Blockchain e smart contract: applicazione della “nuova” tecnologia ai contratti “intelligenti”

Blockchain e smart contract: applicazione della “nuova” tecnologia ai contratti “intelligenti”

dell’Avv. Barbara Bussiglieri del 22/03/2021

http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/blockchain-e-smart-contract-applicazione-della-nuova-tecnologia-ai-contratti-intelligenti-avv-barbara-bussiglieri

Premessa

La blockchain è una tecnologia informatica, le cui caratteristiche peculiari ne permettono l’impiego in settori eterogenei della società contemporanea, nelle attività umane innovative, ma anche in quelle cosiddette tradizionali. Ancorché la blockchain nasca nell’ambito delle criptovalute, come contestazione al sistema bancario e finanziario considerato il responsabile della crisi economica del 2008, essa è una tecnologia a se stante.

La blockchain può essere utilizzata in sinergia con gli smart contract, protocolli informatici che facilitano l’esecuzione di accordi vincolanti.

Quotidianamente ogni individuo conclude contratti per beni e servizi eterogenei, dalla compravendita di generi alimentari all’acquisto di immobili, ma più questi negozi giuridici sono complessi più i tempi e i costi di realizzazione sono significativi.

La blockchain permette la realizzazione di sistemi decentralizzati e disintermediati che garantiscono ai fruitori/utenza certezza, trasparenza e immutabilità delle operazioni poste in essere, con tempi e costi di gestione minimizzati, indipendentemente dalla complessità dell’operazione.

I vantaggi che la suddetta tecnologia può offrire sono molteplici, molti dei quali ancora inesplorati.

La dissertazione si pone come obiettivo l’esame della dicotomia blockchain e smart contract, l’esecuzione di vincoli contrattuali mediante modalità automatiche, cioè senza l’intervento umano, nel rispetto delle garanzie previste dalle normative vigenti e riducendo significativamente sia i costi sia i tempi.

Infine, un esame completo non può non concludersi con una panoramica sia dei problemi tecnici attualmente esistenti sia degli elementi ostativi di natura umana.

L’Italia presenta un deficit tecnologico rispetto a molti paesi dell’area occidentale, l’utilizzo della blockchain e degli smart contract nella vita delle persone, potrebbe essere la carta vincente per ridurre se non addirittura eliminare questo gap tecnologico.

Le problematiche e le potenzialità

Nel corso della presente dissertazione sono già state accennate, seppur brevemente, alcune problematiche applicative inerenti agli smart contract e alla blockchain, che in questo capitolo verranno più attentamente esaminate. Entrambi i nuovi strumenti informatici, debbono essere conformi alle leggi vigenti, nazionali ed europee. Il principale problema è applicare l’ordinamento giuridico preesistente alle tecnologie emergenti; nel caso questo non sia possibile, il legislatore dovrà legiferare ex novo.

Ma facciamo un passo indietro. Le peculiarità della blockchain sono: un sistema decentralizzato e disintermediato; trasparenza, certezza e immutabilità delle operazioni; tempi e costi di gestione minimizzati.

Il decentralizzare un sistema, vuol dire appunto, eliminare in parte o tutti gli intermediari che intervengono nel processo. Questo favorisce la riduzione dei costi e dei tempi, ma alcuni mediatori hanno la funzione di garanti della filiera, pertanto, questi dovranno essere mantenuti. La blockchain privata[1] è forse quella che più si adatta a quanto appena osservato; comunque, indipendentemente dal tipo di blockchain scelta, coloro che dovranno garantire le operazioni, dovranno essere o organismi pubblici, ovvero soggetti privati muniti di apposite certificazioni che assicurino standard di qualità.

Per rispettare il requisito della trasparenza, dovranno essere create piattaforme il cui accesso possa avvenire solo previa identificazione. I soggetti che vorranno registrare smart contract sulla blockchain dovranno preventivamente essere identificati (es. documenti di identità, SPID, ecc.), e solo successivamente potranno essere pseudoanonimizzati. In questo modo si garantirà la privacy delle persone, senza per questo rinunciare alla trasparenza.

La certezza sull’accordo concluso, pone l’attenzione sul problema della conversione dal linguaggio umano al linguaggio macchina. Il linguaggio naturale è spesso arricchito di informazioni che non servono al funzionamento del software; se si converte solo l’esecuzione dell’accordo, come ad es. il pagamento di una somma di denaro, non sarà possibile risalire alle ragioni di quell’accordo, ad es. un contratto di locazione. Pertanto, sarà necessario inserire nel programma anche semplici comandi descrittivi, i quali avranno funzione esplicativa. È necessario un approccio multidisciplinare, l’informatico e il giurista dovranno collaborare.

Con il ricorso alla blockchain gli smart contract divengono immutabili. È possibile allora bloccarne l’esecuzione materiale? Un contratto intelligente, potrà prevedere ab origine anche questa eventualità, comunque le parti potranno sempre modificare il contratto, in tal caso dovranno trascrivere la variazione nella blockchain. In caso di mancato accordo, il ricorso ad un giudice è sempre possibile.

La conservazione degli smart contract dipenderà dal tipo di blockchain, ovvero dall’esistenza di protocolli che prevedano modi e tempi di conservazione e registri di sicurezza.

Infine, coloro che sono fortemente critici all’utilizzo della blockchain e degli smart contract, pongono l’accento sugli attuali limiti di utilizzo, sulla perdita di autonomia delle parti e sulla difficoltà di individuare la giurisdizione competente. Sicuramente gli attuali contratti intelligenti non possono ancora sostituirsi integralmente a quelli tradizionali, ma ciò non toglie che questi siano espressione della libertà dei contraenti. Del resto, vi è sempre la possibilità di rivolgersi ad un’autorità giudiziaria per dirimere qualsiasi conflitto possa sorgere. In merito alla competenza giurisdizionale, questo non è un problema esclusivo degli smart contract, ma di tutto ciò che accade nel web. La soluzione prospettata è la realizzazione di un’uniformità legislativa sempre più estesa, non solo nell’UE, ma anche nel resto del mondo, realizzabile grazie a convenzioni internazionali.

In conclusione, gli attuali smart contract non sostituiscono totalmente il contratto cosiddetto tradizionale, ma ne sono un’estensione. Non ci sono elementi particolarmente ostativi al loro utilizzo, anzi se ne vede una potenzialità a tutt’oggi inespressa. Comunque, in un prossimo futuro le tecnologie emergenti, potranno sostituire l’uomo in molte delle sue attività. La blockchain e gli smart contract si completano a vicenda, gli uni esaltano gli altri, ed entrambi nell’ambito dell’intelligenza artificiale potrebbero trovare le maggiori applicazioni; da questo punto di vista la loro potenzialità è enorme.


[1]Blockchain pubblica permissionless (senza autorizzazioni)… Questo tipo di rete permette l’accesso ad ogni utente che decida di connettersi e partecipare, generando nuove transazioni, effettuando il compito di miner o semplicemente leggendo il registro delle transazioni memorizzate. In questo sistema i minatori sono anonimi, e quindi non vengono considerati individui affidabili. Blockchain pubblica permissioned (autorizzata)… Si tratta di una rete che opera per conto di una comunità che condivide un interesse comune, dove l’accesso al ruolo di miner è limitato ad un numero esiguo di individui considerati fidati. Il livello di lettura del registro e partecipazione nella generazione di nuove transazioni possono essere soggetti a limitazioni o no a seconda dell’organizzazione che controlla la Blockchain. Blockchain privata permissioned (autorizzata)… In questo caso possono accedere alla rete solo utenti autorizzati ed autenticati poiché la Blockchain in questione opera esclusivamente entro i limiti di una comunità ben definita dove tutti i partecipanti sono noti. Solitamente a capo di questi sistemi si trovano istituti finanziari o agenzie governative che definiscono chi possa accedere o meno alla rete. Questo vuol dire che tutti i miner sono considerati fidati”.Valsecchi, (2018).

Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)

Introduzione

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 di seguito è possibile leggere un articolo da me pubblicato e visionare gli attestati ai corsi sull’argomento a cui ho partecipato.

Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)

Il testo del regolamento è stato pubblicato sulla G.U. Europea il 4 maggio 2016 e sarà attuativo, senza necessità di una legge di recepimento nazionale, il 25 maggio 2018 in tutta l’Unione Europea. Il regolamento si compone di 99 articolo e di 173 considerando. Le finalità sono l’uniformità normativa e il rafforzamento della protezione dei dati personali dei cittadini e dei residenti nell’UE.

Si passeranno in rassegna gli articoli più significativi del testo normativo.

L’art. 6 descrive ed elenca le condizioni di liceità del trattamento. È necessario che il consenso sia libero, espresso ed informato. Non è ammesso il silenzio assenso. Non è richiesta la forma scritta (che si consiglia), ma è necessario un consenso dimostrabile. È richiesto il consenso dei genitori per i minori di 16 anni.

Gli artt. 13 e 14 definiscono il contenuto dell’informativa. L’informativa, in linea di massima deve essere raccolta prima dell’utilizzo dei dati e deve contenere i seguenti requisiti: la finalità del trattamento nonché la sua base giuridica; i dati di contatto del titolare del trattamento (o suo rappresentante) e dell’eventuale responsabile della protezione dei dati; l’eventuale trasferimento dei dati in paesi terzi; il periodo di conservazione dei dati; l’eventuale ricorso alla profilassi (processo decisionale automatizzato); i diritti dell’interessato (accesso,  ratifica, cancellazione e portabilità dei dati, limitazione del trattamento, revoca del consenso, presentazione reclami, ecc.). Nel caso in cui i dati non vengano raccolti direttamente dall’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un mese, ovvero al momento della comunicazione. Il considerando 58 chiarisce che, l’informativa deve essere concisa, facilmente accessibili e di facile comprensione e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice. È consigliata la forma scritta (anche se non obbligatoria) e preferibilmente nel formato elettronico (specie per i servizi on-line). L’esonero dell’informativa si ha nei seguenti casi: quando l’informativa risulta impossibile o necessita di uno sforzo sproporzionato, quando vi sono fini specifici come l’archiviazione di pubblico interesse, la ricerca scientifica o storica, la raccolta di dati statistici, ecc.

L’art. 12 dispone che “Il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile…”. La risposta, qualunque essa sia, alle richieste dell’interessato deve pervenire entro un mese, il termine può essere prorogato di due mesi. La risposta deve essere scritta e deve essere gratuita, potrà essere onerosa nel caso in cui la richiesta sia manifestatamente infondata o eccessiva (pluri richieste).

L’art. 15 descrive il diritto di accesso, il quale consiste nel diritto dell’interessato ad ottenere da parte del titolare del trattamento una copia dei dati oggetto del trattamento ed un insieme di informazioni, come ad es. la sua finalità, la categoria di dati conservati, i destinatari, il periodo di conservazione, l’informativa al diritto di rettifica, cancellazione, limitazione e/o opposizione del trattamento dei dati, ecc.

L’art. 16 delinea il diritto di rettifica da parte dell’interessato, il quale può richiede al titolare del trattamento la correzione dei dati inesatti senza ingiustificato ritardo.

L’art. 17 si occupa del diritto alla cancellazione, ovvero il cosiddetto diritto all’obblio. Detto diritto, nel regolamento in esame viene rinforzato rispetto alle normative previgenti,  poiché oltre al diritto dell’interessato di richiedere la cancellazione dei dati in qualsiasi momento e, indipendentemente da detta richiesta, l’obbligo del titolare del trattamento di disporne la cancellazione dopo il tempo strettamente necessario alla loro conservazione; sussiste da parte del titolare del trattamento l’ulteriore obbligo di chiedere a tutti gli altri titolari, di cancellare i dati da qualsiasi link, copia o riproduzione, nell’eventualità egli li abbia resi pubblici e abbia ricevuto una richiesta di cancellazione.

La limitazione del trattamento dei dati è regolata dall’art. 18, il quale dispone che l’interessato ha diritto di limitare il trattamento dei propri dati in determinate ipotesi come: nel caso in cui i dati siano inesatti per il periodo della loro correzione, nel caso che il trattamento sia illecito, nel caso in cui benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno vi siano specifiche necessità dell’interessato, ed infine, nel caso in cui sia necessario verificare il legittimo utilizzo dei dati per il periodo appunto della verifica.

Il diritto alla portabilità viene disciplinato dall’art. 20, e prevede la possibilità dell’interessato, previa richiesta al titolare del trattamento, di ricevere in un formato strutturato i propri dati per poterli poi trasmettere ad un diverso titolare. Si pensi a quando si decide di cambiare il proprio gestore di telefonia senza dover cambiare il proprio numero di telefono. I dati portabili sono solo quelli trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto sottoscritto. Inoltre, l’interessato può richiede che il trasferimento venga fatto direttamente dal vecchio titolare al nuovo titolare sempre che ciò sia tecnicamente fattibile.

Gli articoli che seguono, evidenziano una innovazione peculiare del Regolamento europeo e cioè la cosiddetta “responsabilizzazione” (accountability) del titolare e del responsabile del trattamento. Il regolamento, infatti, lascia ai soggetti sopra menzionati la libertà di scegliere e adottare gli strumenti che reputano più idonei per la messa in sicurezza dei dati trattati. Tuttavia, in caso di data breach e/o di verifiche da parte delle autorità competenti sarà onere del titolare e del responsabile dimostrare che i mezzi di sicurezza prescelti siano stati la soluzione più idonea a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati (principio di proporzionalità tra il livello di rischio di violazione dei dati e la tipologia degli strumenti di sicurezza adottati).

