Category Archive Leggi e Normative

L’utilizzo dei dati sensibili in ambito medico

Il rispetto del codice della privacy e la tutela del medico avverso procedimenti giudiziari per responsabilità medica

Tali dati vengono trattati da personale medico e paramedico.

Il D. Lgs. n. 196 del 2003, più comunemente noto come Codice della Privacy, è composto da una parte iniziale di principi generali PARTE I “Disposizioni generali”, e da una seconda sezione intitolata PARTE II – “ Disposizioni relative a specifici settori”. In quest’ultima ripartizione si trova il TITOLO V – “Trattamento di dati personali in ambito sanitario”.

Sono autorizzati nel rispetto delle norme vigenti, a raccogliere dati sanitari,  gli esercenti le professioni sanitarie, gli organismi sanitari pubblici e privati.

L’art. 76 intitolato “Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici” riconosce al singolo, anche senza l’autorizzazione del Garante, dovuta altresì nel caso vi sia un interesse della collettività, la possibilità di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali “indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato”.

Del resto, non sarebbe possibile al medico intervenire nel modo più appropriato ed opportuno per aiutare il proprio assistito se non fosse a conoscenza di determinate informazioni sulla salute di quest’ultimo.

L’art. 77 “Informativa del medico di medicina generale o del pediatra”, chiarisce che il consapevole consenso del paziente può essere accordato soltanto dopo una corretta informazione, da parte del medico, della situazione sanitaria, della procedura medica da seguire ed, infine, degli effetti/risultanze della cura/intervento/prescrizione.

Spiegare e chiarire in modo attento al proprio assistito il suo reale stato di salute e le cure necessarie, risulta essere oltre che un obbligo deontologico per il sanitario, anche uno strumento di difesa, poiché in caso di insuccesso del trattamento sanitario prescritto, il medico può essere chiamato a rispondere del suo operato.

La scienza medicina presenta limiti ed incertezze dovute alla conoscenza del momento storico, non è possibile, se non per specifiche situazioni, garantire con assoluta certezza il risultato positivo della prestazione medica, poiché tale prestazione medica è la summa di molteplici fattori alcuni dei quali estranei alla gestione/controllo dell’uomo. C’è sempre una percentuale di insuccesso negli interventi sanitari, variabile caso per caso, che va valuta dal medico insieme al suo paziente.

Il personale sanitario può essere esentato da qualsiasi responsabilità, nell’ambito della sua attività, soltanto se esaminando le condizioni del malato, ha correttamente esposto a quest’ultimo ogni possibile conseguenza. Non può il medico esimersi da comunicare gli effetti negativi al proprio assistito, dovrà eventualmente trovare una modalità di approccio che rispetti la sensibilità della persona, senza per questo omettere informazioni essenziali.

Pertanto, un consenso consapevole si può avere soltanto se l’individuo che lo ha dato è a conoscenza di tutte le possibile conseguenze, positive e negative, dell’intervento medico.

Il consenso del paziente può essere dato anche in forma orale, in tal caso verrà documentato con un’annotazione da parte del personale medico (art. 81). Tuttavia, è opportuno che l’autorizzazione del proprio assistito sia rilasciata in modo certo e inequivocabile in modo da evitare successive contestazioni; pertanto, la forma scritta è da preferire.

La redazione di appositi formulari precompilati, di facile lettura, da far sottoscrivere al proprio assistito possono soddisfare al meglio la necessità e gli interessi di entrambe le parti.

In caso di emergenza sanitaria, il cui tardo intervento potrebbe mettere in pericolo l’incolumità delle persone, il medico agisce ovviamente senza autorizzazione, si pensi agli interventi in pronto soccorso su soggetti incoscienti o comunque incapaci di intendere e di volere, anche se temporaneamente. Tuttavia, quando il medico avrà terminato il suo operato in modo da stabilizzare lo stato di salute del paziente, sempre che questo sia cosciente e capace, dovrà informarlo degli interventi sanitari a cui è stato sottoposto (art. 82).

Il soggetto che deve sottoporsi a più interventi medici correlati ad un’unica patologia potrà rilasciare anche solo una singola autorizzazione al trattamento dei propri dati sanitari, tuttavia, tale autorizzazione dovrà inequivocabilmente richiamare tutti i trattamenti a cui il paziente verrà sottoposto.

L’autorizzazione rilasciata dal paziente riguarda esclusivamente dati sanitari necessari all’intervento medico, ciò vuol dire che non potranno essere raccolti dati irrilevanti al fine della cura specifica e non dovranno in alcun  modo essere utilizzati per altri scopi. Inoltre, proprio per la “sensibilità” delle informazioni raccolte, queste debbono essere conservate in modo da impedirne l’accesso ai non autorizzati o la loro diffusione.

Gli interventi medici che si svolgono in strutture pubbliche o private aperte al pubblico, dovranno strutturare i loro servizi, sia medici che amministrativi, in modo da rispettare e tutelare la dignità della persona. Dovranno creare le cosiddette distanze di cortesia, evitare situazioni di promiscuità, realizzare opportuni accorgimenti per scongiurare la recezioni di informazioni da parte di terzi. Anche il personale medico dovrà seguire dei corsi di formazione finalizzati all’attuazione delle procedure sinora descritte (art. 83).

In caso il paziente sia minore di età, il consenso viene rilasciato congiuntamente dai genitori o da l’esercente la patria potestà (es. un tutore), come previsto dall’art. 316-317 c.c.. Il medico, valutando la maturità del minore e in accordo con i genitori, potrà coinvolgere e richiedere un parere al minore; resta, tuttavia, sempre al titolare della potestà genitoriale la decisione ultima.

In caso di dissenso tra i genitori per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento di dati sanitari e/o all’intervento medico, sarà un Giudice a decidere sulla base dell’interesse del minore. Se tale intervento non risulta urgente e/o necessario la decisione potrà essere rimandata al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

 

Tags, ,

La riforma sanitaria anche alla luce della responsabilità professionale degli operatori del settore

Disegno di legge S. 1324

Cosa cambia: la creazione di nuove figure professionali, di nuovi albi e ordini, la responsabilità professionale, ecc..

 

Il ddl Lorenzin, che prendeva il nome dell’allora Ministro della salute in carica Beatrice Lorenzin, introduce una vera e propria rivoluzione in ambito medico.

Il Senato della Repubblica ha già esaminato il testo di legge, il quale è passato con il voto favorevole di 164 Senatori contro 27 Senatori contrari. Pertanto, l’esame della futura normativa passa allo studio dell’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati.

Un primo scoglio è stato superato con un ampio voto favorevole, ora spetta ai parlamentari di Monte Citorio esprimersi sulla riforma sanitaria.

Ma facciamo un passo indietro, tutto inizia all’incirca due anni fa con la delega al Governo, da parte del Parlamento, in materia di sperimentazione clinica sui medicinali, di aggiornamento e adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, di riassetto e identificazione delle professioni sanitarie ed, infine, di riorganizzazione e riqualificazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Atto della Camera n. 3868).

