Introduzione
In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 di seguito è possibile leggere un articolo da me pubblicato e visionare gli attestati ai corsi sull’argomento a cui ho partecipato.
Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)
Il testo del regolamento è stato pubblicato sulla G.U. Europea il 4 maggio 2016 e sarà attuativo, senza necessità di una legge di recepimento nazionale, il 25 maggio 2018 in tutta l’Unione Europea. Il regolamento si compone di 99 articolo e di 173 considerando. Le finalità sono l’uniformità normativa e il rafforzamento della protezione dei dati personali dei cittadini e dei residenti nell’UE.
Si passeranno in rassegna gli articoli più significativi del testo normativo.
L’art. 6 descrive ed elenca le condizioni di liceità del trattamento. È necessario che il consenso sia libero, espresso ed informato. Non è ammesso il silenzio assenso. Non è richiesta la forma scritta (che si consiglia), ma è necessario un consenso dimostrabile. È richiesto il consenso dei genitori per i minori di 16 anni.
Gli artt. 13 e 14 definiscono il contenuto dell’informativa. L’informativa, in linea di massima deve essere raccolta prima dell’utilizzo dei dati e deve contenere i seguenti requisiti: la finalità del trattamento nonché la sua base giuridica; i dati di contatto del titolare del trattamento (o suo rappresentante) e dell’eventuale responsabile della protezione dei dati; l’eventuale trasferimento dei dati in paesi terzi; il periodo di conservazione dei dati; l’eventuale ricorso alla profilassi (processo decisionale automatizzato); i diritti dell’interessato (accesso, ratifica, cancellazione e portabilità dei dati, limitazione del trattamento, revoca del consenso, presentazione reclami, ecc.). Nel caso in cui i dati non vengano raccolti direttamente dall’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un mese, ovvero al momento della comunicazione. Il considerando 58 chiarisce che, l’informativa deve essere concisa, facilmente accessibili e di facile comprensione e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice. È consigliata la forma scritta (anche se non obbligatoria) e preferibilmente nel formato elettronico (specie per i servizi on-line). L’esonero dell’informativa si ha nei seguenti casi: quando l’informativa risulta impossibile o necessita di uno sforzo sproporzionato, quando vi sono fini specifici come l’archiviazione di pubblico interesse, la ricerca scientifica o storica, la raccolta di dati statistici, ecc.
L’art. 12 dispone che “Il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile…”. La risposta, qualunque essa sia, alle richieste dell’interessato deve pervenire entro un mese, il termine può essere prorogato di due mesi. La risposta deve essere scritta e deve essere gratuita, potrà essere onerosa nel caso in cui la richiesta sia manifestatamente infondata o eccessiva (pluri richieste).
L’art. 15 descrive il diritto di accesso, il quale consiste nel diritto dell’interessato ad ottenere da parte del titolare del trattamento una copia dei dati oggetto del trattamento ed un insieme di informazioni, come ad es. la sua finalità, la categoria di dati conservati, i destinatari, il periodo di conservazione, l’informativa al diritto di rettifica, cancellazione, limitazione e/o opposizione del trattamento dei dati, ecc.
L’art. 16 delinea il diritto di rettifica da parte dell’interessato, il quale può richiede al titolare del trattamento la correzione dei dati inesatti senza ingiustificato ritardo.
L’art. 17 si occupa del diritto alla cancellazione, ovvero il cosiddetto diritto all’obblio. Detto diritto, nel regolamento in esame viene rinforzato rispetto alle normative previgenti, poiché oltre al diritto dell’interessato di richiedere la cancellazione dei dati in qualsiasi momento e, indipendentemente da detta richiesta, l’obbligo del titolare del trattamento di disporne la cancellazione dopo il tempo strettamente necessario alla loro conservazione; sussiste da parte del titolare del trattamento l’ulteriore obbligo di chiedere a tutti gli altri titolari, di cancellare i dati da qualsiasi link, copia o riproduzione, nell’eventualità egli li abbia resi pubblici e abbia ricevuto una richiesta di cancellazione.
La limitazione del trattamento dei dati è regolata dall’art. 18, il quale dispone che l’interessato ha diritto di limitare il trattamento dei propri dati in determinate ipotesi come: nel caso in cui i dati siano inesatti per il periodo della loro correzione, nel caso che il trattamento sia illecito, nel caso in cui benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno vi siano specifiche necessità dell’interessato, ed infine, nel caso in cui sia necessario verificare il legittimo utilizzo dei dati per il periodo appunto della verifica.
Il diritto alla portabilità viene disciplinato dall’art. 20, e prevede la possibilità dell’interessato, previa richiesta al titolare del trattamento, di ricevere in un formato strutturato i propri dati per poterli poi trasmettere ad un diverso titolare. Si pensi a quando si decide di cambiare il proprio gestore di telefonia senza dover cambiare il proprio numero di telefono. I dati portabili sono solo quelli trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto sottoscritto. Inoltre, l’interessato può richiede che il trasferimento venga fatto direttamente dal vecchio titolare al nuovo titolare sempre che ciò sia tecnicamente fattibile.
Gli articoli che seguono, evidenziano una innovazione peculiare del Regolamento europeo e cioè la cosiddetta “responsabilizzazione” (accountability) del titolare e del responsabile del trattamento. Il regolamento, infatti, lascia ai soggetti sopra menzionati la libertà di scegliere e adottare gli strumenti che reputano più idonei per la messa in sicurezza dei dati trattati. Tuttavia, in caso di data breach e/o di verifiche da parte delle autorità competenti sarà onere del titolare e del responsabile dimostrare che i mezzi di sicurezza prescelti siano stati la soluzione più idonea a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati (principio di proporzionalità tra il livello di rischio di violazione dei dati e la tipologia degli strumenti di sicurezza adottati).