L’art. 4 definisce il titolare del trattamento dei dati (data controller) come “La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente od insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o dagli Stati membri”. Il titolare del trattamento è colui che mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, e in caso di necessità essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto del regolamento (privacy by desing). In sostanza, il titolare del trattamento è colui che decide come e perché devono essere trattati i dati ed è anche colui che risponde giuridicamente dell’ottemperanza degli obblighi di legge. Infine, è possibile la presenza di contitolari del trattamento i quali attraverso un accordo interno determinano le rispettive competenze, in tal caso l’interessato può comunque esercitare i propri diritti nei confronti di ogni titolare (art. 26).

Il responsabile del trattamento dei dati (data processor) è invece la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4). Il responsabile del trattamento è designato dal titolare del trattamento attraverso un contratto scritto o atto giuridico il cui contenuto è indicato nell’art. 28. Il responsabile del trattamento può: trattare i dati solo su istruzioni scritte del titolare, garantisce che il personale autorizzato al trattamento dei dati sia vincolate ad obblighi legali di riservatezza, assiste il titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, assiste il titolare nel garantire gli obblighi previsti dal regolamento, deve cancellare o restituire al titolare tutti i dati trattati al termine della sua prestazione lavorativa, deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del regolamento, deve contribuire alle attività di revisione disposte dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento non può designare altri responsabili se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento, i designati hanno gli stessi obblighi del responsabile che li ha nominati. Il responsabile iniziale risponde nei confronti del titolare dell’operato degli altri responsabili da lui incaricati.

Art. 30. Il registro delle attività di trattamento contiene le seguenti informazioni: i dati del titolare del trattamento e dei contitolari, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; le categorie di interessati e il tipo di dati trattati; i destinatari dei dati; l’eventuale trasferimento di dati in paesi terzi; i termini di cancellazione dei dati; la descrizione dei sistemi di sicurezza. Il registro è tenuto in forma scritta, anche elettronica, dal titolare del trattamento o dal suo rappresentante. Il registro è obbligatorio per le imprese e le organizzazioni in due casi: che abbiano più di 250 dipendenti o nel caso in cui il trattamento dei dati presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

La sicurezza del trattamento è onere del titolare e del responsabile del trattamento i quali pongono in essere misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio (art. 33). Nell’eventualità si verifichi una violazione dei dati (data breach) il titolare del trattamento deve darne comunicazione, entro 72 ore dalla venuta a conoscenza della violazione, all’autorità di controllo competente (per l’Italia è il Garante della privacy), salvo che detta violazione non presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La comunicazione deve specificare il tipo di violazione, le possibili conseguenze e i provvedimenti adottati. Il titolare deve, altresì, comunicare il suddetto evento anche agli interessati senza ingiustificato ritardo (art. 34).

Quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare prima del trattamento dovrà effettua una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati. La valutazione di impatto è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati. All’esito della valutazione il titolare potrà decidere se trattare o no i dati, ovvero quali mezzi di sicurezza utilizzare per ridurre il rischio, ovvero consultare l’autorità di controllo (art. 35 e 36).

Il responsabile della protezione dei dati (DPO data protection officer) è un esperto delle norme in materia di privacy e viene nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento (art. 37). Il DPO può essere alle dipendente del titolare ovvero essere un consulente esterno che sottoscrive un contratto di servizi. La sua nomina è obbligatoria quando: il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni); i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; il trattamento riguarda categorie particolari di dati su larga scala. L’art. 39 descrive i compiti del DPO: informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento; sorvegliare l’osservanza del regolamento; fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; cooperare con l’autorità di controllo; fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo.

Gli artt. 40-43 (codici di condotta e certificazione) sono disposizioni ancora non attuate.

Un punto focale del regolamento è il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (artt. 44-50). “Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento, verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni previste nel presente capo” (capo V del regolamento). La Commissione Europea è colei che decide se un paese terzo garantisca o no un livello di protezione adeguata dei dati. Sulla G.U. Europea e sul sito web è pubblicato periodicamente un elenco aggiornato dei paesi terzi che garantiscono, appunto, un idoneo livello di protezione. Pertanto, il trasferimento di dati ai paesi presenti nell’elenco non richiede particolari autorizzazioni. Nel caso in cui, invece, la Commissione non si sia espressa su un paese terzo, il titolare o il responsabile del trattamento dovrà fornire garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia per poter trasmettere i dati a paesi terzi. In conclusione, in mancanza di una decisione della Commissione o di garanzie adeguate da parte del titolare non è ammesso il trasferimento di dati, salvo che si verifichino specifiche condizioni (l’interessato abbia espressamente acconsentito; il trasferimento: sia necessario per l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare e tra il titolare e una persona fisica o giuridica a favore dell’interessato, sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico, per accertare esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali dell’interessato, sia effettuato a partire da un registro che mira a fornire informazioni al pubblico).

Gli articoli che seguono dal 51 al 99, disciplinano le autorità di controllo le quali dovranno vigilare sul rispetto del regolamento. Ogni Stato membro dovrà prevederne almeno una. Questa autorità avrà piena autonomia. Alle autorità di controllo sono attribuiti compiti di sorveglianza, sensibilizzazione pubblica, consulenza alle istituzioni nazionali, decisione dei reclami, collaborazione con le autorità degli altri Stati membri, istruttorie ecc. Viene istituito il Comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica (art. 68). Infine, il Regolamento si conclude con la disciplina dei reclami (artt. 77 e ss).

Pubblicato il 23/04/2018 su il sito www.laprevidenza.it

Avv. Barbara Bussigleri

RUBRICA DIRITTO DELL’INFORMATICA

1. Genesi
2. Che cos’è l’informatica?
3. Che cos’è internet?
4. Di cosa si occupa il diritto dell’informatica
5. Le “libertà” di/in Internet
6. Diritto di libertà informatica
7. Come si è arrivati al GDPR
8. Regolamento UE 2016/267 o GDPR
9. Informatica e democrazia diretta
10. Diritto attivo/passivo di accesso ad internet
11. Chi commette i reati nel ciberspazio?
12. Computer crime e vittime
13. Virus informatici: come difenderci
14. Gli illeciti commessi ai danni delle aziende
15. Tecniche criminali informatiche

16. Che cosa sono i cookie?
17. La posta elettronica personale e di lavoro
18. La pec: posta elettronica certificata
19. Dal telefono al cellulare
20. I social network
21. Che cos’è il software?
22. Il software, diritto d’autore e brevettabilità
23. Autenticità di un messaggio informatico
24. Il dominio
25. Blockchain
26. Bitcoin
27. Smart contract
28. Firma digitale
29. Free software e software open source

1. Genesi

Ho iniziato a masticare l’informatica all’età di 14 anni, al primo anno di superiori, avendo scelto un istituto tecnico per l’informatica. Certo, poi ho scelto di abbandonare la “retta” via, ma ho continuato a masticare l’informatica. Il mio vero punto di svolta, lo ebbi un pomeriggio in cui stavo preparando la mia tesi di laurea e dovevo ricercare dei testi. In un solo pomeriggio sono riuscita a fare quello che non sarei mai riuscita a fare in una vita. Ho consultato tutte le biblioteche di Roma, e vi assicuro che sono centinaia. Ho trovato i miei libri e telefonando appunto alle biblioteche li ho fatti mettere da parte e nel giro di una settimana ero in possesso di tutti i documenti che mi servivano. L’informatica mi aveva reso un compito impossibile possibile, e me lo aveva anche enormemente semplificato. È stato come se mi si aprisse un nuovo mondo e a distanza di anni, ricordo quell’evento sempre con grande piacere. Ora non voglio dire che sia tutto rose e fiore e che la tecnologia sia uno strumento usato solo per buone azioni, ma questo dipende esclusivamente dagli uomini. Non è l’informatica il diavolo del ventunesimo secolo è l’uomo con l’utilizzo che ne fa a renderlo tale. Se si pensa a Fermi e alla bomba atomica, il nostro straordinario scienziato non ha certo sacrificato la sua intera esistenza perché i suoi studi sul nucleare fossero finalizzati a che gli americani gettassero la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Lui credeva che le sue ricerche e le sue scoperte aiutassero l’uomo, non ne avrebbe mai auspicato un uso così nefasto.

Considerate la vostra semenza: fatti non foste per viver come brutti, ma per seguir virtute e canoscenza.

Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, XXVI 118-120.


2. Che cos’è l’informatica?

L’enciclopedia Treccani definisce l’informatica come la “Scienza che studia l’elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni; più precisamente l’informatica si occupa della rappresentazione, dell’organizzazione e del trattamento automatico della informazione. Il termine informatica deriva dal francese informatique (composto di INFORMATion e automatIQUE, «informazione automatica») e fu coniato da P. Dreyfus nel 1962. L’informatica è indipendente dal calcolatore che ne è solo uno strumento, ma è chiaro che lo sviluppo dell’informatica è stato ed è tuttora strettamente legato all’evoluzione del calcolatore; è proprio per questo stretto legame tra informatica e calcolatore che l’informatica, pur avendo radici storiche antiche, si è sviluppata come disciplina autonoma solo a partire dagli anni 1960, sulla spinta del progresso dei sistemi di elaborazione e della formalizzazione del concetto di procedura di calcolo, che possiamo datare al 1936, allorché A.M. Turing presentò un modello di calcolo, oggi noto come macchina di Turing”. L’informatica è, sintetizzando detta definizione, l’informazione attraverso il personal computer. Del resto, quotidianamente noi ci informiamo ed informiamo per mezzo del calcolatore. Le email che inviamo e riceviamo, le notizie che leggiamo, i filmati che vediamo, i social network che utilizziamo, sono tutti strumenti di informazione. Ogni giorno usiamo il pc per interagire con gli altri. L’informatica è un nuovo strumento finalizzato a soddisfare un vecchio bisogno delle persone che quello di comunicare. L’informatica è, come la stessa definizione ci dice, una scienza distinta dal calcolare, ma che non può esistere senza quest’ultimo. Del resto, l’informatica si evolve di pari passo con il pc, il software e l’hardware si compensano e progrediscono in simbiosi. Possiamo, pertanto, rispondere alla domanda iniziale, dicendo che l’informatica è lo strumento di informazione per eccellenza che esiste oggi nel mondo.

 3. Che cos’è internet?

Internet “rete delle reti” nasce negli anni sessanta negli U.S.A. in ambito militare e solo successivamente viene adattato ed utilizzato in ambito civile. L’enciclopedia Treccani definisce Intenet come la “rete di elaboratori a estensione mondiale, mediante la quale le informazioni contenute in ciascun calcolatore possono essere messe a disposizione di altri utenti che possono accedere alla rete in qualsiasi località del mondo. I. rappresenta uno dei più potenti mezzi di raccolta e diffusione dell’informazione su scala globale. Ciascun calcolatore può essere connesso alla rete mediante una varietà di mezzi (fibre ottiche, cavi coassiali, collegamenti satellitari, doppino telefonico), anche se più spesso comunica con una rete locale (per es. la rete locale aziendale), che a sua volta è connessa a I. (di cui costituisce una sottorete); le organizzazioni che offrono servizi I. sono detti ISP (Internet service provider)”. Internet è la rete delle rete, è lo strumento per eccellenza per comunicare in ogni parte del globo abbattendo le barriere del tempo e dello spazio.

 4. Di cosa si occupa il diritto dell’informatica?

Il diritto dell’informatica nasce con l’informatica e si evolve di pari passo con quest’ultima. Il diritto dell’informatica si occupa prevalentemente delle vicende giuridiche nel contesto telematico: la libertà di espressione, la libertà di comunicazione, la tutela e la gestione dei dati personali, i contratti commerciali in internet, la consumazione di nuovi e vecchi reati nell’ambiente tecnologico, il documento informatico e le firme elettroniche, la tutela della proprietà intellettuale, ecc. Il mondo del web è nato e si è evoluto solo sulla base dell’iniziativa dei singoli, questo ha determinato un vuoto di regole comuni e sociali. Il diritto ha dovuto, pertanto, adattarsi e adeguarsi ad un ambiente virtuale totalmente nuovo ed ostile. È da pochi anni che nasce il diritto dell’informatica, un diritto che è la commistione tra i principi e le norme del diritto tradizionale e gli strumenti informatici.

 5. Le “libertà” di/in Internet

Internet è uno strumento di comunicazione/rapporto bidirezionale tra il fornitore/utente e l’utente. Una nuova forma di comunicazione sociale. Gli scambi tra fornitore ed utente sono di natura economica, commerciale, politica ecc., mentre gli scambi tra utente ed utente sono di natura culturale, sociale, personale ecc.. Inizialmente si è considerato Internet come un mondo avulso dalla realtà ove era possibile “vivere” senza regole. Con il tempo invece ci si è resi conto che internet fa parte della nostra vita, pertanto, anche nel cyberspazio necessitano delle regole. Le leggi commerciali, contrattuali sono ormai applicabili anche per internet, come anche le regole di condotta, di comportamento. Internet non è altro che uno strumento creato ed utilizzato dall’uomo e come tale deve essere subordinato alle leggi dell’uomo.

 6. Diritto di libertà informatica

“Diritto all’autodecisione sull’impiego di dati personali raccolti ed elaborati in sistemi elettronici, il diritto all’ispezione, al controllo, alla rettifica e/o alla cancellazione dei dati per proteggere la riservatezza della vita intima o privacy”, questa definizione coniata già negli anni ’80 (tratta da Il giurista e le tecnologie dell’informazione di V. Frosini), evidenzia sin dalla nascita di internet l’esigenza di tutelare e proteggere “il dato che ci identifica”. È di oggi l’entrata in vigore del GDPR, un regolamento europeo che uniforma, dal punto di vista normativo l’UE in materia di privacy. Ma facciamo un passo indietro, infatti già nei decenni passati si parlava del dato come un bene informatico avente valore economico. Sin da subito ci si è resi conto del nuovo potere che il connubio pc internet creava, che è quello di poter, raccogliere, immagazzinare ed incrociare un numero infinito di dati personali (ognuno di noi ha un’identità informatica dettagliata e peculiare). Questo potenziale, già si comprendeva e si temeva negli anni ’80. Purtroppo, non solo l’evolversi delle tecnologie ha amplificato detto potere, ma soprattutto si è fatto poco per limitarne gli effetti nefasti. In conclusione, se vogliamo tutelare i nostri dati e, pertanto noi stessi, centelliniamo la distribuzione delle nostre informazioni. Chiediamoci sempre, è necessario dare questi dati?