Tuttavia, l’originario progetto di legge è stato più volte modificato fino ad arrivare all’attuale versione definitiva che viene identificata nel disegno di legge S. 1324 intitolato “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Le novità maggiori sono: il riconoscimento di due nuove figure professionali come l’osteopata e il chiropratico, la creazione di nuovi ordini professionali e conseguentemente dei rispettivi albi professionali. Ma il disegno di legge, in realtà è una vera e propria rivoluzione in ambito medico, poiché non si limita a riconoscere nuove figure di personale sanitario e a disciplinarle, ma aggiorna e riordina le disposizioni previgenti, rendendo quest’ultime contemporanee ed idonee al loro attuale contesto socio-sanitario.

Attualmente esistono soltanto tre Federazioni di Ordini Nazionali in ambito sanitario e sono: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Federazione Nazionale Ordini Farmacisti e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari.

Solo queste tre Federazioni incorporano Ordini professionali, con propri codici deontologici che disciplinano la condotta degli iscritti e, conseguentemente, ne determinano la responsabilità professionale.

Ovviamente, soltanto gli appartenenti a tali corporazioni, come è logico che sia, possono essere sottoposti ad un procedimento disciplinare, come anche, dal punto di vista normativo solo coloro che svolgono determinate professioni mediche, e cioè quelle ufficialmente riconosciute, possono violare normative ad hoc ed essere, conseguentemente, sottoposti a processi civili e penali in tale ambito.

Viene da se che la creazione ex novo di figure professionali e dei relativi ordini professionali, farà nascere in capo a questi neo operatori sanitari specifiche responsabilità sia in ambito deontologico, sia in ambito giudiziario.

Ma esaminiamo più attentamente la nuova riforma, le novità e cosa cambia.

Il disegno di legge consta di 15 articoli, l’art. 1 riguarda la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Tale revisione deve essere realizzata coordinando le disposizioni vigenti con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.

Va notato come sia obbligatorio per il nostro Legislatore, nell’ottica di uno “Stato Europa” di cui l’Italia fa parte, dover ormai sistematicamente riferirsi a normative comunitarie come punto di partenza per l’elaborazione di leggi nazionali.

Viene rivista la sperimentazione a largo raggio, dai requisiti dei centri autorizzati ai protocolli da seguire, dalla metodologia da applicare sino ad arrivare all’aggiornamento del personale coinvolto nella sperimentazione.

L’art. 2 riguarda l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l’inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti. In tal caso, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, deve tener conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

L’art. 3 si occupa del riassetto ed ammodernamento della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. 

Come già anticipato prevede la creazione di nuovi albi professionali e conseguentemente dei rispettivi ordini, in ispecie: delle professioni infermieristiche (che comprenderà gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia), della professione di ostetricia, della professione dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest’ultimo ordine dovrebbe confluisce anche la professione di osteopata).

Vengono definiti i requisiti di iscrizione e di mantenimento negli albi e negli ordini. Gli ordini territoriali vengono riuniti in federazioni nazionali con sede a Roma.

Gli ordini e le federazioni vengono definiti enti pubblici non economici, pertanto, inquadrati come persone giuridiche di diritto pubblico e conseguentemente ad essi si applica la normativa specifica per tali soggetti di diritto.

L’articolo 3, altresì, specifica tutti gli organi direttivi e la composizione degli stessi, in particolar modo prevede organi di vigilanza che oltre a verificare il rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti hanno il potere di instaurare procedimenti disciplinari ed irrogare le rispettive sanzioni.

E’ necessario evidenziare come quest’articolo, che appare inizialmente riguardare esclusivamente l’aspetto meramente riorganizzativo, racchiuda in realtà, una innovazione particolarmente significativa, che è appunto quella della responsabilità professionale.

A questo punto vale, la pena sottolineare come tale innovazione consista nel riconoscere una responsabilità professionale in capo a coloro che in precedenza non avevano alcuna responsabilità e/o obbligo, non dovendosi iscrivere ad un albo e ad un ordine professionale, ancorché esercitassero a tutti gli effetti una professione sanitaria, poiché ufficialmente e formalmente non risultava tale.

Attualmente i medici, i farmacisti e i veterinari sono prestatori d’opera intellettuale, ciò vuol dire che, dal punto di vista legale, sono soggetti la cui prestazione lavorativa si fonda sulle proprie competenze, raggiunte grazie ad un percorso formativo tassativamente disciplinato da norme statali.

Il professionista risponde del proprio operato sulla base dell’esecuzione e non del risultato. Nessun sanitario può assicurare il successo di un intervento medico, ma può deve assicurarne la corretta esecuzione. Ed è sul protocollo e la sua attuazione, negli interventi medici, che si può parlare di responsabilità professionale. Il mancato rispetto delle procedure porta ad una responsabilità in capo al sanitario che va valutata caso per caso. La responsabilità del sanitario deve risultare dal suo specifico operato, tuttavia, non può non tenersi conto del momento storico e delle contestuali conoscenze scientifiche; se in passato un errore poteva essere scusabile oggi potrebbe non esserlo più.

Attualmente, in ambito deontologico, abbiamo gli organi di vigilanza in seno ai rispettivi ordini professionali e, la magistratura in campo civile e penale, che interviene in caso di responsabilità professionale; ma questo è possibile proprio perché per gli operatori sanitari esistono disposizioni di legge che disciplinano il loro operato, ma per coloro che non sono identificabili nella qualifica di operatore sanitario cosa accade?

Non di rado, sino ad oggi, si sono verificati casi in cui il paziente sottoposto a cure ed interventi sanitari, da parte di operatori non formalmente sanitari, ha riportato lesioni psico-fisiche più o meno gravi, e non solo il paziente non ha ricevuto un equo risarcimento, ma addirittura in alcuni casi, il responsabile dell’illecito non ha subito alcuna conseguenza disciplinare e giudiziaria.

Va aggiunto, che tali soggetti, hanno continuato ad esercitare arrecando danni anche ad altre persone.

Se, pertanto, in passato non era possibile perseguire e punire adeguatamente coloro che esercitavano una professione che ufficialmente non era definita medica, ma che di fatto lo era, a causa di lacune normative, oggi grazie alla riforma questo non sarà più possibile.

I pazienti potranno verificare se il professionista che si vanta di essere tale, è veramente uno specialista. Inoltre, gli organi di vigilanza degli ordini professionali potranno valutare caso per caso l’operato degli iscritti ed intervenire, ove necessario, irrogando sanzioni.

Infine, e non per ultimo, vi sarà una certa “pubblicità” sia a livello professionale (nel proprio ambiente lavorativo) che mediatico, di comportamenti inappropriati e/o illeciti, grazie all’intervento degli organi disciplinari e giudiziari, i quali, appunto, saranno dotati di strumenti appropriati per combattere le condotte contra legem.

Responsabilizzando gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale si è voluto ridare valore alla centralità della persona malata e dei suoi bisogni. La tutela della salute del paziente risulta essere un punto focale e essenziale all’interno di questa nuova riforma.

L’art. 4 prevede l’istituzione e definizione della professione dell’osteopata, inserendola nelle professioni sanitarie e stabilendone i requisiti di accesso. Istituisce, inoltre, il relativo albo, contestualizzandolo nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione all’albo, la quale può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).

L’art. 5 prevede l’istituzione della professione sanitaria del chiropratico, inserendo anche tale operatore in ambito sanitario e disponendo che, per l’esercizio della professione è necessaria l’iscrizione al registro istituito, con apposito decreto, presso il Ministero della salute, la cui iscrizione può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).

