L’utilizzo dei dati sensibili in ambito medico

L’utilizzo dei dati sensibili in ambito medico

Il rispetto del codice della privacy e la tutela del medico avverso procedimenti giudiziari per responsabilità medica

Tali dati vengono trattati da personale medico e paramedico.

Il D. Lgs. n. 196 del 2003, più comunemente noto come Codice della Privacy, è composto da una parte iniziale di principi generali PARTE I “Disposizioni generali”, e da una seconda sezione intitolata PARTE II – “ Disposizioni relative a specifici settori”. In quest’ultima ripartizione si trova il TITOLO V – “Trattamento di dati personali in ambito sanitario”.

Sono autorizzati nel rispetto delle norme vigenti, a raccogliere dati sanitari,  gli esercenti le professioni sanitarie, gli organismi sanitari pubblici e privati.

L’art. 76 intitolato “Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici” riconosce al singolo, anche senza l’autorizzazione del Garante, dovuta altresì nel caso vi sia un interesse della collettività, la possibilità di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali “indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato”.

Del resto, non sarebbe possibile al medico intervenire nel modo più appropriato ed opportuno per aiutare il proprio assistito se non fosse a conoscenza di determinate informazioni sulla salute di quest’ultimo.

L’art. 77 “Informativa del medico di medicina generale o del pediatra”, chiarisce che il consapevole consenso del paziente può essere accordato soltanto dopo una corretta informazione, da parte del medico, della situazione sanitaria, della procedura medica da seguire ed, infine, degli effetti/risultanze della cura/intervento/prescrizione.

Spiegare e chiarire in modo attento al proprio assistito il suo reale stato di salute e le cure necessarie, risulta essere oltre che un obbligo deontologico per il sanitario, anche uno strumento di difesa, poiché in caso di insuccesso del trattamento sanitario prescritto, il medico può essere chiamato a rispondere del suo operato.

La scienza medicina presenta limiti ed incertezze dovute alla conoscenza del momento storico, non è possibile, se non per specifiche situazioni, garantire con assoluta certezza il risultato positivo della prestazione medica, poiché tale prestazione medica è la summa di molteplici fattori alcuni dei quali estranei alla gestione/controllo dell’uomo. C’è sempre una percentuale di insuccesso negli interventi sanitari, variabile caso per caso, che va valuta dal medico insieme al suo paziente.

Il personale sanitario può essere esentato da qualsiasi responsabilità, nell’ambito della sua attività, soltanto se esaminando le condizioni del malato, ha correttamente esposto a quest’ultimo ogni possibile conseguenza. Non può il medico esimersi da comunicare gli effetti negativi al proprio assistito, dovrà eventualmente trovare una modalità di approccio che rispetti la sensibilità della persona, senza per questo omettere informazioni essenziali.

Pertanto, un consenso consapevole si può avere soltanto se l’individuo che lo ha dato è a conoscenza di tutte le possibile conseguenze, positive e negative, dell’intervento medico.

Il consenso del paziente può essere dato anche in forma orale, in tal caso verrà documentato con un’annotazione da parte del personale medico (art. 81). Tuttavia, è opportuno che l’autorizzazione del proprio assistito sia rilasciata in modo certo e inequivocabile in modo da evitare successive contestazioni; pertanto, la forma scritta è da preferire.

La redazione di appositi formulari precompilati, di facile lettura, da far sottoscrivere al proprio assistito possono soddisfare al meglio la necessità e gli interessi di entrambe le parti.

In caso di emergenza sanitaria, il cui tardo intervento potrebbe mettere in pericolo l’incolumità delle persone, il medico agisce ovviamente senza autorizzazione, si pensi agli interventi in pronto soccorso su soggetti incoscienti o comunque incapaci di intendere e di volere, anche se temporaneamente. Tuttavia, quando il medico avrà terminato il suo operato in modo da stabilizzare lo stato di salute del paziente, sempre che questo sia cosciente e capace, dovrà informarlo degli interventi sanitari a cui è stato sottoposto (art. 82).

Il soggetto che deve sottoporsi a più interventi medici correlati ad un’unica patologia potrà rilasciare anche solo una singola autorizzazione al trattamento dei propri dati sanitari, tuttavia, tale autorizzazione dovrà inequivocabilmente richiamare tutti i trattamenti a cui il paziente verrà sottoposto.

L’autorizzazione rilasciata dal paziente riguarda esclusivamente dati sanitari necessari all’intervento medico, ciò vuol dire che non potranno essere raccolti dati irrilevanti al fine della cura specifica e non dovranno in alcun  modo essere utilizzati per altri scopi. Inoltre, proprio per la “sensibilità” delle informazioni raccolte, queste debbono essere conservate in modo da impedirne l’accesso ai non autorizzati o la loro diffusione.

Gli interventi medici che si svolgono in strutture pubbliche o private aperte al pubblico, dovranno strutturare i loro servizi, sia medici che amministrativi, in modo da rispettare e tutelare la dignità della persona. Dovranno creare le cosiddette distanze di cortesia, evitare situazioni di promiscuità, realizzare opportuni accorgimenti per scongiurare la recezioni di informazioni da parte di terzi. Anche il personale medico dovrà seguire dei corsi di formazione finalizzati all’attuazione delle procedure sinora descritte (art. 83).

In caso il paziente sia minore di età, il consenso viene rilasciato congiuntamente dai genitori o da l’esercente la patria potestà (es. un tutore), come previsto dall’art. 316-317 c.c.. Il medico, valutando la maturità del minore e in accordo con i genitori, potrà coinvolgere e richiedere un parere al minore; resta, tuttavia, sempre al titolare della potestà genitoriale la decisione ultima.

In caso di dissenso tra i genitori per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento di dati sanitari e/o all’intervento medico, sarà un Giudice a decidere sulla base dell’interesse del minore. Se tale intervento non risulta urgente e/o necessario la decisione potrà essere rimandata al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.