 7. Come si è arrivati al GDPR

La Convenzione “Per la protezione delle persone in relazione alla elaborazione automatica dei dati a carattere personale” approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel lontano 1980 fu la pietra miliare del diritto europeo sulla privacy. L’Italia per un insieme di circostanze, pur avendo partecipato ai lavori preparatori, non poté sottoscriverla. Tuttavia, la pubblicazione della Convenzione spinse il nostro Paese a creare una Commissione, in seno all’allora Ministero di Grazia e Giustizia, la quale elaborò un disegno di legge sul diritto di libertà informatica. Nacque così la L. 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Nel contempo la Comunità Europea emanava, ad integrazione della Convenzione, la Direttiva 95/46/CE. Alla legge italiana del ’96 seguirono un numero significativo di leggi integrative, pertanto, dopo diversi anni si sentì la necessità di uniformare ed armonizzare la materia. Venne così alla luce, il D.Lgs. 196/2003 che sostituì ed abrogò la L. 675/1996. Nel corso degli anni, tuttavia, la Comunità Europea ha sentito la necessità di unificare la disciplina sulla privacy all’interno dei suoi confini. I Paesi membri dopo anni di discussioni e di proposte, hanno realizzato un unico testo, il Regolamento UE 2016/679, pubblicato sulla G.U. dell’U.E. il 04.05.2016 ed entrato in vigore il 25.05.2018. Per quanto riguarda la disciplina italiana, il D.lgs. 196/2003 resta in vigore solo nelle parti in cui non è in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 …, e che abroga la direttiva 95/46/CE”).

 8. Regolamento UE 2016/267 o GDPR

(si veda in pubblicazioni)

 9. Informatica e democrazia diretta

La democrazia diretta in passato un’utopia nel presente e/o prossimo futuro una realtà. Ma cos’è la democrazia diretta, è la partecipazione di ogni individuo al governo del proprio paese. I problemi logistici del passato che erano di ostacolo alla realizzazione della democrazia diretta, sono ormai superati grazie agli strumenti informatici. L’agorà informatica permette la consultazione in tempo reale domanda/risposta dell’intera popolazione, inoltre tramite essa si possono impartire comandi, ordini, istruzioni a milioni di soggetti. Da diversi anni, seppur in via sperimentale, molti paesi del mondo già hanno iniziato a far ricorso ad una consultazione diretta per il governo della res publica. Come ogni cosa c’è il rovescio della medaglia, le obiezioni mosse sono: insufficiente sicurezza, violazione della libertà e della segretezza. Come ogni strumento umano ha dei limiti che possono essere superati solo grazie all’evoluzione tecnologica e al rispetto di norme sociali che l’uomo deve darsi e ovviamente rispettare.

10. Diritto attivo/passivo di accesso ad internet

Il diritto passivo è il diritto alla riservatezza, alla privacy quando si naviga su internet e di questo me ne sono occupata ampiamente nei paragrafi precedenti. Il diritto attivo è invece la facoltà di trasmettere e ricevere liberamente informazioni attraverso l’etere. Noi occidentali, molto probabilmente, non ci rendiamo neanche conto che utilizzare internet corrisponde ad esercitare un diritto. In Italia il suddetto diritto è garantito dall’art. 21 della Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”. Viceversa, ci sono paesi come la Cina, Cuba, l’Egitto, l’Iran, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Siria, la Tunisia, l’Eritrea, lo Zimbabwe, lo Yemen, la Birmania, la Bielorussia, il Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Vietnam, la Malaysia, la Tailandia, la Corea del Sud e solo per citarne alcuni, dove l’accesso ad internet è limitato, controllato o addirittura totalmente vietato. Pertanto, l’utilizzo di internet non può essere ricondotto semplicemente ad un mero interesse personale, ma è un diritto che deve essere garantito e tutelato, perché internet è informazione e senza l’informazione non esiste democrazia.

11. Chi commette i reati nel ciberspazio?

Il ciberspazio è lo spazio virtuale nel quale si svolge la “vita” informatica e/o telematica, pertanto, è anche il luogo dove vengono consumati i reati informatici. Fino a pochi anni fa, l’alfabetizzazione informatica (capacità nell’utilizzare il pc) era dominio di pochi. Invece, oggi grazie all’evoluzione degli strumenti tecnologici e alla loro diffusione tra la popolazione, sono aumentati i fruitori del ciberspazio e conseguentemente il numero di potenziali soggetti che potrebbero commettere crimini informatici. Infatti, mentre determinati reati come ad esempio, la violazione di sistemi informatici più o meno complessi, restano tutt’oggi realizzati da soggetti altamente specializzati; altri crimini, come ad esempio la diffamazione, sono posti in essere anche da persone con competenze informatiche limitate. La società informatizzata, ormai, non è più composta solo da professionisti qualificati, ma da tutti noi, del resto è sufficiente possedere un cellulare per diventare un “cittadino” del ciberspazio.

 12. Computer crime e vittime

I crimini informatici vengono commessi sia da soggetti in cerca di emozioni, il cui scopo è quello di dimostrare la propria bravura e le proprie capacità, sia da soggetti che invece vogliono ottenere per se stessi un ingiusto vantaggio a danno di terzi. La maggioranza delle vittime, proprio per quanto appena detto, sono in genere imprese, banche, enti governativi. Questi ultimi possono non aver interesse a denunciare i reati di cui sono vittime poiché denunciando il reato renderebbero pubbliche le loro debolezze/vulnerabilità informatiche. Se invece, ad essere colpita è una persona fisica, in genere l’autore del delitto è spinto da motivazioni di carattere personali, il suo fine è quello di ledere proprio quell’individuo. Questo tipo di vittime spesso non si rendono nemmeno conto di essere vittime di un crimine, nel caso in cui invece se ne rendano conto, spesso non denunciano il fatto poiché hanno poca fiducia nelle istituzioni. Anche se le cose stanno cambiando il numero dei reati informatici non denunciati è significativamente alto.

 13. Virus informatici: come difenderci

L’obiettivo dei virus informatici può essere di diversa natura: distruttiva, disturbante, spionistica, controllante, ecc.. Gli effetti di un virus nel pc, pertanto, dipendono dal fine per cui sono stati creati. Per evitare che i virus entrino nei nostri computer, ovviamente, dobbiamo rispettare le normali regole di difesa. Non si lascia la porta di casa aperta. Prima cosa da fare quando si utilizza un computer che naviga in rete è munirsi di tutti quei strumenti che la stessa scienza informatica mette a disposizione: antivirus, password complesse (composte da caratteri alfanumerici e simboli), modifica periodica delle password, permettere l’utilizzo del pc al solo personale autorizzato in modi e termini prestabiliti, ecc.. Tuttavia, va rilevato che, la maggior parte dei virus entrano nei sistemi informatici delle aziende grazie alle azioni dei dipendenti; si pensi a quando questi scaricato giochi, visitato siti e quant’altro. Insomma, è spesso lo stesso operatore a far entrare i virus informatici e non questi che riescono ad insinuarsi nel sistema. In conclusione, muniamoci di tutti quei strumenti di protezione necessari per navigare in sicurezza su internet, ma poniamo noi stessi in essere tutte quelle accortezze che impediscono l’ingresso dei virus nei nostri pc.

 14. Gli illeciti commessi ai danni delle aziende

I crimini commessi ai danni delle aziende possono essere inquadrabili in due tipologie di condotte: intraziendali e interaziendali. Nella prima tipologia rientrano le azioni illecite commesse da dipendenti e/o soggetti collegati a vario titolo all’azienda. La seconda tipologia di crimini è, invece, posta in essere da soggetti estranei all’impresa il cui operato è spesso commissionato da terzi. Gli illeciti di prima fascia sono sicuramente più difficili da prevenire e da gestire, in quanto l’autore agisce in una posizione di vantaggio, poiché ha accesso più o meno facilitato alle informazioni della società. Gli interventi, per prevenire la sottrazione di informazioni e/o danni all’azienda dovranno, pertanto, essere calibrati in base al tipo di illecito che si vuole contrastare. Ad es. limitare e verificare periodicamente nei dipendenti l’utilizzo degli strumenti aziendali per combattere le condotte illecite intraziendali; fornire software di sicurezza sui pc per combattere le condotte illecite interaziendali.

 15. Tecniche criminali informatiche

Le vittime come sappiamo possono essere il pc, l’utente e l’informazione contenuta in esso. A seconda dell’obiettivo dell’autore del crimine questi utilizza la tecnica più idonea: data diddling (manipolazione dei dati prima dell’introduzione nel pc); troian hourse (inserimento di programmi che svolgono determinate operazioni); salami techniques (introduzione di programmi finalizzati a dirottare dati da un sistema ad un altro); trap door (accessi liberi nei pc lasciati dai programmatori per interventi di manutenzione che vengono usati dagli haker); buco nel web (accessi liberi sul web lasciati dai programmatori per interventi di manutenzione che vengono usati dagli haker); trashing scavering (rovistare nella spazzatura sia fisica che telematica); logic bomb e/o time bomb (software che iniziano ad agire in un determinato contesto e/o tempo); furto di identità (utilizzo di dati di terzi); vampiri e sniffer (strumenti finalizzati a carpire/rubare informazioni); ecc.

 16. Che cosa sono i Cookie?

I cookie sono “piccole porzioni di dati conservata all’interno del dispositivo dell’utente” anche se personalmente li definisco molto più semplicemente “memorizzatori”. Ci sono cookie prettamente tecnici la cui funzionalità è quella di permettere la navigazione su internet e, altri che hanno invece la finalità di raccogliere dati per gli usi più disparati (monitorare e analizzare i dati di traffico per conoscere il comportamento dell’utente). I cookie di quest’ultima categoria possono essere utili per impostare la lingua utilizzata, ma anche per indirizzare all’utente pubblicità mirate. I cookie possono essere disattivati, ma questa scelta determina nella maggior parte dei casi l’impossibilità di accedere ai siti. In definitiva, i cookie sono necessari per la navigazione nel web, ma possono e sono utilizzati anche per finalità che nulla hanno a che vedere con la tecnologia.

 17. La posta elettronica personale e di lavoro

Come faremmo se non ci fossero le email? In realtà noi persone adulte ne abbiamo fatto a meno per decenni, ma bisogna ammettere che è uno degli strumenti più innovativi ed utili degli ultimi tempi. Ma cos’è un email? È una comunicazione/lettera di natura privata, che viaggia attraverso la rete. Ci sono email personali (utilizzate per soddisfare necessità individuali) e email di lavoro (utilizzata per svolgere un’attività lavorativa). Quest’ultima, pur essendo impiegata in via esclusiva da un lavoratore è di proprietà del datore di lavoro. Egli mette a disposizione dei propri dipendenti un insieme di strumenti finalizzati allo svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui appunto la posta elettronica. Ciò premesso, non solo le email aziendali sono di proprietà del datore di lavoro, ma questi può disporre controlli sul contenuto della posta elettronica pur con i dovuti limiti.

 18. La pec: posta elettronica certificata

L’email potrebbe essere equiparata ad una cartolina, poiché ci permette di contattare chiunque in qualsiasi parte del mondo, ma è anche facile che nel suo percorso venga intercettata e letta da altri. Il contenuto delle email non ha un livello di sicurezza elevato. Inoltre, l’email può essere richiesta da chiunque senza particolari accortezze e chi la rilascia non ha certezza del reale fruitore del servizio. Ciò premesso, si è sentita la necessità di assicurare ad alcuni tipi di comunicazione un elevato livello di riservatezza. È importante garantire ai soggetti coinvolti, il mittente ed il destinatario, che le loro trasmissioni non vengano captate da terzi. Ma detta necessità ha fatto sorgere un secondo problema, qual è l’utilizzo della pec? Legale o no? Per evitare che le pec, visto il loro alto livello di inaccessibilità, vengano utilizzate per finalità illecite sono stati introdotte delle norme di garanzia. Ad esempio, il rilascio di un indirizzo di pec viene fatto solo da soggetti autorizzati e a persone identificate. Inoltre, se la P.S. sta svolgendo indagini, questa può richiedere direttamente ai gestori del servizio, l’accesso al contenuto delle comunicazioni. Si è cercato di trovare un punto di incontro tra la necessità di garantire a due soggetti la riservatezza nelle loro comunicazione e la necessità che dette comunicazioni non vengano usate per azioni illecite.

 19. Dal telefono al cellulare

Il telefono, una delle innovazione scientifiche più rivoluzionarie del secolo scorso, si è oggi evoluto nel cellulare. Infatti, quest’ultimo non è più solo uno strumento di comunicazione basato su una trasmissione point to point, ma è divenuto un mezzo di interazione e di informazione utilizzabile ovunque. Oggi noi li chiamiamo smartphone, ibridi tra un telefono ed un computer. Pertanto, l’uso che ne facciamo dei e con i cellulari di oggi può avere dei risvolti legali significativi, in particolar modo nell’ambito del diritto dell’informatica. È opportuno riflettere sul fatto che la tecnologia si evolve con una velocità tale per cui le persone non si rendono spesso conto del suo potenziale sia esso positivo che negativo.