L’art. 6 si occupa  delle figure del chimico e del fisico. Il Consiglio nazionale dei chimici, già preesistente, va a convogliare in un unico organo che include anche i fisici e che assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

La figura specifica del fisico medico, tuttavia, non viene riconosciuta, ancorché tale professione ricopra ormai da diverso tempo un ruolo importante e fondamentale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Tale figura, permette alla medicina di assicurare un corretto utilizzo delle nuove tecnologie sul paziente. Del resto il fisico medico, oltre a conseguire la laurea magistrale, deve specializzarsi presso la scuola di specializzazione in fisica medica (decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015).

Tale riflessione, potrebbe essere lo spunto per migliorare e perfezionare una riforma che ormai da più parti viene considerata necessaria.

L’art. 7 fa confluire le già riconosciute professioni di psicologo e biologo in ambito sanitario (attualmente gli ordini delle due professioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, con tale riforma passeranno sotto la supervisione del Ministero della salute), tuttavia, mentre per gli psicologi restano in vigore le disposizioni previgenti, la professione di biologo viene inserita nell’albo dei chimici.

L’art. 8 istituisce presso l’ordine degli ingegneri, l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, una figura professionale da diverso tempo presente in ambito medico e il cui importante contributo viene così riconosciuto. I requisiti di iscrizione in tale sezione speciale saranno stabiliti a mezzo di regolamento ministeriale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute.

L’art. 9 inasprisce le sanzioni nel settore penale, in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Destinatario di tale disposizione è, per l’appunto, colui che svolge una professione sanitaria. Oggi ci sono persone che sostanzialmente svolgono professioni mediche, ma che formalmente non sono inquadrate in tale ambito. La riforma sanerà tale lacuna normativa. Si veda, inoltre, quanto già escusso precedentemente sull’art. 3.

L’art. 10 è una disposizione normativa che estende ai farmacisti le sanzioni previste nell’art. 9 dalla legge n. 376 del 2000, sulla “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, e consiste nell’applicazione di una sanzione penale detentiva e pecuniaria, nel caso in cui il farmacista procuri, somministri ad altri o favorisca comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, senza prescrizione medica.

L’art. 11 prevede l’inserimento nell’art. 61 del codice penale “Circostanze aggravanti comuni”, di una nuova circostanza aggravante, concernente i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

Gli ultimi due articoli esaminati, l’art.10 e l’art. 11, confermano quanto già espresso precedentemente, l’obiettivo fondamentale della riforma consiste nel tutelare il paziente e la sua salute, mettendolo al centro della riforma stessa.

L’art. 12 si occupa della materia di formazione medica specialistica e dispone  che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie.

L’art. 13 apporta modifiche sia all’art. 102 del testo unico delle leggi sanitarie, sia alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie. “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro”.

Pur permettendo l’esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, si conferma l’incompatibilità e la sovrapposizione tra le professioni sanitarie mediche che vendono i medicinali, come i farmacisti, e coloro che li prescrivono, come i medici, sulla base di un evidente conflitto di interessi a discapito della salute del paziente.

L’art. 14 istituisce la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, indicandone le modalità di costituzione e di funzionalità.

L’art. 15 è una norma finale di chiusura per il coordinamento tra le diverse regioni, tra le regioni a statuto speciale e tra delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Concludendo, la riforma vuole dare un assetto innovativo al vecchio sistema, rendendolo capace di dare risposte alle problematiche attuali. Le innovazioni sono nate sulla base delle nuove necessità che sia gli operatori del settore sia i pazienti hanno evidenziato. In particolar modo, si è tenuto conto del ruolo del paziente e dei suoi diritti. Inoltre, si è data dignità ed un ruolo ai nuovi professionisti, riconoscendoli come operatori sanitari con tutto ciò che ne consegue, come si è tentato di evidenziare in questo breve excursus esplicativo.

Ogni riforma è migliorabile, ma solo la sua attuazione pratica potrà concretamente permettere di evidenziarne i limiti e conseguentemente gli interventi modificativi da apportare.

 

Pubblicato il 22/03/2017 sul sito www.laprevidenza.it

Diritto a difesa degli animali

1. Prefazione

2. Il condominio e gli animali domestici

    2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile

    2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio.

    2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni

    2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità

3. Viaggiare

    3.1 Viaggiare in auto

    3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma

    3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi

4. Portare gli animali fuori casa

    4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico

1.     PREFAZIONE

 La vicinanza di un cane è un’esperienza unica ed indimenticabile.

Purtroppo, la convivenza tra esseri umani e cani non è sempre pacifica. Più i rapporti s’intensificano e più è probabile che nascano attriti e incomprensioni.

Nelle grandi città, nei condomini, avere un compagno a quattro zampe non è facile. Spesso per il proprietario di un animale è complicato capire cosa si può e cosa non si può fare.

Posso portare il cane in macchina? Negli autobus non mi fanno salire quando sono con il mio cane, è lecito? Ho trovato per strada un cane abbandonato cosa debbo fare? Nel mio condominio ogni questione è addebitabile al mio cane, cosa posso fare per far smettere tale condotta?

Tante sono le domande che ci poniamo quando accudiamo il nostro fedele amico. È sempre opportuno, in tal caso informarsi, chiedere a chi può aiutarci.  Il semplice sapere come agire, risolve in breve il problema, mentre, viceversa, insistere con condotte scorrette può accentuarlo e aggravarlo.

Siamo noi, che abbiamo trascinato i nostri amici a quattro zampe in “situazioni umane”, e spetta a noi risolvere ogni eventuale causa di conflitto. È nostro dovere far vivere al nostro cane un’esistenza tranquilla e di riflesso, è nostro dovere vivere pacificamente con le altre persone.

 

2.     IL CONDOMINIO E GLI ANIMALI DOMESTICI

2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile

Quando si acquista o si affitta un immobile, soprattutto se è all’interno di un condominio, e vogliamo stare in armonia con gli altri condomini, è opportuno avere delle accortezze.

Partendo dal presupposto che non esistono leggi che vietino la presenza nei condomini di animali domestici e che la riforma del condominio all’art. 1138 c.c., cita testualmente “… Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, è tuttavia, consigliabile, leggere il contratto che ci viene proposto e anche gli allegati. Mi riferisco soprattutto al famoso regolamento di condominio.

Questo perché, nulla vieta alle parti contrattuali di autolimitarsi o imporre dei divieti, attraverso clausole ad hoc. Inoltre, è possibile trovare come condizioni contrattuali, norme di condotta sia per le persone che per gli animali domestici.

E’ raccomandabile, inoltre, contattare l’amministratore di condominio per sapere, anche in modo informale, la situazione all’interno del condominio stesso.

Il buonsenso, prima della legge, dovrebbe essere la regola a cui ispirarsi nella vita di tutti i giorni.

Roma, 05/11/2014

 

2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio

Abbiamo già visto cosa fare quando acquistiamo o affittiamo un immobile e vogliamo viverci in compagnia del nostro amico a quattro zappe; ora vediamo come vivere in armonia con i nostri vicini avendo un animale domestico.

Un condominio, oltre ad essere l’insieme di diverse unità immobiliari private, è un luogo in cui più persone condividono spazi comuni. Tale tasto di cose, impone ad ogni condomino di rispettare un insieme di norme legislative e regolamentari.