 20. I social network

“Con l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro. Generalmente i s.n. prevedono una registrazione mediante la creazione di un profilo personale protetto da password e la possibilità di effettuare ricerche nel database della struttura informatica per localizzare altri utenti e organizzarli in gruppi e liste di contatti. … La rete sociale diventa un ipertesto interattivo tramite cui diffondere pensieri, idee, link e contenuti multimediali. … Il social networking costituisce oggi una delle forme più evolute di comunicazione on line e, anche se è pressoché impossibile fornire un numero complessivo, gli utenti sono in costante crescita” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). La descrizione è chiara e completa. I s.n. sono uno strumento straordinario di socializzazione, ma attenzione agli abusi da parte di chi gestisce il servizio e anche da parte degli stessi utenti. Si ripete il solito avvertimento, l’etere non è un mondo astratto, avulso da regole, ma è parte del mondo reale. Ciò che accade in internet ha ripercussioni nella vita delle persone. Se usate i s.n. sappiate che è come se foste ospiti di una trasmissione televisiva, quello che dite e fate è visto e registrato da milioni di persone anche se voi non ne avete diretta percezione.

 21. Che cos’è il software?

Il software è quell’insieme di programmi, applicativi, istruzioni o più semplicemente dati necessari al funzionamento del pc (hardware). Esistono migliaia di software con funzioni diverse. Il software esecutivo (per il funzionamento del pc), funzionale (es. videoscrittura, posta elettronica), applicativo (modellato sulle necessità dell’utente, es. azienda o privato), coperto o no da copyright, connesso al sistema operativo (windows, linux) ecc. Il software o programma non è altro che un insieme di istruzioni scritte utilizzando un linguaggio di programmazione. Nel corso degli anni i linguaggi di programmazione si sono evoluti; si è partiti dal Basic, per poi passare al Pascal e successivamente al C, per arrivare ai nostri giorni ai più complessi Java o Javascript. Senza il software nessun computer può funzionare e senza un software specifico, il nostro pc non potrà soddisfare le nostre necessità. Ho bisogno di scrivere un testo, necessito di un software di scrittura come ad esempio Word.

 22. Il software, diritto d’autore e brevettabilità

La legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore e s.m.i. è applicabile anche al software come prodotto dell’intelletto umano, art. 1, c.2, “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.  Il successivo art. 2, n. 8, specifica ulteriormente che: “Sono comprese nella protezione …8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”. Premesso quanto sinora detto, possiamo ulteriormente chiederci: ma il software è brevettabile? Nel corso degli anni si è passati dal negare il brevetto ai programmi informatici per poi successivamente concederlo, anche se a determinate condizioni. L’EPO (European Patent Office – Ufficio Europeo dei brevetti) attualmente concede il brevetto al software a patto che questo “…faccia parte di un sistema più complesso finalizzato a fornire una soluzione tecnica ed innovativa ad un determinato problema”. In conclusione, se il software non potrà essere brevettato è comunque tutelato dalla legge sul diritto d’autore nei termini sopra indicati.

 23. Autenticità di un messaggio informatico

Un messaggio è analizzabile in tre fasi: la creazione, la trasmissione e la recezione. Mentre l’uomo crea un messaggio per comunicare pensieri, idee, desideri; il pc lo recepisce semplicemente come un insieme di dati informatici (impulsi elettrici) che nulla hanno a che vedere con il significato intrinseco delle parole. La seconda fase quella della trasmissione è il trasferimento del messaggio da un pc all’altro attraverso l’etere, che comprende il messaggio stesso criptato e le cosiddette informazioni di accompagnamento, informazioni sull’informazione. Infine, la terza fase consiste nel ricevimento del messaggio decriptato da parte del destinatario. In ogni momento può avvenire una modifica al messaggio originario o all’involucro di esso, sia per ragioni tecniche sia per volontà dell’uomo (artt. 491 bis e 617 bis cp). Tuttavia, per evitare modifiche al messaggio originario, qualunque ne sia la causa, è necessario dare sicurezza all’intero processo. La pec, la firma digitale sono strumenti che garantiscono l’autenticità del messaggio (art. 1 lett. p d.lgs. 82/2005); le email così comunemente usate non hanno e non danno alcuna certezza del mittente, del contenuto e del ricevimento.

 24. Il dominio

“Elemento strutturale nell’organizzazione degli indirizzi Internet a livelli gerarchici. I d. Internet si distinguono in d. primari e d. secondari (o sottodomini) e sono identificati da caratteri alfanumerici. La sequenza ordinata dei d. e sottodomini costituisce l’indirizzo con il quale si identifica un singolo sito della rete. La struttura a d. è anche utilizzata nella identificazione degli indirizzi di posta elettronica” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). In parole semplici il dominio è il nome/indirizzo con cui si identifica un sito ad es. www.nome.it. Non possono esiste siti con nomi identici. A tal fine esistono vere e proprie anagrafi dei domini in tutto il mondo. In Italia abbiamo il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che gestisce il registro dei domini con estensione .it. Il CNR conserva un database con il dominio registrato ed i dati connessi al registrante. Ognuno di noi può ottenere un dominio se disponibile, può far modificare o cancellare il proprio dominio o anche solo verificare l’esistenza di un dominio. Il CNR, semplificando, può essere equiparato al nostro PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

25. Blockchain

Che cos’è la blockchain? La blockchaincatena di blocchi” è una struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “pagine” (dette blocchi), concatenate in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura” (definizione tratta da Wikipedia). In poche parole, le tecnologie blockchain si caratterizzano per l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche. Inizialmente la blockchain è stata identificata con i bitcoin, in realtà può essere utilizzata in tantissimi ambiti; negli ultimi tempi si è parlato anche di applicarla alla politica. Infatti, l’immutabilità degli archivi permette di dare certezza e trasparenza alle transazioni e/o agli scambi di informazione.  Per capire come funziona la blockchain si deve fare un passo indietro e rifarsi ad una delle caratteristiche del mondo informatico che è quella di duplicare perfettamente ed illimitatamente un documento, tanto da non potersi più parlare di un originale e tot copie, ma semplicemente di infiniti originali. Ciò ovviamente, fa perdere il controllo del documento. Con la blockchain accade proprio l’inverso, si ha un documento informatico unico e non duplicabile. In attesa di una normativa ad hoc, si rammenta che i principi generali dell’ordinamento giuridico sono applicabili a qualsiasi manifestazione dell’essere umano, pertanto, anche alla blockchain.

26. Bitcoin

Il bitcoin è una moneta virtuale utilizzata nella rete e basata sulla tecnologia della blockchain. Il creatore è Satoshi Nakamoto (pseudonomo di una persona ancor oggi anonima). Il funzionamento dei bitcoin non avviene tramite un sistema bancario, ma attraverso la rete e sistemi di crittografia che permettono la creazione delle monete, la loro distribuzione e la loro tracciabilità. Il sistema tradizionale bancario diffida di questo nuovo sistema monetario, ma la cryptoeconomy e conseguentemente il bitcoin sono una realtà che non si può ignorare o sottovalutare. Il legislatore, e non solo quello italiano, non è ancora intervenuto in alcun modo. Certo è che la moneta del futuro, lo strumento di scambio delle generazioni a venire è solo l’inizio di una trasformazione epocale di cui il sistema economico/bancario e i Governi di tutti gli Stati dovranno tener conto, e non tra chissà quanti anni, ma in tempi brevi.

27. Smart contract

Gli smart contract sono i primi esperimenti di contrattazione informatica. Non sono attualmente contratti nel senso tradizionale del termine, ma funzioni if/them che si trovano nei programmi: se accade un determinato evento allora si esegue una determinata operazione. Attraverso gli smart contract possono realizzarsi le condizioni previste negli accordi conclusi in modo tradizionale. Dette condizioni si concretizzano attraverso operazioni informatiche (es. trasferimento di denaro ad una certa data). I smart contract (strumento/concetto da tempo presente, già dagli ‘90, in ambito informatico) sono attualmente funzionanti nella tecnologia dei blockchain. Tuttavia, le prime applicazioni a livello sperimentale, le troviamo in ambito assicurativo. Si pensi ai viaggi aerei, di terra, in mare in cui il ritardo di un aereo/treno/nave ecc. è riscontrato in automatico dal sistema e il possibile rimborso viene disposto, appunto dal sistema, in tempi brevissimi senza alcun intervento umano. Allo stato attuale, gli smart contract, presentano limiti sia tecnici che giuridici; per ora si possono utilizzare solo per singole clausole interne ad un contratto tipico, ma non si esclude che in futuro le cose possano cambiare.

28. Firma digitale

“La firma elettronica consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; la firma elettronica qualificata è la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). La firma digitale non è altro che la nostra firma di pungo, quest’ultima la utilizziamo nel mondo analogico (apponendola con la mano) mentre la prima nel mondo digitale (utilizzando ad es. una pennetta usb, una scheda, un programma). Ha lo stesso potere e valore. Ci permette di concludere contratti, sottoscrivere dichiarazioni, moduli, formulari e qualsiasi altro documento. Pertanto, l’utilizzo della firma digitale deve avvenire con le stesse modalità di quando si appone la firma amanuense, con attenzione e vigilanza. Restiamo responsabili di cosa abbiamo firmato nella stessa maniera di come lo eravamo prima.

28. Free software e software open source

 Il mondo dell’informatica non sempre distingue i due tipi di programmi, anzi non di rado utilizza le due parole come sinonimi. Free e Open significano libero e aperto, la libertà di contribuire con le proprie capacità al miglioramento dell’informatica per aiutare il prossimo. La nascita del free software e software open source avviene nei anni 80-90, per motivi etici/ideologici piuttosto che tecnici. È una questione di libertà. Attualmente, pertanto, in ambito informatico non sempre come ho già detto esiste una vera e propria differenza tra i due tipi di software, lo stesso non può dirsi in ambito giuridico. Infatti, negli ultimi anni ha preso piede la definizione di software libero come quel programma che chiunque può utilizzare, eseguire, ma non modificare e migliorare; mentre il software open source viene descritto come un programma modificabile in quanto il suo codice sorgente è accessibile a chiunque. Allora, la domanda da porci è come distinguere l’uno dall’altro se gli stessi informatici non lo fanno? La realtà è che ci troviamo di fronte ad un problema di comunicazione tra informatici e giuristi. 

L’utilizzo dei dati sensibili in ambito medico

Il rispetto del codice della privacy e la tutela del medico avverso procedimenti giudiziari per responsabilità medica

Tali dati vengono trattati da personale medico e paramedico.

Il D. Lgs. n. 196 del 2003, più comunemente noto come Codice della Privacy, è composto da una parte iniziale di principi generali PARTE I “Disposizioni generali”, e da una seconda sezione intitolata PARTE II – “ Disposizioni relative a specifici settori”. In quest’ultima ripartizione si trova il TITOLO V – “Trattamento di dati personali in ambito sanitario”.

Sono autorizzati nel rispetto delle norme vigenti, a raccogliere dati sanitari,  gli esercenti le professioni sanitarie, gli organismi sanitari pubblici e privati.

L’art. 76 intitolato “Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici” riconosce al singolo, anche senza l’autorizzazione del Garante, dovuta altresì nel caso vi sia un interesse della collettività, la possibilità di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali “indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato”.

Del resto, non sarebbe possibile al medico intervenire nel modo più appropriato ed opportuno per aiutare il proprio assistito se non fosse a conoscenza di determinate informazioni sulla salute di quest’ultimo.

L’art. 77 “Informativa del medico di medicina generale o del pediatra”, chiarisce che il consapevole consenso del paziente può essere accordato soltanto dopo una corretta informazione, da parte del medico, della situazione sanitaria, della procedura medica da seguire ed, infine, degli effetti/risultanze della cura/intervento/prescrizione.

Spiegare e chiarire in modo attento al proprio assistito il suo reale stato di salute e le cure necessarie, risulta essere oltre che un obbligo deontologico per il sanitario, anche uno strumento di difesa, poiché in caso di insuccesso del trattamento sanitario prescritto, il medico può essere chiamato a rispondere del suo operato.

La scienza medicina presenta limiti ed incertezze dovute alla conoscenza del momento storico, non è possibile, se non per specifiche situazioni, garantire con assoluta certezza il risultato positivo della prestazione medica, poiché tale prestazione medica è la summa di molteplici fattori alcuni dei quali estranei alla gestione/controllo dell’uomo. C’è sempre una percentuale di insuccesso negli interventi sanitari, variabile caso per caso, che va valuta dal medico insieme al suo paziente.

Il personale sanitario può essere esentato da qualsiasi responsabilità, nell’ambito della sua attività, soltanto se esaminando le condizioni del malato, ha correttamente esposto a quest’ultimo ogni possibile conseguenza. Non può il medico esimersi da comunicare gli effetti negativi al proprio assistito, dovrà eventualmente trovare una modalità di approccio che rispetti la sensibilità della persona, senza per questo omettere informazioni essenziali.

Pertanto, un consenso consapevole si può avere soltanto se l’individuo che lo ha dato è a conoscenza di tutte le possibile conseguenze, positive e negative, dell’intervento medico.

Il consenso del paziente può essere dato anche in forma orale, in tal caso verrà documentato con un’annotazione da parte del personale medico (art. 81). Tuttavia, è opportuno che l’autorizzazione del proprio assistito sia rilasciata in modo certo e inequivocabile in modo da evitare successive contestazioni; pertanto, la forma scritta è da preferire.

La redazione di appositi formulari precompilati, di facile lettura, da far sottoscrivere al proprio assistito possono soddisfare al meglio la necessità e gli interessi di entrambe le parti.