Premesso che è sempre opportuno partecipare alle assemblee di condominio, può accadere che in tali riunioni siano discusse e approvate limitazioni a discapito degli animali domestici. Se tali limitazioni sono direttamente riferite solo ed esclusivamente agli animali domestici, non siano di natura provvisoria/temporanea e dettate da necessità reali del condominio, tali delibere assembleari potranno essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria.

Prima di tutto, nell’eventualità partecipiate alla riunione e necessario che vi asteniate o votiate contro la proposta limitativa che reputate iniqua. Se la votazione ottiene la maggioranza prevista, si dovrà proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 gg. a decorrere dalla delibera (solo per i dissenzienti e gli astenuti), ovvero a decorrere dalla data di recezione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.).

Va precisato, che le delibere assembleari possono essere contestate e pertanto, impugnate entro i predetti 30 gg. se si rileva una “annullabilità”, altrimenti la contestazione di una “nullità” è impugnabile senza limite di tempo (es. imporre ad un singolo condomino una rinuncia, anche parziale, alla sua proprietà privata). In tal ultimo caso, è opportuno, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, che facciate presente l’irregolarità all’amministratore, il quale dovrebbe immediatamente riparare alla grave violazione con una nuova assemblea.

Consigli: se avete ricevuto una convocazione per un’assemblea di condominio in cui all’ordine del giorno siano presenti argomenti che reputiate in violazione di norme legislative, contattate l’amministratore e chiedete spiegazioni. Potete eventualmente delegare e far partecipare alla riunione in nome e per vostro conto anche un avvocato di fiducia.

Roma, 11/12/2014

 

2.3 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni

Art. 1117 c.c.: “Parti comuni dell’edificio”. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui  sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in  genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento  comune, come  gli  ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per  l’acqua, per  il  gas, per l’energia elettrica, per il  riscaldamento e simili, fino al  punto  di diramazione degli impianti ai  locali  di  proprietà  esclusiva dei singoli condomini.

I condomini, oltre ad esserne proprietari, ne hanno l’utilizzo. Tale utilizzo essendo in comune con tutti gli altri condomini ha un insieme di limitazioni igienico-sanitario ed urbanistiche.

Potrà essere richiesto, ad esempio, che il proprio cane abbia la museruola ed il guinzaglio quando transita nelle parti comuni, ma non potrà essergli vietato l’uso delle aree comuni come l’ascensore e/o le scale. Il divieto di transito temporaneo, per animali e persone, in parti del condominio può essere imposto solo, appunto, provvisoriamente e per necessità di sicurezza (es. il non utilizzo dell’ascensore per il tempo strettamente necessario ai lavori di manutenzione).

Nel caso, pertanto, che vi venga contestato che il vostro animale domestico sia causa di deterioramento e/o sporcizia delle parti comuni (es. muri, scale, cortile ecc.), nonché portatore di malattie, tale dichiarazioni dovranno essere dimostrate da coloro che sollevano tali addebiti. Un consiglio: tenete sempre aggiornato il libretto sanitario del vostro animale domestico, sarà prova che l’animale gode di buona salute e non è portatore di alcun tipo di patologia.

Roma, 07/05/2015

 

2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità

Può accadere che uno o più condomini si lamentino dei rumori e/o dai cattivi odori che provengono da un appartamento ove si trovano animali domestici. Questi debbono essere tenuti in buone condizioni igienico sanitarie e non debbono arrecare eccessivo disturbo agli altri condomini.

– Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro …”

La norma non riguarda esclusivamente i rumori causati dagli animali, ma qualsiasi frastuono. Il nostro amico a quattro zampe potrà correre, giocare, abbaiare senza che, tuttavia, tali rumori diventino di vero e proprio disturbo. E’ importante rispettare gli orari di riposo delle persone (si vedano i regolamenti dei rispetti Comune di appartenenza), e nelle ore in cui è permessa una qualsiasi attività, l’esercizio di questa, non può produrre suoni fastidiosi che eccedano la normale tollerabilità. Ovviamente, per poter parlare di veri e propri rumori molesti questi debbono essere continui e ripetuti nel tempo.

– L’art. 844 c.c. Immissioni: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Da ogni appartamento sopraggiungono odori di diversa natura, vale il discorso già precedentemente fatto per i rumori. Tali esalazioni non debbono superare la normale tollerabilità, pertanto, gli animali debbono avere buone condizioni igienico-sanitario. Non impedite al vostro animale di rotolarsi nella terra, ma sottoponetelo periodicamente ad un bagno e tenete pulita la sua cuccia.

Consiglio pratico, non lasciate mai i vostri animali senza vigilanza o per lungo tempo da soli, soprattutto nei balconi, giardini, terrazzi ecc., si potrebbe ipotizzare, oltre alle violazioni su citate, anche il reato di omessa custodia. 

Roma, 11/12/2014

 

3.     VIAGGIARE

3.1 Viaggiare in auto

Articolo 169, 6 comma, del Codice Stradale: “… Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. …”.

Ciò vuol dire che potete tranquillamente viaggiare in auto, con un solo animale domestico (es. cane o gatto) posizionato sul sedile posteriore, tuttavia, l’animale non deve mai oltrepassare il sedile retrostante (trovarsi ad  es. in quello anteriore), poiché ciò potrebbe arrecare disturbo al guidatore. Un consiglio, ancorchè la legge non li preveda espressamente, esistono dei guinzagli che si inseriscono nelle cinture di sicurezza e che, pur permettendo all’animale di muoversi, gli impediscono di oltrepassare il sedile dove è posizionato.

Inoltre, si possono trasportare anche più di un animale domestico (es. il proprio gatto e il proprio cane), ma in questo caso tutti gli animali domestici debbono trovarsi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso da rete fissa.

Ricordate sempre che, l’animale non deve arrecare disturbo al guidatore in modo tale da creare potenziali pericoli per la guida. Un suggerimento, assicuratevi che il vostro amico a 4 zampe non soffra/sopporti la macchina, non deve essere un problema per lui e per le persone che sono con lui, andare in automobile.

Roma, 05/11/2014

 

3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma

Sul sito dell’Atac di Roma, alle condizioni generali di trasporto Art. 23 abbiamo le modalità di trasporto degli animali “TRASPORTO ANIMALI – Cani: Sono ammessi in vettura, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, i cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i cani guida in accompagnamento a non vedenti. Tutti i cani al massimo due per vettura devono essere muniti di guinzaglio e museruola a paniere ed essere in adeguate condizioni igieniche. L’accesso è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone della metropolitana. – Gatti, uccelli e piccoli animali: È permesso il trasporto, a tariffa ordinaria, in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati a persone, vetture o cose. Il trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per particolari esigenze legate al servizio, a giudizio del personale di Atac”.

A Roma, possono viaggiare sui mezzi pubblici (bus e metropolitana) soltanto alcune categorie di animali. Possono viaggiare i cani di piccola e media taglia, pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, muniti di museruola e guinzaglio. Sono ammessi al massimo 2 cani per vettura. I cani guida per non vedenti viaggiano gratuitamente. La salita è permessa dalle porte posteriore per gli autobus, ed al primo ed ultimo vagone per la metropolitana. Possono, altresì,viaggiare gatti, uccelli (ovviamente di piccole dimensioni, non è permesso ad esempio il trasporto di Aquile) e piccoli animali (furetti, topolini, ecc.), anch’essi pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, ma solo in apposite gabbie/ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Inoltre, ricordatevi sempre che, il buon senso, il rispetto per gli altri e per gli animali è sempre al primo posto, pertanto, cercate di utilizzare mezzi non particolarmente affollati e verificate sempre che il vostro animale sia in sicurezza. Infine, il personale Atac potrà limitare l’accesso ai mezzi pubblici per necessità di servizio (appunto bus/metro sovraffollati).

(www.atac.roma.it, condizioni generali di trasporto, Art. 23).

Roma, 19/11/2014

 

3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi

Viaggiare sui treni in Italia, almeno sulla carta non è poi così difficile. Sia Treni Italia che Italo, le due compagnie che operano nel nostro Paese, permetto agli animali di viaggiare insieme al loro padrone. Per i cani giuda di ausilio ai viaggiatori non vedenti è permesso viaggiare gratuitamente senza limiti di taglia e di peso. Per gli altri animali, quelli di compagnia e domestici, il viaggio è gratuito a condizione che siano di piccola taglia e trasportati negli appositi contenitori. Inoltre, entrambe le compagnie permettono di viaggiare con un cane di taglia medio/grande, gratuitamente, purché l’animale sia munito di museruola e tenuto al guinzaglio; solo per viaggi specifici è richiesto il costo del biglietto. Tassativa è, invece, la disposizione che, qualsiasi animale trasportato, sia iscritto all’anagrafe e sia munito di libretto sanitario. Ovviamente, è obbligatorio tenere il proprio animale in modo da non recare fastidio agli altri passeggeri, ed io aggiungerei anche all’animale stesso. Ci sono, infatti, animali che soffrono il mal d’auto, treno ecc.. Fate sempre, prima di viaggi lunghi, piccoli tragitti per abituarlo e consultatevi con un veterinario, il quale potrà consigliarvi il da farsi.

Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, non tutte permetto il trasporto degli animali, alcune lo consento nella cabina, altre solo via cargo (imbarcando l’animale nella stiva). Ciò premesso, prima di intraprendere un viaggio con il nostro amico a quattro zampe, consultare il sito e/o informatevi presso la compagnia di trasporto per le modalità di viaggio.

Dal punto di vista legale, è importante sottolineare che, oltre a dover attenersi alle disposizioni imposte dal vettore dei trasporti con cui si viaggia è obbligatorio rispettare le leggi del paese di “nazionalità” di quest’ultimo. In ispecie gli aerei e le navi hanno una loro “cittadinanza”, indipendentemente da dove si trovino.

Roma, 15/11/2015

 

4.     PORTARE GLI ANIMALI FUORI CASA

 

4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico

Noi tutti sappiamo che i nostri cari amici a quattro zampe sono liberi di giocare nelle nostre case, ma fuori nei luoghi pubblici o aperti al pubblico come dobbiamo tenerli? Liberi, con il guinzaglio e la museruola?

La legge di riferimento è la n. 281/1991 e il D.P.R. n. 320/1954, che ci dicono che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non ne venga espressamente segnalato il divieto.

E’ specificatamente vietato l’ingresso agli animali, in aree ove si preparano/lavorano gli alimenti (Regolamento  CE n. 852/2004). Non è possibile l’accesso nelle fabbriche alimentari, nei negozi che vendono/servono generi alimentari nella parte in cui questi si lavorano, ad es. il retro bottega, nelle cucine di ristoranti, mense, bar ecc..

Può comunque essere vietato l’accesso nel locale agli animali apponendo all’ingresso dell’esercizio idoneo cartello.

Le Regioni e le Province, da diverso tempo si sono munite di appositi regolamenti finalizzati a disciplinare l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Infine, per necessità igienico sanitarie può essere limitato o del tutto vietato l’accesso degli animali ad aree pubbliche, basti  pensare all’Esposizione Universale Milano 2015, il cui tema è stato “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, in cui era appunto vietato l’ingresso agli animali.

Premesso ciò, gli animali domestici possono circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei limiti sopra esposti, e sempre sotto la supervisione del proprio proprietario. In parole povere, al guinzaglio e munito di museruola da utilizzare in caso di necessità (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”)(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

Ciò vuol dire che, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e che il proprietario dovrà portare con se la museruola da utilizzare in caso “… di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti …” (art.1).

Pertanto, uscite tranquillamente con il vostro amico a quattro zampe, tenendolo al guinzaglio e portando con voi la museruola, ma verificate sempre prima di entrate in un locale che non vi sia esposto un cartello di divieto e soprattutto non fatelo accedere mai nelle aree non consentite.

Roma, 04/07/2016

IMPORTANTE: Si rammenta che tali consigli sono solo indicazioni generali, per singole problematiche rivolgersi sempre ad un legale di fiducia.

 

Gli articoli fanno riferimento alle leggi in vigore al momento della loro pubblicazione.

Tags, ,

Diffusione del telelavoro

Estratto dalla tesi di Master "Diritto dell'informatica e teoria e tecnica della normazione"

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 24/11/2009

SOMMARIO: 1. Elementi ostativi alla diffusione del telelavoro. – 2. La situazione italiana del telelavoro.