In caso di emergenza sanitaria, il cui tardo intervento potrebbe mettere in pericolo l’incolumità delle persone, il medico agisce ovviamente senza autorizzazione, si pensi agli interventi in pronto soccorso su soggetti incoscienti o comunque incapaci di intendere e di volere, anche se temporaneamente. Tuttavia, quando il medico avrà terminato il suo operato in modo da stabilizzare lo stato di salute del paziente, sempre che questo sia cosciente e capace, dovrà informarlo degli interventi sanitari a cui è stato sottoposto (art. 82).

Il soggetto che deve sottoporsi a più interventi medici correlati ad un’unica patologia potrà rilasciare anche solo una singola autorizzazione al trattamento dei propri dati sanitari, tuttavia, tale autorizzazione dovrà inequivocabilmente richiamare tutti i trattamenti a cui il paziente verrà sottoposto.

L’autorizzazione rilasciata dal paziente riguarda esclusivamente dati sanitari necessari all’intervento medico, ciò vuol dire che non potranno essere raccolti dati irrilevanti al fine della cura specifica e non dovranno in alcun  modo essere utilizzati per altri scopi. Inoltre, proprio per la “sensibilità” delle informazioni raccolte, queste debbono essere conservate in modo da impedirne l’accesso ai non autorizzati o la loro diffusione.

Gli interventi medici che si svolgono in strutture pubbliche o private aperte al pubblico, dovranno strutturare i loro servizi, sia medici che amministrativi, in modo da rispettare e tutelare la dignità della persona. Dovranno creare le cosiddette distanze di cortesia, evitare situazioni di promiscuità, realizzare opportuni accorgimenti per scongiurare la recezioni di informazioni da parte di terzi. Anche il personale medico dovrà seguire dei corsi di formazione finalizzati all’attuazione delle procedure sinora descritte (art. 83).

In caso il paziente sia minore di età, il consenso viene rilasciato congiuntamente dai genitori o da l’esercente la patria potestà (es. un tutore), come previsto dall’art. 316-317 c.c.. Il medico, valutando la maturità del minore e in accordo con i genitori, potrà coinvolgere e richiedere un parere al minore; resta, tuttavia, sempre al titolare della potestà genitoriale la decisione ultima.

In caso di dissenso tra i genitori per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento di dati sanitari e/o all’intervento medico, sarà un Giudice a decidere sulla base dell’interesse del minore. Se tale intervento non risulta urgente e/o necessario la decisione potrà essere rimandata al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

 

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La riforma sanitaria anche alla luce della responsabilità professionale degli operatori del settore

Disegno di legge S. 1324

Cosa cambia: la creazione di nuove figure professionali, di nuovi albi e ordini, la responsabilità professionale, ecc..

 

Il ddl Lorenzin, che prendeva il nome dell’allora Ministro della salute in carica Beatrice Lorenzin, introduce una vera e propria rivoluzione in ambito medico.

Il Senato della Repubblica ha già esaminato il testo di legge, il quale è passato con il voto favorevole di 164 Senatori contro 27 Senatori contrari. Pertanto, l’esame della futura normativa passa allo studio dell’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati.

Un primo scoglio è stato superato con un ampio voto favorevole, ora spetta ai parlamentari di Monte Citorio esprimersi sulla riforma sanitaria.

Ma facciamo un passo indietro, tutto inizia all’incirca due anni fa con la delega al Governo, da parte del Parlamento, in materia di sperimentazione clinica sui medicinali, di aggiornamento e adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, di riassetto e identificazione delle professioni sanitarie ed, infine, di riorganizzazione e riqualificazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Atto della Camera n. 3868).

Tuttavia, l’originario progetto di legge è stato più volte modificato fino ad arrivare all’attuale versione definitiva che viene identificata nel disegno di legge S. 1324 intitolato “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Le novità maggiori sono: il riconoscimento di due nuove figure professionali come l’osteopata e il chiropratico, la creazione di nuovi ordini professionali e conseguentemente dei rispettivi albi professionali. Ma il disegno di legge, in realtà è una vera e propria rivoluzione in ambito medico, poiché non si limita a riconoscere nuove figure di personale sanitario e a disciplinarle, ma aggiorna e riordina le disposizioni previgenti, rendendo quest’ultime contemporanee ed idonee al loro attuale contesto socio-sanitario.

Attualmente esistono soltanto tre Federazioni di Ordini Nazionali in ambito sanitario e sono: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Federazione Nazionale Ordini Farmacisti e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari.

Solo queste tre Federazioni incorporano Ordini professionali, con propri codici deontologici che disciplinano la condotta degli iscritti e, conseguentemente, ne determinano la responsabilità professionale.

Ovviamente, soltanto gli appartenenti a tali corporazioni, come è logico che sia, possono essere sottoposti ad un procedimento disciplinare, come anche, dal punto di vista normativo solo coloro che svolgono determinate professioni mediche, e cioè quelle ufficialmente riconosciute, possono violare normative ad hoc ed essere, conseguentemente, sottoposti a processi civili e penali in tale ambito.

Viene da se che la creazione ex novo di figure professionali e dei relativi ordini professionali, farà nascere in capo a questi neo operatori sanitari specifiche responsabilità sia in ambito deontologico, sia in ambito giudiziario.

Ma esaminiamo più attentamente la nuova riforma, le novità e cosa cambia.

Il disegno di legge consta di 15 articoli, l’art. 1 riguarda la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Tale revisione deve essere realizzata coordinando le disposizioni vigenti con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.

Va notato come sia obbligatorio per il nostro Legislatore, nell’ottica di uno “Stato Europa” di cui l’Italia fa parte, dover ormai sistematicamente riferirsi a normative comunitarie come punto di partenza per l’elaborazione di leggi nazionali.

Viene rivista la sperimentazione a largo raggio, dai requisiti dei centri autorizzati ai protocolli da seguire, dalla metodologia da applicare sino ad arrivare all’aggiornamento del personale coinvolto nella sperimentazione.

L’art. 2 riguarda l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l’inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti. In tal caso, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, deve tener conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

L’art. 3 si occupa del riassetto ed ammodernamento della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. 

Come già anticipato prevede la creazione di nuovi albi professionali e conseguentemente dei rispettivi ordini, in ispecie: delle professioni infermieristiche (che comprenderà gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia), della professione di ostetricia, della professione dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest’ultimo ordine dovrebbe confluisce anche la professione di osteopata).

Vengono definiti i requisiti di iscrizione e di mantenimento negli albi e negli ordini. Gli ordini territoriali vengono riuniti in federazioni nazionali con sede a Roma.

Gli ordini e le federazioni vengono definiti enti pubblici non economici, pertanto, inquadrati come persone giuridiche di diritto pubblico e conseguentemente ad essi si applica la normativa specifica per tali soggetti di diritto.

L’articolo 3, altresì, specifica tutti gli organi direttivi e la composizione degli stessi, in particolar modo prevede organi di vigilanza che oltre a verificare il rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti hanno il potere di instaurare procedimenti disciplinari ed irrogare le rispettive sanzioni.

E’ necessario evidenziare come quest’articolo, che appare inizialmente riguardare esclusivamente l’aspetto meramente riorganizzativo, racchiuda in realtà, una innovazione particolarmente significativa, che è appunto quella della responsabilità professionale.

A questo punto vale, la pena sottolineare come tale innovazione consista nel riconoscere una responsabilità professionale in capo a coloro che in precedenza non avevano alcuna responsabilità e/o obbligo, non dovendosi iscrivere ad un albo e ad un ordine professionale, ancorché esercitassero a tutti gli effetti una professione sanitaria, poiché ufficialmente e formalmente non risultava tale.

Attualmente i medici, i farmacisti e i veterinari sono prestatori d’opera intellettuale, ciò vuol dire che, dal punto di vista legale, sono soggetti la cui prestazione lavorativa si fonda sulle proprie competenze, raggiunte grazie ad un percorso formativo tassativamente disciplinato da norme statali.

Il professionista risponde del proprio operato sulla base dell’esecuzione e non del risultato. Nessun sanitario può assicurare il successo di un intervento medico, ma può deve assicurarne la corretta esecuzione. Ed è sul protocollo e la sua attuazione, negli interventi medici, che si può parlare di responsabilità professionale. Il mancato rispetto delle procedure porta ad una responsabilità in capo al sanitario che va valutata caso per caso. La responsabilità del sanitario deve risultare dal suo specifico operato, tuttavia, non può non tenersi conto del momento storico e delle contestuali conoscenze scientifiche; se in passato un errore poteva essere scusabile oggi potrebbe non esserlo più.

Attualmente, in ambito deontologico, abbiamo gli organi di vigilanza in seno ai rispettivi ordini professionali e, la magistratura in campo civile e penale, che interviene in caso di responsabilità professionale; ma questo è possibile proprio perché per gli operatori sanitari esistono disposizioni di legge che disciplinano il loro operato, ma per coloro che non sono identificabili nella qualifica di operatore sanitario cosa accade?

Non di rado, sino ad oggi, si sono verificati casi in cui il paziente sottoposto a cure ed interventi sanitari, da parte di operatori non formalmente sanitari, ha riportato lesioni psico-fisiche più o meno gravi, e non solo il paziente non ha ricevuto un equo risarcimento, ma addirittura in alcuni casi, il responsabile dell’illecito non ha subito alcuna conseguenza disciplinare e giudiziaria.

Va aggiunto, che tali soggetti, hanno continuato ad esercitare arrecando danni anche ad altre persone.

Se, pertanto, in passato non era possibile perseguire e punire adeguatamente coloro che esercitavano una professione che ufficialmente non era definita medica, ma che di fatto lo era, a causa di lacune normative, oggi grazie alla riforma questo non sarà più possibile.

I pazienti potranno verificare se il professionista che si vanta di essere tale, è veramente uno specialista. Inoltre, gli organi di vigilanza degli ordini professionali potranno valutare caso per caso l’operato degli iscritti ed intervenire, ove necessario, irrogando sanzioni.

Infine, e non per ultimo, vi sarà una certa “pubblicità” sia a livello professionale (nel proprio ambiente lavorativo) che mediatico, di comportamenti inappropriati e/o illeciti, grazie all’intervento degli organi disciplinari e giudiziari, i quali, appunto, saranno dotati di strumenti appropriati per combattere le condotte contra legem.

Responsabilizzando gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale si è voluto ridare valore alla centralità della persona malata e dei suoi bisogni. La tutela della salute del paziente risulta essere un punto focale e essenziale all’interno di questa nuova riforma.

L’art. 4 prevede l’istituzione e definizione della professione dell’osteopata, inserendola nelle professioni sanitarie e stabilendone i requisiti di accesso. Istituisce, inoltre, il relativo albo, contestualizzandolo nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione all’albo, la quale può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).

L’art. 5 prevede l’istituzione della professione sanitaria del chiropratico, inserendo anche tale operatore in ambito sanitario e disponendo che, per l’esercizio della professione è necessaria l’iscrizione al registro istituito, con apposito decreto, presso il Ministero della salute, la cui iscrizione può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).

L’art. 6 si occupa  delle figure del chimico e del fisico. Il Consiglio nazionale dei chimici, già preesistente, va a convogliare in un unico organo che include anche i fisici e che assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

La figura specifica del fisico medico, tuttavia, non viene riconosciuta, ancorché tale professione ricopra ormai da diverso tempo un ruolo importante e fondamentale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Tale figura, permette alla medicina di assicurare un corretto utilizzo delle nuove tecnologie sul paziente. Del resto il fisico medico, oltre a conseguire la laurea magistrale, deve specializzarsi presso la scuola di specializzazione in fisica medica (decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015).

Tale riflessione, potrebbe essere lo spunto per migliorare e perfezionare una riforma che ormai da più parti viene considerata necessaria.

L’art. 7 fa confluire le già riconosciute professioni di psicologo e biologo in ambito sanitario (attualmente gli ordini delle due professioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, con tale riforma passeranno sotto la supervisione del Ministero della salute), tuttavia, mentre per gli psicologi restano in vigore le disposizioni previgenti, la professione di biologo viene inserita nell’albo dei chimici.

L’art. 8 istituisce presso l’ordine degli ingegneri, l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, una figura professionale da diverso tempo presente in ambito medico e il cui importante contributo viene così riconosciuto. I requisiti di iscrizione in tale sezione speciale saranno stabiliti a mezzo di regolamento ministeriale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute.

L’art. 9 inasprisce le sanzioni nel settore penale, in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Destinatario di tale disposizione è, per l’appunto, colui che svolge una professione sanitaria. Oggi ci sono persone che sostanzialmente svolgono professioni mediche, ma che formalmente non sono inquadrate in tale ambito. La riforma sanerà tale lacuna normativa. Si veda, inoltre, quanto già escusso precedentemente sull’art. 3.

L’art. 10 è una disposizione normativa che estende ai farmacisti le sanzioni previste nell’art. 9 dalla legge n. 376 del 2000, sulla “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, e consiste nell’applicazione di una sanzione penale detentiva e pecuniaria, nel caso in cui il farmacista procuri, somministri ad altri o favorisca comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, senza prescrizione medica.

L’art. 11 prevede l’inserimento nell’art. 61 del codice penale “Circostanze aggravanti comuni”, di una nuova circostanza aggravante, concernente i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

Gli ultimi due articoli esaminati, l’art.10 e l’art. 11, confermano quanto già espresso precedentemente, l’obiettivo fondamentale della riforma consiste nel tutelare il paziente e la sua salute, mettendolo al centro della riforma stessa.

L’art. 12 si occupa della materia di formazione medica specialistica e dispone  che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie.

L’art. 13 apporta modifiche sia all’art. 102 del testo unico delle leggi sanitarie, sia alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie. “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro”.