1. Elementi ostativi alla diffusione del telelavoro

Un tempo, l’ostacolo principale al telelavoro erano i costi proibitivi. Oggi non lo sono più: il telelavoro abbatte le spese ed eleva i guadagni. Oggi si telelavora senza accorgersi di essere dei telelavoratori. Quando si usa il cellulare, il palmare, si invia un e-mail da casa, si sta telelavorando. Ma allora quali sono gli ostacoli alla sua rapida diffusione? Gli elementi che frenano il telelavoro sono i manager con i loro giochi di potere, l’apparente mancanza di sicurezza per l’impresa, il sindacato, il vuoto normativo, i costi (ormai solo come scusante) e, per ultimo, i telelavoratori ma, come si vedrà, molto limitatamente. I più significativi ostacoli sono dunque dovuti a fattori umani più che a fattori tecnici.
L’azienda è un microcosmo fondato su equilibri spesso patologici. Questi equilibri vengono alterati, se non addirittura eliminati del tutto, dal telelavoro. Non è un caso che i fautori del no siano proprio i dirigenti. [1] Il potere di controllare minuto per minuto, convocare quando si voglia i propri subalterni è un privilegio a cui nessun funzionario vuole rinunciare, «decurtazione inaccettabile della loro forza, una rinunzia insopportabile dei simboli dell’autorità tanto più primitiva quanto più basata sulla diretta compresenza» [2]. Ma facciamo un passo indietro. Il telelavoro ha la peculiarità di concentrare la maggior parte delle attività imprenditoriali in rete, mentre gli operatori sono decentrati e mobili, per motivi di flessibilità ed economicità. Ciò purtroppo cozza contro un modello tradizionalista d’impresa fondato sul controllo visivo. Il telelavoratore, difatti, se da un lato deve comunque produrre, dall’altro è lui a decidere come organizzare il suo tempo ed il suo lavoro. I responsabili vedono in tutto questo una forte perdita di potere [3]. Se poi si pensa che negli ultimi anni, strumenti come il cellulare sono stati utilizzati dalle aziende, conseguentemente dai loro capi, non tanto per aiutare i dipendenti a lavorare meglio, ma per controllarli sempre più insistentemente, ci si rende conto che queste relazioni tra dipendenti sono spesso molto di più che semplici relazioni di lavoro. Ci troviamo di fronte ad un ostacolo molto più difficile da superare di quello semplicemente tecnico, che è quello culturale. E’ ormai lapalissiano che il primo controllo sul telelavoro è la sua produttività, i suoi risultati, ma un problema tecnico giuridico riguarda l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta “l’uso d’impianti audio visivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. La questione si può risolvere sia installando strumenti audiovisivi autorizzati e controllati dal telelavoratore, sia con la possibilità di richiesta di ispezioni da parte del teleoperatore o con la possibilità del datore di lavoro di accedere alla telepostazione previa comunicazione all’interessato, sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi. Si pensi alle videoconferenze, uno strumento di lavoro straordinario che permette comunicazioni audiovisive fra più persone, ma che richiede l’installazione di una webcam in casa del telelavoratore, in tal caso sarà lui ad autorizzare e controllare la telecamera, in modo che non diventi una finestra all’interno del suo appartamento. Esistono anche i software di controllo, programmi autoistallanti la cui presenza sul computer è sconosciuta all’utente, e il cui fine è quello di spiarlo. La presenza di tali software non è in alcun modo giustificabile e ciò, oltre che immorale, è sopratutto illegale [4]. Un altro ostacolo alla diffusione del telelavoro, e quello della sicurezza aziendale [5] . I manager affermano che con il telelavoro c’è il rischio che informazioni riservate dell’impresa, siano fruibili e accessibili più facilmente. Lo spionaggio industriale, è un vecchio problema. La conservazione di documenti o anche semplici informazioni che non debbano uscire dall’impresa, può sembrare risolvibile se tutte le “carte” sono conservate in un unico luogo sicuro. Prima di tutto niente è totalmente sicuro, secondo nessuna azienda oggi può far a meno di computer che non sono solo violabili dall’esterno (accesso fisico sul p.c.), ma anche dall’interno (intrusione telematica). Se è ovvio e responsabile che il lavoratore abbia cura dell’attrezzatura fornitagli dal datore di lavoro, è anche ovvio e responsabile che il datore di lavoro fornisca software di protezione che evitino perdite di informazioni. In questo caso è irrilevante dove si trovi il computer, ma è importante che questo sia protetto da programmi finalizzati a tale scopo. Anche in questo caso le opposizioni sollevate sul telelavoro trovano molti limiti. Il sindacato [6] dovrebbe aiutare i lavoratori e non ostacolarli. Come entra allora in questo discorso? I sindacati sono stati i primi a studiare il telelavoro e ad evidenziarne i pro e i contro, anche per loro. E’ emersa la difficoltà di mantenere i contatti ed informare i lavoratori, ciò ha prodotto un temporeggiamento e un forte scetticismo. In realtà, non è il telelavoro che allontana i sindacati dai loro fruitori, ma l’incapacità di questi di stare al passo con i tempi. Il sindacato si deve informatizzare e divenire un “telesindacato”. Anche qui, i vecchi rapporti sono destinati a mutare, ma non a scomparire; è questo che il sindacato deve capire. Se il sindacato non si convertirà sarà lui a perdere i lavoratori e non viceversa. Ci troviamo di fronte all’ennesimo limite umano ad adattarsi ai cambiamenti. La legge è sempre stata, purtroppo, in ritardo con i tempi, questo causa il cosiddetto vuoto normativo [7]. Le leggi sul lavoro sono figlie della rivoluzione industriale, ma oggi il lavoro non è solo industriale, ma anche informatizzato. Le fondamenta del lavoro sono nella nostra Costituzione, ma non bastano. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, il legislatore ha iniziato, anche se con la sua “lentezza ordinaria”, ad affrontare il problema. Il telelavoratore è a tutti gli effetti un lavoratore, e come tale gli si debbono riconoscere gli stessi diritti. In più, è necessario affrontare problematiche nuove come privacy, salute e videoterminale, sicurezza e quant’altro. Fino a quando il primo a non dare rilevanza al fenomeno di cui trattiamo è il legislatore, è ovvio che la società non recepisca il bisogno di cambiare. La spinta iniziale spetta ai governanti, del resto è il loro ruolo. Circa i costi [8] , c’è ben poco da dire. Era il problema per eccellenza dieci anni fa, oggi le cose sono cambiate. Il telelavoro non è un costo oneroso per le società, ma una soluzione per ridurre e in alcuni casi abbattere le spese. L’unico vero problema di natura
tecnica ora non esiste più. In Italia, la maggior parte dei telelavoratori [9] nasce in via sperimentale o in via volontaria, solo pochissime aziende lo propongono al dipendente sin dall’inizio del rapporto di lavoro [10].
Premesso ciò, i telelavoratori insoddisfatti sono una percentuale minima rispetto a coloro che hanno espresso un’opinione positiva all’esperienza del telelavoro. L’identikit del telelavoratore insoddisfatto è il seguente: età media tra i 40 e i 50 anni, scarse possibilità di carriera, poche e limitate conoscenze informatiche, incapacità all’autogestione. I fattori appena descritti evidenziano la mancanza di flessibilità del lavoratore che, ironia della sorte, è quello che oggi le imprese chiedono. Alcuni telelavoratori, invece, hanno lamentato l’aumento di ore di lavoro e la riduzione della vita privata, ma questo dipende dal singolo nel non riuscire a scindere le due cose.
Le conclusioni, a questo punto, si scrivono da sole. Oggi che le nuove tecnologie sono economicamente e tecnicamente accessibili a tutti, il nemico numero uno del telelavoro è l’uomo. L’uomo che con le sue insicurezze, con la sua rigidità e ostilità verso il nuovo, fa di tutto per complicarsi la vita.