Pur permettendo l’esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, si conferma l’incompatibilità e la sovrapposizione tra le professioni sanitarie mediche che vendono i medicinali, come i farmacisti, e coloro che li prescrivono, come i medici, sulla base di un evidente conflitto di interessi a discapito della salute del paziente.

L’art. 14 istituisce la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, indicandone le modalità di costituzione e di funzionalità.

L’art. 15 è una norma finale di chiusura per il coordinamento tra le diverse regioni, tra le regioni a statuto speciale e tra delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Concludendo, la riforma vuole dare un assetto innovativo al vecchio sistema, rendendolo capace di dare risposte alle problematiche attuali. Le innovazioni sono nate sulla base delle nuove necessità che sia gli operatori del settore sia i pazienti hanno evidenziato. In particolar modo, si è tenuto conto del ruolo del paziente e dei suoi diritti. Inoltre, si è data dignità ed un ruolo ai nuovi professionisti, riconoscendoli come operatori sanitari con tutto ciò che ne consegue, come si è tentato di evidenziare in questo breve excursus esplicativo.

Ogni riforma è migliorabile, ma solo la sua attuazione pratica potrà concretamente permettere di evidenziarne i limiti e conseguentemente gli interventi modificativi da apportare.

 

Pubblicato il 22/03/2017 sul sito www.laprevidenza.it

Diritto a difesa degli animali

1. Prefazione

2. Il condominio e gli animali domestici

    2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile

    2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio.

    2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni

    2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità

3. Viaggiare

    3.1 Viaggiare in auto

    3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma

    3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi

4. Portare gli animali fuori casa

    4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico

1.     PREFAZIONE

 La vicinanza di un cane è un’esperienza unica ed indimenticabile.

Purtroppo, la convivenza tra esseri umani e cani non è sempre pacifica. Più i rapporti s’intensificano e più è probabile che nascano attriti e incomprensioni.

Nelle grandi città, nei condomini, avere un compagno a quattro zampe non è facile. Spesso per il proprietario di un animale è complicato capire cosa si può e cosa non si può fare.

Posso portare il cane in macchina? Negli autobus non mi fanno salire quando sono con il mio cane, è lecito? Ho trovato per strada un cane abbandonato cosa debbo fare? Nel mio condominio ogni questione è addebitabile al mio cane, cosa posso fare per far smettere tale condotta?

Tante sono le domande che ci poniamo quando accudiamo il nostro fedele amico. È sempre opportuno, in tal caso informarsi, chiedere a chi può aiutarci.  Il semplice sapere come agire, risolve in breve il problema, mentre, viceversa, insistere con condotte scorrette può accentuarlo e aggravarlo.

Siamo noi, che abbiamo trascinato i nostri amici a quattro zampe in “situazioni umane”, e spetta a noi risolvere ogni eventuale causa di conflitto. È nostro dovere far vivere al nostro cane un’esistenza tranquilla e di riflesso, è nostro dovere vivere pacificamente con le altre persone.

 

2.     IL CONDOMINIO E GLI ANIMALI DOMESTICI

2.1 Vademecum se si acquista o si affitta un immobile

Quando si acquista o si affitta un immobile, soprattutto se è all’interno di un condominio, e vogliamo stare in armonia con gli altri condomini, è opportuno avere delle accortezze.

Partendo dal presupposto che non esistono leggi che vietino la presenza nei condomini di animali domestici e che la riforma del condominio all’art. 1138 c.c., cita testualmente “… Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, è tuttavia, consigliabile, leggere il contratto che ci viene proposto e anche gli allegati. Mi riferisco soprattutto al famoso regolamento di condominio.

Questo perché, nulla vieta alle parti contrattuali di autolimitarsi o imporre dei divieti, attraverso clausole ad hoc. Inoltre, è possibile trovare come condizioni contrattuali, norme di condotta sia per le persone che per gli animali domestici.

E’ raccomandabile, inoltre, contattare l’amministratore di condominio per sapere, anche in modo informale, la situazione all’interno del condominio stesso.

Il buonsenso, prima della legge, dovrebbe essere la regola a cui ispirarsi nella vita di tutti i giorni.

Roma, 05/11/2014

 

2.2 Vivere in un condominio con un animale domestico: le assemblee di condominio

Abbiamo già visto cosa fare quando acquistiamo o affittiamo un immobile e vogliamo viverci in compagnia del nostro amico a quattro zappe; ora vediamo come vivere in armonia con i nostri vicini avendo un animale domestico.

Un condominio, oltre ad essere l’insieme di diverse unità immobiliari private, è un luogo in cui più persone condividono spazi comuni. Tale tasto di cose, impone ad ogni condomino di rispettare un insieme di norme legislative e regolamentari.

Premesso che è sempre opportuno partecipare alle assemblee di condominio, può accadere che in tali riunioni siano discusse e approvate limitazioni a discapito degli animali domestici. Se tali limitazioni sono direttamente riferite solo ed esclusivamente agli animali domestici, non siano di natura provvisoria/temporanea e dettate da necessità reali del condominio, tali delibere assembleari potranno essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria.

Prima di tutto, nell’eventualità partecipiate alla riunione e necessario che vi asteniate o votiate contro la proposta limitativa che reputate iniqua. Se la votazione ottiene la maggioranza prevista, si dovrà proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 gg. a decorrere dalla delibera (solo per i dissenzienti e gli astenuti), ovvero a decorrere dalla data di recezione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.).

Va precisato, che le delibere assembleari possono essere contestate e pertanto, impugnate entro i predetti 30 gg. se si rileva una “annullabilità”, altrimenti la contestazione di una “nullità” è impugnabile senza limite di tempo (es. imporre ad un singolo condomino una rinuncia, anche parziale, alla sua proprietà privata). In tal ultimo caso, è opportuno, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, che facciate presente l’irregolarità all’amministratore, il quale dovrebbe immediatamente riparare alla grave violazione con una nuova assemblea.

Consigli: se avete ricevuto una convocazione per un’assemblea di condominio in cui all’ordine del giorno siano presenti argomenti che reputiate in violazione di norme legislative, contattate l’amministratore e chiedete spiegazioni. Potete eventualmente delegare e far partecipare alla riunione in nome e per vostro conto anche un avvocato di fiducia.

Roma, 11/12/2014

 

2.3 Vivere in un condominio con un animale domestico: uso delle parti comuni

Art. 1117 c.c.: “Parti comuni dell’edificio”. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui  sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in  genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento  comune, come  gli  ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per  l’acqua, per  il  gas, per l’energia elettrica, per il  riscaldamento e simili, fino al  punto  di diramazione degli impianti ai  locali  di  proprietà  esclusiva dei singoli condomini.

I condomini, oltre ad esserne proprietari, ne hanno l’utilizzo. Tale utilizzo essendo in comune con tutti gli altri condomini ha un insieme di limitazioni igienico-sanitario ed urbanistiche.

Potrà essere richiesto, ad esempio, che il proprio cane abbia la museruola ed il guinzaglio quando transita nelle parti comuni, ma non potrà essergli vietato l’uso delle aree comuni come l’ascensore e/o le scale. Il divieto di transito temporaneo, per animali e persone, in parti del condominio può essere imposto solo, appunto, provvisoriamente e per necessità di sicurezza (es. il non utilizzo dell’ascensore per il tempo strettamente necessario ai lavori di manutenzione).

Nel caso, pertanto, che vi venga contestato che il vostro animale domestico sia causa di deterioramento e/o sporcizia delle parti comuni (es. muri, scale, cortile ecc.), nonché portatore di malattie, tale dichiarazioni dovranno essere dimostrate da coloro che sollevano tali addebiti. Un consiglio: tenete sempre aggiornato il libretto sanitario del vostro animale domestico, sarà prova che l’animale gode di buona salute e non è portatore di alcun tipo di patologia.

Roma, 07/05/2015

 

2.4 Disturbo alla quiete e immissioni oltre la normale tollerabilità

Può accadere che uno o più condomini si lamentino dei rumori e/o dai cattivi odori che provengono da un appartamento ove si trovano animali domestici. Questi debbono essere tenuti in buone condizioni igienico sanitarie e non debbono arrecare eccessivo disturbo agli altri condomini.

– Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro …”

La norma non riguarda esclusivamente i rumori causati dagli animali, ma qualsiasi frastuono. Il nostro amico a quattro zampe potrà correre, giocare, abbaiare senza che, tuttavia, tali rumori diventino di vero e proprio disturbo. E’ importante rispettare gli orari di riposo delle persone (si vedano i regolamenti dei rispetti Comune di appartenenza), e nelle ore in cui è permessa una qualsiasi attività, l’esercizio di questa, non può produrre suoni fastidiosi che eccedano la normale tollerabilità. Ovviamente, per poter parlare di veri e propri rumori molesti questi debbono essere continui e ripetuti nel tempo.

– L’art. 844 c.c. Immissioni: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Da ogni appartamento sopraggiungono odori di diversa natura, vale il discorso già precedentemente fatto per i rumori. Tali esalazioni non debbono superare la normale tollerabilità, pertanto, gli animali debbono avere buone condizioni igienico-sanitario. Non impedite al vostro animale di rotolarsi nella terra, ma sottoponetelo periodicamente ad un bagno e tenete pulita la sua cuccia.

Consiglio pratico, non lasciate mai i vostri animali senza vigilanza o per lungo tempo da soli, soprattutto nei balconi, giardini, terrazzi ecc., si potrebbe ipotizzare, oltre alle violazioni su citate, anche il reato di omessa custodia. 

Roma, 11/12/2014

 

3.     VIAGGIARE

3.1 Viaggiare in auto

Articolo 169, 6 comma, del Codice Stradale: “… Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. …”.

Ciò vuol dire che potete tranquillamente viaggiare in auto, con un solo animale domestico (es. cane o gatto) posizionato sul sedile posteriore, tuttavia, l’animale non deve mai oltrepassare il sedile retrostante (trovarsi ad  es. in quello anteriore), poiché ciò potrebbe arrecare disturbo al guidatore. Un consiglio, ancorchè la legge non li preveda espressamente, esistono dei guinzagli che si inseriscono nelle cinture di sicurezza e che, pur permettendo all’animale di muoversi, gli impediscono di oltrepassare il sedile dove è posizionato.

Inoltre, si possono trasportare anche più di un animale domestico (es. il proprio gatto e il proprio cane), ma in questo caso tutti gli animali domestici debbono trovarsi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso da rete fissa.

Ricordate sempre che, l’animale non deve arrecare disturbo al guidatore in modo tale da creare potenziali pericoli per la guida. Un suggerimento, assicuratevi che il vostro amico a 4 zampe non soffra/sopporti la macchina, non deve essere un problema per lui e per le persone che sono con lui, andare in automobile.

Roma, 05/11/2014

 

3.2 Viaggiare sui mezzi pubblici a Roma

Sul sito dell’Atac di Roma, alle condizioni generali di trasporto Art. 23 abbiamo le modalità di trasporto degli animali “TRASPORTO ANIMALI – Cani: Sono ammessi in vettura, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, i cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i cani guida in accompagnamento a non vedenti. Tutti i cani al massimo due per vettura devono essere muniti di guinzaglio e museruola a paniere ed essere in adeguate condizioni igieniche. L’accesso è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone della metropolitana. – Gatti, uccelli e piccoli animali: È permesso il trasporto, a tariffa ordinaria, in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni provocati a persone, vetture o cose. Il trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per particolari esigenze legate al servizio, a giudizio del personale di Atac”.

A Roma, possono viaggiare sui mezzi pubblici (bus e metropolitana) soltanto alcune categorie di animali. Possono viaggiare i cani di piccola e media taglia, pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, muniti di museruola e guinzaglio. Sono ammessi al massimo 2 cani per vettura. I cani guida per non vedenti viaggiano gratuitamente. La salita è permessa dalle porte posteriore per gli autobus, ed al primo ed ultimo vagone per la metropolitana. Possono, altresì,viaggiare gatti, uccelli (ovviamente di piccole dimensioni, non è permesso ad esempio il trasporto di Aquile) e piccoli animali (furetti, topolini, ecc.), anch’essi pagando (i loro padroni) il biglietto ordinario, ma solo in apposite gabbie/ceste di dimensioni non superiori a cm 25x45x80. Inoltre, ricordatevi sempre che, il buon senso, il rispetto per gli altri e per gli animali è sempre al primo posto, pertanto, cercate di utilizzare mezzi non particolarmente affollati e verificate sempre che il vostro animale sia in sicurezza. Infine, il personale Atac potrà limitare l’accesso ai mezzi pubblici per necessità di servizio (appunto bus/metro sovraffollati).

(www.atac.roma.it, condizioni generali di trasporto, Art. 23).

Roma, 19/11/2014

 

3.3 Viaggiare sui treni, aerei e navi

Viaggiare sui treni in Italia, almeno sulla carta non è poi così difficile. Sia Treni Italia che Italo, le due compagnie che operano nel nostro Paese, permetto agli animali di viaggiare insieme al loro padrone. Per i cani giuda di ausilio ai viaggiatori non vedenti è permesso viaggiare gratuitamente senza limiti di taglia e di peso. Per gli altri animali, quelli di compagnia e domestici, il viaggio è gratuito a condizione che siano di piccola taglia e trasportati negli appositi contenitori. Inoltre, entrambe le compagnie permettono di viaggiare con un cane di taglia medio/grande, gratuitamente, purché l’animale sia munito di museruola e tenuto al guinzaglio; solo per viaggi specifici è richiesto il costo del biglietto. Tassativa è, invece, la disposizione che, qualsiasi animale trasportato, sia iscritto all’anagrafe e sia munito di libretto sanitario. Ovviamente, è obbligatorio tenere il proprio animale in modo da non recare fastidio agli altri passeggeri, ed io aggiungerei anche all’animale stesso. Ci sono, infatti, animali che soffrono il mal d’auto, treno ecc.. Fate sempre, prima di viaggi lunghi, piccoli tragitti per abituarlo e consultatevi con un veterinario, il quale potrà consigliarvi il da farsi.

Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, non tutte permetto il trasporto degli animali, alcune lo consento nella cabina, altre solo via cargo (imbarcando l’animale nella stiva). Ciò premesso, prima di intraprendere un viaggio con il nostro amico a quattro zampe, consultare il sito e/o informatevi presso la compagnia di trasporto per le modalità di viaggio.

Dal punto di vista legale, è importante sottolineare che, oltre a dover attenersi alle disposizioni imposte dal vettore dei trasporti con cui si viaggia è obbligatorio rispettare le leggi del paese di “nazionalità” di quest’ultimo. In ispecie gli aerei e le navi hanno una loro “cittadinanza”, indipendentemente da dove si trovino.

Roma, 15/11/2015

 

4.     PORTARE GLI ANIMALI FUORI CASA

 

4.1 Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico

Noi tutti sappiamo che i nostri cari amici a quattro zampe sono liberi di giocare nelle nostre case, ma fuori nei luoghi pubblici o aperti al pubblico come dobbiamo tenerli? Liberi, con il guinzaglio e la museruola?

La legge di riferimento è la n. 281/1991 e il D.P.R. n. 320/1954, che ci dicono che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non ne venga espressamente segnalato il divieto.

E’ specificatamente vietato l’ingresso agli animali, in aree ove si preparano/lavorano gli alimenti (Regolamento  CE n. 852/2004). Non è possibile l’accesso nelle fabbriche alimentari, nei negozi che vendono/servono generi alimentari nella parte in cui questi si lavorano, ad es. il retro bottega, nelle cucine di ristoranti, mense, bar ecc..

Può comunque essere vietato l’accesso nel locale agli animali apponendo all’ingresso dell’esercizio idoneo cartello.

Le Regioni e le Province, da diverso tempo si sono munite di appositi regolamenti finalizzati a disciplinare l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Infine, per necessità igienico sanitarie può essere limitato o del tutto vietato l’accesso degli animali ad aree pubbliche, basti  pensare all’Esposizione Universale Milano 2015, il cui tema è stato “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, in cui era appunto vietato l’ingresso agli animali.

Premesso ciò, gli animali domestici possono circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei limiti sopra esposti, e sempre sotto la supervisione del proprio proprietario. In parole povere, al guinzaglio e munito di museruola da utilizzare in caso di necessità (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 3 marzo 2009 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”)(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

Ciò vuol dire che, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e che il proprietario dovrà portare con se la museruola da utilizzare in caso “… di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti …” (art.1).

Pertanto, uscite tranquillamente con il vostro amico a quattro zampe, tenendolo al guinzaglio e portando con voi la museruola, ma verificate sempre prima di entrate in un locale che non vi sia esposto un cartello di divieto e soprattutto non fatelo accedere mai nelle aree non consentite.

Roma, 04/07/2016

IMPORTANTE: Si rammenta che tali consigli sono solo indicazioni generali, per singole problematiche rivolgersi sempre ad un legale di fiducia.

 

Gli articoli fanno riferimento alle leggi in vigore al momento della loro pubblicazione.

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Diffusione del telelavoro

Estratto dalla tesi di Master "Diritto dell'informatica e teoria e tecnica della normazione"

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 24/11/2009

SOMMARIO: 1. Elementi ostativi alla diffusione del telelavoro. – 2. La situazione italiana del telelavoro.

1. Elementi ostativi alla diffusione del telelavoro

Un tempo, l’ostacolo principale al telelavoro erano i costi proibitivi. Oggi non lo sono più: il telelavoro abbatte le spese ed eleva i guadagni. Oggi si telelavora senza accorgersi di essere dei telelavoratori. Quando si usa il cellulare, il palmare, si invia un e-mail da casa, si sta telelavorando. Ma allora quali sono gli ostacoli alla sua rapida diffusione? Gli elementi che frenano il telelavoro sono i manager con i loro giochi di potere, l’apparente mancanza di sicurezza per l’impresa, il sindacato, il vuoto normativo, i costi (ormai solo come scusante) e, per ultimo, i telelavoratori ma, come si vedrà, molto limitatamente. I più significativi ostacoli sono dunque dovuti a fattori umani più che a fattori tecnici.
L’azienda è un microcosmo fondato su equilibri spesso patologici. Questi equilibri vengono alterati, se non addirittura eliminati del tutto, dal telelavoro. Non è un caso che i fautori del no siano proprio i dirigenti. [1] Il potere di controllare minuto per minuto, convocare quando si voglia i propri subalterni è un privilegio a cui nessun funzionario vuole rinunciare, «decurtazione inaccettabile della loro forza, una rinunzia insopportabile dei simboli dell’autorità tanto più primitiva quanto più basata sulla diretta compresenza» [2]. Ma facciamo un passo indietro. Il telelavoro ha la peculiarità di concentrare la maggior parte delle attività imprenditoriali in rete, mentre gli operatori sono decentrati e mobili, per motivi di flessibilità ed economicità. Ciò purtroppo cozza contro un modello tradizionalista d’impresa fondato sul controllo visivo. Il telelavoratore, difatti, se da un lato deve comunque produrre, dall’altro è lui a decidere come organizzare il suo tempo ed il suo lavoro. I responsabili vedono in tutto questo una forte perdita di potere [3]. Se poi si pensa che negli ultimi anni, strumenti come il cellulare sono stati utilizzati dalle aziende, conseguentemente dai loro capi, non tanto per aiutare i dipendenti a lavorare meglio, ma per controllarli sempre più insistentemente, ci si rende conto che queste relazioni tra dipendenti sono spesso molto di più che semplici relazioni di lavoro. Ci troviamo di fronte ad un ostacolo molto più difficile da superare di quello semplicemente tecnico, che è quello culturale. E’ ormai lapalissiano che il primo controllo sul telelavoro è la sua produttività, i suoi risultati, ma un problema tecnico giuridico riguarda l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta “l’uso d’impianti audio visivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. La questione si può risolvere sia installando strumenti audiovisivi autorizzati e controllati dal telelavoratore, sia con la possibilità di richiesta di ispezioni da parte del teleoperatore o con la possibilità del datore di lavoro di accedere alla telepostazione previa comunicazione all’interessato, sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi. Si pensi alle videoconferenze, uno strumento di lavoro straordinario che permette comunicazioni audiovisive fra più persone, ma che richiede l’installazione di una webcam in casa del telelavoratore, in tal caso sarà lui ad autorizzare e controllare la telecamera, in modo che non diventi una finestra all’interno del suo appartamento. Esistono anche i software di controllo, programmi autoistallanti la cui presenza sul computer è sconosciuta all’utente, e il cui fine è quello di spiarlo. La presenza di tali software non è in alcun modo giustificabile e ciò, oltre che immorale, è sopratutto illegale [4]. Un altro ostacolo alla diffusione del telelavoro, e quello della sicurezza aziendale [5] . I manager affermano che con il telelavoro c’è il rischio che informazioni riservate dell’impresa, siano fruibili e accessibili più facilmente. Lo spionaggio industriale, è un vecchio problema. La conservazione di documenti o anche semplici informazioni che non debbano uscire dall’impresa, può sembrare risolvibile se tutte le “carte” sono conservate in un unico luogo sicuro. Prima di tutto niente è totalmente sicuro, secondo nessuna azienda oggi può far a meno di computer che non sono solo violabili dall’esterno (accesso fisico sul p.c.), ma anche dall’interno (intrusione telematica). Se è ovvio e responsabile che il lavoratore abbia cura dell’attrezzatura fornitagli dal datore di lavoro, è anche ovvio e responsabile che il datore di lavoro fornisca software di protezione che evitino perdite di informazioni. In questo caso è irrilevante dove si trovi il computer, ma è importante che questo sia protetto da programmi finalizzati a tale scopo. Anche in questo caso le opposizioni sollevate sul telelavoro trovano molti limiti. Il sindacato [6] dovrebbe aiutare i lavoratori e non ostacolarli. Come entra allora in questo discorso? I sindacati sono stati i primi a studiare il telelavoro e ad evidenziarne i pro e i contro, anche per loro. E’ emersa la difficoltà di mantenere i contatti ed informare i lavoratori, ciò ha prodotto un temporeggiamento e un forte scetticismo. In realtà, non è il telelavoro che allontana i sindacati dai loro fruitori, ma l’incapacità di questi di stare al passo con i tempi. Il sindacato si deve informatizzare e divenire un “telesindacato”. Anche qui, i vecchi rapporti sono destinati a mutare, ma non a scomparire; è questo che il sindacato deve capire. Se il sindacato non si convertirà sarà lui a perdere i lavoratori e non viceversa. Ci troviamo di fronte all’ennesimo limite umano ad adattarsi ai cambiamenti. La legge è sempre stata, purtroppo, in ritardo con i tempi, questo causa il cosiddetto vuoto normativo [7]. Le leggi sul lavoro sono figlie della rivoluzione industriale, ma oggi il lavoro non è solo industriale, ma anche informatizzato. Le fondamenta del lavoro sono nella nostra Costituzione, ma non bastano. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, il legislatore ha iniziato, anche se con la sua “lentezza ordinaria”, ad affrontare il problema. Il telelavoratore è a tutti gli effetti un lavoratore, e come tale gli si debbono riconoscere gli stessi diritti. In più, è necessario affrontare problematiche nuove come privacy, salute e videoterminale, sicurezza e quant’altro. Fino a quando il primo a non dare rilevanza al fenomeno di cui trattiamo è il legislatore, è ovvio che la società non recepisca il bisogno di cambiare. La spinta iniziale spetta ai governanti, del resto è il loro ruolo. Circa i costi [8] , c’è ben poco da dire. Era il problema per eccellenza dieci anni fa, oggi le cose sono cambiate. Il telelavoro non è un costo oneroso per le società, ma una soluzione per ridurre e in alcuni casi abbattere le spese. L’unico vero problema di natura
tecnica ora non esiste più. In Italia, la maggior parte dei telelavoratori [9] nasce in via sperimentale o in via volontaria, solo pochissime aziende lo propongono al dipendente sin dall’inizio del rapporto di lavoro [10].
Premesso ciò, i telelavoratori insoddisfatti sono una percentuale minima rispetto a coloro che hanno espresso un’opinione positiva all’esperienza del telelavoro. L’identikit del telelavoratore insoddisfatto è il seguente: età media tra i 40 e i 50 anni, scarse possibilità di carriera, poche e limitate conoscenze informatiche, incapacità all’autogestione. I fattori appena descritti evidenziano la mancanza di flessibilità del lavoratore che, ironia della sorte, è quello che oggi le imprese chiedono. Alcuni telelavoratori, invece, hanno lamentato l’aumento di ore di lavoro e la riduzione della vita privata, ma questo dipende dal singolo nel non riuscire a scindere le due cose.
Le conclusioni, a questo punto, si scrivono da sole. Oggi che le nuove tecnologie sono economicamente e tecnicamente accessibili a tutti, il nemico numero uno del telelavoro è l’uomo. L’uomo che con le sue insicurezze, con la sua rigidità e ostilità verso il nuovo, fa di tutto per complicarsi la vita.


2. La situazione italiana del telelavoro

L’Italia attraversa un periodo storico-economico molto difficile. Dai giornali, dalle televisione, dalle radio, veniamo bombardati quotidianamente da notizie che prospettano crisi e recessioni economiche devastanti. E’ un periodo veramente nero per molte Nazioni, anche se per il nostro Paese più di altri. Si registra l’uscita dal mercato del lavoro di lavoratori abili, perché è economicamente sconvenientemente lavorare: “si deve pagare per lavorare” oggi non è una frase fatta. Brillanti giovani, volenterosi e capaci vedono sfruttate e svalutate le proprie potenzialità [11]. E’ di oggi la notizia che nel I° semestre del 2008, l’Italia ha raggiunto un tasso di disoccupazione che non registrava da decenni con un numero di disoccupati di 1.700.000 [12]. Ma proprio una delle possibilità che ha l’Italia di uscire da questa situazione è puntare sulla sua forza lavoro. E quando si parla di forza lavoro, si deve tener conto non solo dell’impiego, ma delle modalità in cui si svolge, delle possibilità di un futuro. La maggior parte dei giovani che oggi stanno lavorando, domani non farà più quel tipo di lavoro. Vanno in fumo esperienze, crescita e denaro. Le imprese, di riflesso, hanno sicuramente dei grossi problemi economici, e allora perché non tentare nuove strade? Da un male può nascere un bene, forse è proprio il momento di puntare sul telelavoro. Il telelavoro può diventare un protagonista della ripresa. In Europa, alla fine degli anni novanta si è registrata un’impennata del telelavoro. I Paesi che più di altri hanno fatto ricorso al telelavoro sono la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e specialmente i Paesi Scandinavi. Ma sono gli Stati Uniti d’America ed il Giappone ad occupare il primo posto nel mondo. L’Italia, anche se in questi anni ha visto aumentare i telelavoratori, resta purtroppo il fanalino di coda nella graduatoria tra i Paesi con più telelavoratori. Alla fine degli anni novanta lo scenario nazionale del telelavoro evidenziava una crescita, in più era previsto per il primo decennio del 2000 un incremento significativo. C’è persino chi all’epoca dichiarò che nel 2005 saremmo stati tutti, anche se con modalità differenti, telelavoratori. Certamente oggi, quantitativamente, ci sono più telelavoratori che in passato, ma la forte crisi economica, insieme ad altri fattori, non ha permesso lo sviluppo che ci si aspettava [13]. L’ultimo studio articolato e comprensivo di più Paesi è del 1999, ne sono seguiti altri, ma solo di singole situazioni nazionali. L’European Telework Development, supportata dalla Commissione Europea, ha studiato la diffusione del telelavoro nel mondo nel 1999 [14]. In tutta Europa c’erano 9.009.000 telelavoratori per una percentuale sulla forza lavoro del 6,6%. In Italia i telelavoratori erano 720.000, il 3,59% della forza lavoro, di cui 315.000 erano telelavoratori a domicilio (1,57% della forza lavoro), 90.000 telelavoratori autonomi (0,45% della forza lavoro), 270.000 telelavoratori mobili (1,35% della forza lavoro), 135.000 telelavoratori occasionali (0,67% della forza lavoro). L’Italia risultava la penultima nella graduatoria europea per diffusione del telelavoro, i due estremi della graduatoria erano rappresentati rispettivamente dalla Finlandia (16,77% della forza lavoro) e dalla Spagna (2,81% della forza lavoro). Ma questi dati risultavano irrisori se confrontati prima con quelli del Giappone, telelavoratori 2.090.000 (pari al 7,9% della forza lavoro), e poi con quelli degli Stati Uniti d’America, telelavoratori 15.700.000 (pari al 12,9% della forza lavoro). Questo studio prevedeva per l’Italia, 1.500.000 di telelavoratori nel 2005. Oggi, ricerche svolte dalla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università La Sapienza di Roma, evidenziano nel 2007 800.000 telelavoratori in Italia e la cifra è notevolmente inferiore alle previsioni [15]. Lo studio della Telework Studies Bbc, rivela il numero di 2.100.000 telelavoratori inglesi del 2005 [16]. I singoli dati servono a poco se non raffrontati con dati di altre Nazioni.