2. La situazione italiana del telelavoro

L’Italia attraversa un periodo storico-economico molto difficile. Dai giornali, dalle televisione, dalle radio, veniamo bombardati quotidianamente da notizie che prospettano crisi e recessioni economiche devastanti. E’ un periodo veramente nero per molte Nazioni, anche se per il nostro Paese più di altri. Si registra l’uscita dal mercato del lavoro di lavoratori abili, perché è economicamente sconvenientemente lavorare: “si deve pagare per lavorare” oggi non è una frase fatta. Brillanti giovani, volenterosi e capaci vedono sfruttate e svalutate le proprie potenzialità [11]. E’ di oggi la notizia che nel I° semestre del 2008, l’Italia ha raggiunto un tasso di disoccupazione che non registrava da decenni con un numero di disoccupati di 1.700.000 [12]. Ma proprio una delle possibilità che ha l’Italia di uscire da questa situazione è puntare sulla sua forza lavoro. E quando si parla di forza lavoro, si deve tener conto non solo dell’impiego, ma delle modalità in cui si svolge, delle possibilità di un futuro. La maggior parte dei giovani che oggi stanno lavorando, domani non farà più quel tipo di lavoro. Vanno in fumo esperienze, crescita e denaro. Le imprese, di riflesso, hanno sicuramente dei grossi problemi economici, e allora perché non tentare nuove strade? Da un male può nascere un bene, forse è proprio il momento di puntare sul telelavoro. Il telelavoro può diventare un protagonista della ripresa. In Europa, alla fine degli anni novanta si è registrata un’impennata del telelavoro. I Paesi che più di altri hanno fatto ricorso al telelavoro sono la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e specialmente i Paesi Scandinavi. Ma sono gli Stati Uniti d’America ed il Giappone ad occupare il primo posto nel mondo. L’Italia, anche se in questi anni ha visto aumentare i telelavoratori, resta purtroppo il fanalino di coda nella graduatoria tra i Paesi con più telelavoratori. Alla fine degli anni novanta lo scenario nazionale del telelavoro evidenziava una crescita, in più era previsto per il primo decennio del 2000 un incremento significativo. C’è persino chi all’epoca dichiarò che nel 2005 saremmo stati tutti, anche se con modalità differenti, telelavoratori. Certamente oggi, quantitativamente, ci sono più telelavoratori che in passato, ma la forte crisi economica, insieme ad altri fattori, non ha permesso lo sviluppo che ci si aspettava [13]. L’ultimo studio articolato e comprensivo di più Paesi è del 1999, ne sono seguiti altri, ma solo di singole situazioni nazionali. L’European Telework Development, supportata dalla Commissione Europea, ha studiato la diffusione del telelavoro nel mondo nel 1999 [14]. In tutta Europa c’erano 9.009.000 telelavoratori per una percentuale sulla forza lavoro del 6,6%. In Italia i telelavoratori erano 720.000, il 3,59% della forza lavoro, di cui 315.000 erano telelavoratori a domicilio (1,57% della forza lavoro), 90.000 telelavoratori autonomi (0,45% della forza lavoro), 270.000 telelavoratori mobili (1,35% della forza lavoro), 135.000 telelavoratori occasionali (0,67% della forza lavoro). L’Italia risultava la penultima nella graduatoria europea per diffusione del telelavoro, i due estremi della graduatoria erano rappresentati rispettivamente dalla Finlandia (16,77% della forza lavoro) e dalla Spagna (2,81% della forza lavoro). Ma questi dati risultavano irrisori se confrontati prima con quelli del Giappone, telelavoratori 2.090.000 (pari al 7,9% della forza lavoro), e poi con quelli degli Stati Uniti d’America, telelavoratori 15.700.000 (pari al 12,9% della forza lavoro). Questo studio prevedeva per l’Italia, 1.500.000 di telelavoratori nel 2005. Oggi, ricerche svolte dalla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università La Sapienza di Roma, evidenziano nel 2007 800.000 telelavoratori in Italia e la cifra è notevolmente inferiore alle previsioni [15]. Lo studio della Telework Studies Bbc, rivela il numero di 2.100.000 telelavoratori inglesi del 2005 [16]. I singoli dati servono a poco se non raffrontati con dati di altre Nazioni.

 

Tav. 1 Tabella riassuntiva della situazione di telelavoratori nel mondo

Paese            Numero di telelavoratori              Percentuale forza lavoro            Anno

Europa                    9.009.000                                         6,6                             1999

Italia                          720.000                                         3,5                             1999

Giappone                 2.090.000                                         7,9                             1999

Stati Uniti               15.700.000                                       12,9                             1999


– Tratta dal sito www.inps.it –

Tav. 2 Tabella riassuntiva della situazione di telelavoratori in Italia
Italia                Numero di telelavoratori              Percentuale forza lavoro           Anno
Telelavoratori a
domicilio                     315.000                                         1,57                            1999
Telelavoratori
autonomi                      90.000                                          0,45                            1999
Telelavoratori
mobili                         270.000                                           1,35                           1999
Telelavoratori
occasionali                  135.000                                           0,67                           1999


— Tratta dal sito www.inps.it –

Nella breve panoramica fino ad ora esposta, due sono gli elementi che balzano agli occhi. I grossi vantaggi del telelavoro e il suo scarso impiego. Sono due dati che contrastano. L’ostacolo numero uno, lo ribadisco, è l’uomo. Non c’è nessuna tecnologia, nessuno strumento che può abbattere gli ostracismi, le resistenze sociali. Allora perché non insistere su dibattiti, discussioni che portino a galla la questione? Potrebbe essere un interessante tema politico, perché trascina con sé questioni come la disoccupazione, l’inquinamento, il miglioramento della vita sociolavorativa delle persone e tanti altri aspetti della collettività già visti in precedenza. Insistere sul telelavoro come una delle soluzioni che aiuti il Paese in un momento di così grave situazione economica, rivalutando e creando posti di lavoro, ad avviso di studiosi di livello internazionale, sembra proprio essere una soluzione vincente.

——————————
[1] Gaeta L., Manacorda P., Rizzo R., op. cit., 1995.
[2] De Masi M., op. cit., 1999.
[3] Borgna P., Cerri P., Failla A., op. cit., 1996.
[4] Lyon D., op. cit., 2002.
[5] Lyon D., op. cit., 2002.
[6] Persiani M., Diritto sindacale, Cedam, Padova, 2006.
[7] Frosini V., op. cit., 1998., Rodotà S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995.
[8] AA.VV., op.cit., 1991.
[9] Di Nicola P., op. cit., 2002.
[10] Borgna P., Cerri P., Failla A., op. cit., 1996.
[11] Si veda il sito www.metronews.it
[12] Si veda il sito www.rai.it
[13] Zoppoli L., op. cit., 2006.
[14] Si veda il sito www.inps.it
[15] Si veda il sito www.uniroma1.it
[16] Si veda il sito www.bbc.co.uk

Stalking

Commento All’Art. 612-bis (Atti persecutori) della legge 23 aprile 2009, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

Lo Stalking, anche in Italia, è diventato un reato.
La scelta del Legislatore, dal punto di vista normativo, è stata quella di introdurre nel codice penale una nuova figura di reato. Tale condotta delittuosa, è stata collocata nella sezione dei delitti contro la libertà morale (sezione III, capo III, Titolo XII, libro secondo del c.p.).
La scelta, di riconoscere le condotte moleste, come reato, è un segno di civiltà giuridica e sociale.
L’escalation e/o l’emersione, delle violenze fisiche e psichiche reiterate nel tempo, ha evidenziato un malessere
sociale di alcuni individui avverso altri.
In una società dell’essere e dell’apparire, del sopraffare, del prevaricare sugli altri, come requisiti per essere considerarti migliori e capaci; il rifiuto di una persona, nei confronti di un’altra, non è tollerabile né accettabile,
pertanto, con l’utilizzo della forza, della coartazione, si “deve” riportare l’oggetto del desiderio a noi.
E’ importante capire, come questo nuovo fenomeno negativo, stia prendendo piede nella nostra società, al fine d’intervenire incisivamente, a livello giuridico e non solo, per contrastarlo e combatterlo.
La legge in esame, così definisce lo Stalking: “… Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.
Interessante è notare, la scelta dei lemmi, “condotte reiterate”, cioè comportamenti che se presi singolarmente, non costituiscono né reato, né tanto meno pericolo per taluno. La reiterazione, difatti, rappresenta l’ossessione incontrollata di una persona nei confronti di un’altra.
Un ossessione, che ingenera nel destinatario, una reale e concreta paura per la sua incolumità.
Ulteriori considerazioni, riguardano la costrizione della vittima, di cambiare, e in alcuni casi stravolgere, le proprie abitudini di vita per contrastare lo Stalking. Non si è più padroni della propria esistenza.
“… La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
L’inasprimento delle pene, in caso di molestie poste in essere da parte di alcuni soggetti, è dovuta a due fattori: il primo, è l’alta percentuale di Stalking in caso di pregressa relazione affettiva; il secondo, è la maggiore facilità di colpire una persona conosciuta.
“… La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
L’inasprimento della pena si giustifica dal fatto che il reato è commesso ai danni di un individuo, che si trovi in condizioni di maggiore vulnerabilità.
“ … Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Si è scelta la via della querela ad istanza di parte, salvo talune condizioni in cui si procede d’ufficio. Tale scelta, sarà l’applicazione pratica, a dimostrare se sia stata quella opportuna, ovvero se sia necessaria una modifica.
In merito agli interventi da porre in essere per prevenire e bloccare l’escalation della persecuzione delle molestie, si è scelta la via di una prima ammonizione, una sorta di avvertimento ufficiale, con il quale l’autorità pubblica richiama il persecutore e lo invitano a cessare la condotta molesta (art. 8). E’ importante sottolineare, che tale intervento “Ufficiale” è una novità significativa introdotta nel nostro ordinamento. Un istituto che nasce in un ottica nuova rispetto al passato.
Le ulteriori modifiche (artt. 9, 10), introdotte nel c.p.c. e nel c.c., non introducono nulla di nuovo, ma vanno solo a riconfigurare istituti già esistenti nel nostro ordinamento.
Gli ultimi due articoli (artt. 11, 12), della legge in esame, si occupano di regolamentare misure a sostegno delle vittime di Stalking. Prima, con l’informare e mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza. Secondo, istituendo un numero verde al quale rivolgersi. Anche tale scelta assistenziale, sottolinea un nuovo approccio normativo: prevenzione e repressione delle condotte illegali, ma soprattutto aiuto e supporto alla vittima.
Già l’introduzione della normativa in esame, dimostra una sensibilizzazione, al problema dello Stalking.
L’applicazione pratica, aiuterà il legislatore ad apportare le migliorie normative necessarie per rendere la legge sempre più efficace e adatta allo scopo.