 

Tav. 1 Tabella riassuntiva della situazione di telelavoratori nel mondo

Paese            Numero di telelavoratori              Percentuale forza lavoro            Anno

Europa                    9.009.000                                         6,6                             1999

Italia                          720.000                                         3,5                             1999

Giappone                 2.090.000                                         7,9                             1999

Stati Uniti               15.700.000                                       12,9                             1999


– Tratta dal sito www.inps.it –

Tav. 2 Tabella riassuntiva della situazione di telelavoratori in Italia
Italia                Numero di telelavoratori              Percentuale forza lavoro           Anno
Telelavoratori a
domicilio                     315.000                                         1,57                            1999
Telelavoratori
autonomi                      90.000                                          0,45                            1999
Telelavoratori
mobili                         270.000                                           1,35                           1999
Telelavoratori
occasionali                  135.000                                           0,67                           1999


— Tratta dal sito www.inps.it –

Nella breve panoramica fino ad ora esposta, due sono gli elementi che balzano agli occhi. I grossi vantaggi del telelavoro e il suo scarso impiego. Sono due dati che contrastano. L’ostacolo numero uno, lo ribadisco, è l’uomo. Non c’è nessuna tecnologia, nessuno strumento che può abbattere gli ostracismi, le resistenze sociali. Allora perché non insistere su dibattiti, discussioni che portino a galla la questione? Potrebbe essere un interessante tema politico, perché trascina con sé questioni come la disoccupazione, l’inquinamento, il miglioramento della vita sociolavorativa delle persone e tanti altri aspetti della collettività già visti in precedenza. Insistere sul telelavoro come una delle soluzioni che aiuti il Paese in un momento di così grave situazione economica, rivalutando e creando posti di lavoro, ad avviso di studiosi di livello internazionale, sembra proprio essere una soluzione vincente.

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[1] Gaeta L., Manacorda P., Rizzo R., op. cit., 1995.
[2] De Masi M., op. cit., 1999.
[3] Borgna P., Cerri P., Failla A., op. cit., 1996.
[4] Lyon D., op. cit., 2002.
[5] Lyon D., op. cit., 2002.
[6] Persiani M., Diritto sindacale, Cedam, Padova, 2006.
[7] Frosini V., op. cit., 1998., Rodotà S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995.
[8] AA.VV., op.cit., 1991.
[9] Di Nicola P., op. cit., 2002.
[10] Borgna P., Cerri P., Failla A., op. cit., 1996.
[11] Si veda il sito www.metronews.it
[12] Si veda il sito www.rai.it
[13] Zoppoli L., op. cit., 2006.
[14] Si veda il sito www.inps.it
[15] Si veda il sito www.uniroma1.it
[16] Si veda il sito www.bbc.co.uk

Stalking

Commento All’Art. 612-bis (Atti persecutori) della legge 23 aprile 2009, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

Lo Stalking, anche in Italia, è diventato un reato.
La scelta del Legislatore, dal punto di vista normativo, è stata quella di introdurre nel codice penale una nuova figura di reato. Tale condotta delittuosa, è stata collocata nella sezione dei delitti contro la libertà morale (sezione III, capo III, Titolo XII, libro secondo del c.p.).
La scelta, di riconoscere le condotte moleste, come reato, è un segno di civiltà giuridica e sociale.
L’escalation e/o l’emersione, delle violenze fisiche e psichiche reiterate nel tempo, ha evidenziato un malessere
sociale di alcuni individui avverso altri.
In una società dell’essere e dell’apparire, del sopraffare, del prevaricare sugli altri, come requisiti per essere considerarti migliori e capaci; il rifiuto di una persona, nei confronti di un’altra, non è tollerabile né accettabile,
pertanto, con l’utilizzo della forza, della coartazione, si “deve” riportare l’oggetto del desiderio a noi.
E’ importante capire, come questo nuovo fenomeno negativo, stia prendendo piede nella nostra società, al fine d’intervenire incisivamente, a livello giuridico e non solo, per contrastarlo e combatterlo.
La legge in esame, così definisce lo Stalking: “… Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.
Interessante è notare, la scelta dei lemmi, “condotte reiterate”, cioè comportamenti che se presi singolarmente, non costituiscono né reato, né tanto meno pericolo per taluno. La reiterazione, difatti, rappresenta l’ossessione incontrollata di una persona nei confronti di un’altra.
Un ossessione, che ingenera nel destinatario, una reale e concreta paura per la sua incolumità.
Ulteriori considerazioni, riguardano la costrizione della vittima, di cambiare, e in alcuni casi stravolgere, le proprie abitudini di vita per contrastare lo Stalking. Non si è più padroni della propria esistenza.
“… La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
L’inasprimento delle pene, in caso di molestie poste in essere da parte di alcuni soggetti, è dovuta a due fattori: il primo, è l’alta percentuale di Stalking in caso di pregressa relazione affettiva; il secondo, è la maggiore facilità di colpire una persona conosciuta.
“… La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
L’inasprimento della pena si giustifica dal fatto che il reato è commesso ai danni di un individuo, che si trovi in condizioni di maggiore vulnerabilità.
“ … Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Si è scelta la via della querela ad istanza di parte, salvo talune condizioni in cui si procede d’ufficio. Tale scelta, sarà l’applicazione pratica, a dimostrare se sia stata quella opportuna, ovvero se sia necessaria una modifica.
In merito agli interventi da porre in essere per prevenire e bloccare l’escalation della persecuzione delle molestie, si è scelta la via di una prima ammonizione, una sorta di avvertimento ufficiale, con il quale l’autorità pubblica richiama il persecutore e lo invitano a cessare la condotta molesta (art. 8). E’ importante sottolineare, che tale intervento “Ufficiale” è una novità significativa introdotta nel nostro ordinamento. Un istituto che nasce in un ottica nuova rispetto al passato.
Le ulteriori modifiche (artt. 9, 10), introdotte nel c.p.c. e nel c.c., non introducono nulla di nuovo, ma vanno solo a riconfigurare istituti già esistenti nel nostro ordinamento.
Gli ultimi due articoli (artt. 11, 12), della legge in esame, si occupano di regolamentare misure a sostegno delle vittime di Stalking. Prima, con l’informare e mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza. Secondo, istituendo un numero verde al quale rivolgersi. Anche tale scelta assistenziale, sottolinea un nuovo approccio normativo: prevenzione e repressione delle condotte illegali, ma soprattutto aiuto e supporto alla vittima.
Già l’introduzione della normativa in esame, dimostra una sensibilizzazione, al problema dello Stalking.
L’applicazione pratica, aiuterà il legislatore ad apportare le migliorie normative necessarie per rendere la legge sempre più efficace e adatta allo scopo.

Pubblico il 07/06/ 2007 sul sito www.laprevidenza.it

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Rettifica del cognome

Domanda di rettifica nell’atto di nascita del cognome
Commento all’ Ordinanza 19 marzo - 22 settembre 2008 n. 23934
Corte di Cassazione – sez. I civ.

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 21/10/2008

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23934/08, sulla domanda di rettifica nell’atto di nascita del cognome, con la sostituzione di quello materno a quello paterno, su istanza concorde di entrambi i genitori, appare significativa.
Rimettendo gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale invio alle sezioni unite, la I sezione civile della Corte, sottolinea la rilevanza giuridica e sociale della questione, sia a livello nazionale che europeo. Sembra a tale sezione opportuno, in relazione alla delicatezza ed alla rilevanza della problematica sollevata, che si esprima la Corte nella sua interezza.
E’ sempre più frequente l’instaurazione, da parte dei genitori, di procedimenti giudiziari che abbiano ad oggetto la scelta del cognome da dare alla propria prole: alcune domande chiedono per il minore l’attribuzione di entrambi i cognomi, quello materno e quello paterno, altre solo il cognome materno.
Lo storico giuridico, in tema di attribuzione del cognome ad un individuo, nelle Nazioni della Comunità Europea ha seguito strade diverse. In Italia, vi è una secolare normativa chiara e di diretta applicazione (attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno), che a tutt’oggi, non ha subito alcun cambiamento; non si può dire lo stesso per altre Nazioni Europee. Esempi tipici possono essere la Germania e la Danimarca, ma non solo. Molti Paesi hanno tentato, con variazioni legislative più o meno innovative, di dare una risposta alla sempre più ampia domanda di attribuzione, congiunta od esclusiva, del cognome materno.
La Comunità Europea, più volte si è soffermata sulla necessità di rendere concreto il principio di uguaglianza tra i due sessi, e in alcuni casi espressamente, tra marito e moglie nelle questioni famigliari (Consiglio d’Europa 27 settembre 1978 n. 37 – Consiglio d’Europa 28 aprile 1995 n. 1271 – Consiglio d’Europa 18 marzo del 1998 n. 1362).
Il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, dai 27 membri dell’Unione Europea, è l’ennesima convenzione, che ribadisce chiaramente e senza dubbio alcuno, il diritto della donna ad essere eguale all’uomo ( artt. 7, 21, 23). L’Italia, ha ratificato il trattato il 2 agosto del 2008.
Ora è inutile continuare a firmare e successivamente riconoscere solo sulla carta, le normative comunitarie. Prima la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2006, poi la Cassazione, con la sentenza n. 23934 del 2008 (solo per citare le più recenti), ribadiscono la necessità di un intervento del nostro legislatore celere ed efficace. La Cassazione si spinge anche oltre dichiarando “….si dovrebbe aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio…..”.
La giurisprudenza pratica risponde in modo inequivoco ed efficace ai cambiamenti sociali, ma non spetta a lei creare e produrre diritto, spetta al Legislatore.

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Diritto al nome

Commento alla
Sentenza 14.10.2008 - Caso C-353/06 Grunkin Paul
Corte di giustizia UE - Sezione Grande

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 21/10/2008
La sentenza in esame solleva una questione seria e meritevole di attenzione, “ il diritto al nome”.
Ogni individuo è riconosciuto con un solo ed univoco nome e cognome, tale riconoscimento costituisce un diritto inviolabile. Nella fattispecie concreta, la violazione di tale diritto ha prodotto rilevanti problematiche sociali alla persona di Leonhard Matthias Grunkin-Paul, il quale oggi, si trova ad avere un certificato di nascita che riporta il doppio cognome (rilasciato dalle autorità danesi), ed il passaporto con un solo cognome (rilasciato dalle autorità tedesche).
La giustificazione della normativa tedesca, in relazione al divieto del doppio cognome, ha fondamento nella necessità di evitare inconvenienti di ordine pratico nella vita privata e professionale.
Tuttavia, lo stesso diritto internazionale tedesco prevede un’eccezione a tale disposizione normativa (punto 34): il figlio, senza cittadinanza tedesca, di due persone, anch’esse con cittadinanza non tedesca, di cui uno dei due è residente in Germania, può ottenere il riconoscimento del doppio cognome.
Il richiamo all’art. 12 CE sulla discriminante effettuata sulla base della cittadinanza, in questo caso è evidente.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati Membri, senza per questo subire la violazione dei propri diritti, è sancito dall’art.18 CE. Invero, nella fattispecie concreta, Leonhard Matthias Grunkin-Paul ha subito e subisce danni esistenziali.
Ci troviamo di fronte ad una vera e propria conflittualità normativa, frutto dell’applicazione di due legislazioni nazionali autonome e indipendenti.
La soluzione al problema può rinvenirsi nel diritto comunitario, il quale dovrebbe indicare una giurisdizione univoca e unitaria a cui far riferimento, ogni qualvolta sorgano conflitti giurisdizionali.
La questione del cognome, ormai, necessita di una normativa ad hoc; si può prendere spunto, pertanto, dalla legislazione tedesca, la quale impone un solo cognome a scelta concorde dei genitori ed in caso di disaccordo tra questi, la decisione di un giudice, in base a parametri prefissati.
Ci troviamo di fronte al diritto del nascituro di avere un unico e inequivocabile nome per tutta la sua vita, ma anche il diritto della madre, purtroppo per secoli violato, di perpetrare il proprio cognome.

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