Pubblico il 07/06/ 2007 sul sito www.laprevidenza.it

Tags, ,

Rettifica del cognome

Domanda di rettifica nell’atto di nascita del cognome
Commento all’ Ordinanza 19 marzo - 22 settembre 2008 n. 23934
Corte di Cassazione – sez. I civ.

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 21/10/2008

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23934/08, sulla domanda di rettifica nell’atto di nascita del cognome, con la sostituzione di quello materno a quello paterno, su istanza concorde di entrambi i genitori, appare significativa.
Rimettendo gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale invio alle sezioni unite, la I sezione civile della Corte, sottolinea la rilevanza giuridica e sociale della questione, sia a livello nazionale che europeo. Sembra a tale sezione opportuno, in relazione alla delicatezza ed alla rilevanza della problematica sollevata, che si esprima la Corte nella sua interezza.
E’ sempre più frequente l’instaurazione, da parte dei genitori, di procedimenti giudiziari che abbiano ad oggetto la scelta del cognome da dare alla propria prole: alcune domande chiedono per il minore l’attribuzione di entrambi i cognomi, quello materno e quello paterno, altre solo il cognome materno.
Lo storico giuridico, in tema di attribuzione del cognome ad un individuo, nelle Nazioni della Comunità Europea ha seguito strade diverse. In Italia, vi è una secolare normativa chiara e di diretta applicazione (attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno), che a tutt’oggi, non ha subito alcun cambiamento; non si può dire lo stesso per altre Nazioni Europee. Esempi tipici possono essere la Germania e la Danimarca, ma non solo. Molti Paesi hanno tentato, con variazioni legislative più o meno innovative, di dare una risposta alla sempre più ampia domanda di attribuzione, congiunta od esclusiva, del cognome materno.
La Comunità Europea, più volte si è soffermata sulla necessità di rendere concreto il principio di uguaglianza tra i due sessi, e in alcuni casi espressamente, tra marito e moglie nelle questioni famigliari (Consiglio d’Europa 27 settembre 1978 n. 37 – Consiglio d’Europa 28 aprile 1995 n. 1271 – Consiglio d’Europa 18 marzo del 1998 n. 1362).
Il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, dai 27 membri dell’Unione Europea, è l’ennesima convenzione, che ribadisce chiaramente e senza dubbio alcuno, il diritto della donna ad essere eguale all’uomo ( artt. 7, 21, 23). L’Italia, ha ratificato il trattato il 2 agosto del 2008.
Ora è inutile continuare a firmare e successivamente riconoscere solo sulla carta, le normative comunitarie. Prima la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2006, poi la Cassazione, con la sentenza n. 23934 del 2008 (solo per citare le più recenti), ribadiscono la necessità di un intervento del nostro legislatore celere ed efficace. La Cassazione si spinge anche oltre dichiarando “….si dovrebbe aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio…..”.
La giurisprudenza pratica risponde in modo inequivoco ed efficace ai cambiamenti sociali, ma non spetta a lei creare e produrre diritto, spetta al Legislatore.

Tags, ,

Diritto al nome

Commento alla
Sentenza 14.10.2008 - Caso C-353/06 Grunkin Paul
Corte di giustizia UE - Sezione Grande

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 21/10/2008
La sentenza in esame solleva una questione seria e meritevole di attenzione, “ il diritto al nome”.
Ogni individuo è riconosciuto con un solo ed univoco nome e cognome, tale riconoscimento costituisce un diritto inviolabile. Nella fattispecie concreta, la violazione di tale diritto ha prodotto rilevanti problematiche sociali alla persona di Leonhard Matthias Grunkin-Paul, il quale oggi, si trova ad avere un certificato di nascita che riporta il doppio cognome (rilasciato dalle autorità danesi), ed il passaporto con un solo cognome (rilasciato dalle autorità tedesche).
La giustificazione della normativa tedesca, in relazione al divieto del doppio cognome, ha fondamento nella necessità di evitare inconvenienti di ordine pratico nella vita privata e professionale.
Tuttavia, lo stesso diritto internazionale tedesco prevede un’eccezione a tale disposizione normativa (punto 34): il figlio, senza cittadinanza tedesca, di due persone, anch’esse con cittadinanza non tedesca, di cui uno dei due è residente in Germania, può ottenere il riconoscimento del doppio cognome.
Il richiamo all’art. 12 CE sulla discriminante effettuata sulla base della cittadinanza, in questo caso è evidente.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati Membri, senza per questo subire la violazione dei propri diritti, è sancito dall’art.18 CE. Invero, nella fattispecie concreta, Leonhard Matthias Grunkin-Paul ha subito e subisce danni esistenziali.
Ci troviamo di fronte ad una vera e propria conflittualità normativa, frutto dell’applicazione di due legislazioni nazionali autonome e indipendenti.
La soluzione al problema può rinvenirsi nel diritto comunitario, il quale dovrebbe indicare una giurisdizione univoca e unitaria a cui far riferimento, ogni qualvolta sorgano conflitti giurisdizionali.
La questione del cognome, ormai, necessita di una normativa ad hoc; si può prendere spunto, pertanto, dalla legislazione tedesca, la quale impone un solo cognome a scelta concorde dei genitori ed in caso di disaccordo tra questi, la decisione di un giudice, in base a parametri prefissati.
Ci troviamo di fronte al diritto del nascituro di avere un unico e inequivocabile nome per tutta la sua vita, ma anche il diritto della madre, purtroppo per secoli violato, di perpetrare il proprio cognome.

Tags, ,