L’art. 4 definisce il titolare del trattamento dei dati (data controller) come “La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente od insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o dagli Stati membri”. Il titolare del trattamento è colui che mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, e in caso di necessità essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto del regolamento (privacy by desing). In sostanza, il titolare del trattamento è colui che decide come e perché devono essere trattati i dati ed è anche colui che risponde giuridicamente dell’ottemperanza degli obblighi di legge. Infine, è possibile la presenza di contitolari del trattamento i quali attraverso un accordo interno determinano le rispettive competenze, in tal caso l’interessato può comunque esercitare i propri diritti nei confronti di ogni titolare (art. 26).
Il responsabile del trattamento dei dati (data processor) è invece la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4). Il responsabile del trattamento è designato dal titolare del trattamento attraverso un contratto scritto o atto giuridico il cui contenuto è indicato nell’art. 28. Il responsabile del trattamento può: trattare i dati solo su istruzioni scritte del titolare, garantisce che il personale autorizzato al trattamento dei dati sia vincolate ad obblighi legali di riservatezza, assiste il titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, assiste il titolare nel garantire gli obblighi previsti dal regolamento, deve cancellare o restituire al titolare tutti i dati trattati al termine della sua prestazione lavorativa, deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del regolamento, deve contribuire alle attività di revisione disposte dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento non può designare altri responsabili se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento, i designati hanno gli stessi obblighi del responsabile che li ha nominati. Il responsabile iniziale risponde nei confronti del titolare dell’operato degli altri responsabili da lui incaricati.
Art. 30. Il registro delle attività di trattamento contiene le seguenti informazioni: i dati del titolare del trattamento e dei contitolari, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; le categorie di interessati e il tipo di dati trattati; i destinatari dei dati; l’eventuale trasferimento di dati in paesi terzi; i termini di cancellazione dei dati; la descrizione dei sistemi di sicurezza. Il registro è tenuto in forma scritta, anche elettronica, dal titolare del trattamento o dal suo rappresentante. Il registro è obbligatorio per le imprese e le organizzazioni in due casi: che abbiano più di 250 dipendenti o nel caso in cui il trattamento dei dati presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
La sicurezza del trattamento è onere del titolare e del responsabile del trattamento i quali pongono in essere misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio (art. 33). Nell’eventualità si verifichi una violazione dei dati (data breach) il titolare del trattamento deve darne comunicazione, entro 72 ore dalla venuta a conoscenza della violazione, all’autorità di controllo competente (per l’Italia è il Garante della privacy), salvo che detta violazione non presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La comunicazione deve specificare il tipo di violazione, le possibili conseguenze e i provvedimenti adottati. Il titolare deve, altresì, comunicare il suddetto evento anche agli interessati senza ingiustificato ritardo (art. 34).
Quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare prima del trattamento dovrà effettua una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati. La valutazione di impatto è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati. All’esito della valutazione il titolare potrà decidere se trattare o no i dati, ovvero quali mezzi di sicurezza utilizzare per ridurre il rischio, ovvero consultare l’autorità di controllo (art. 35 e 36).
Il responsabile della protezione dei dati (DPO data protection officer) è un esperto delle norme in materia di privacy e viene nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento (art. 37). Il DPO può essere alle dipendente del titolare ovvero essere un consulente esterno che sottoscrive un contratto di servizi. La sua nomina è obbligatoria quando: il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni); i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; il trattamento riguarda categorie particolari di dati su larga scala. L’art. 39 descrive i compiti del DPO: informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento; sorvegliare l’osservanza del regolamento; fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; cooperare con l’autorità di controllo; fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo.
Gli artt. 40-43 (codici di condotta e certificazione) sono disposizioni ancora non attuate.
Un punto focale del regolamento è il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (artt. 44-50). “Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento, verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni previste nel presente capo” (capo V del regolamento). La Commissione Europea è colei che decide se un paese terzo garantisca o no un livello di protezione adeguata dei dati. Sulla G.U. Europea e sul sito web è pubblicato periodicamente un elenco aggiornato dei paesi terzi che garantiscono, appunto, un idoneo livello di protezione. Pertanto, il trasferimento di dati ai paesi presenti nell’elenco non richiede particolari autorizzazioni. Nel caso in cui, invece, la Commissione non si sia espressa su un paese terzo, il titolare o il responsabile del trattamento dovrà fornire garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia per poter trasmettere i dati a paesi terzi. In conclusione, in mancanza di una decisione della Commissione o di garanzie adeguate da parte del titolare non è ammesso il trasferimento di dati, salvo che si verifichino specifiche condizioni (l’interessato abbia espressamente acconsentito; il trasferimento: sia necessario per l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare e tra il titolare e una persona fisica o giuridica a favore dell’interessato, sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico, per accertare esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali dell’interessato, sia effettuato a partire da un registro che mira a fornire informazioni al pubblico).
Gli articoli che seguono dal 51 al 99, disciplinano le autorità di controllo le quali dovranno vigilare sul rispetto del regolamento. Ogni Stato membro dovrà prevederne almeno una. Questa autorità avrà piena autonomia. Alle autorità di controllo sono attribuiti compiti di sorveglianza, sensibilizzazione pubblica, consulenza alle istituzioni nazionali, decisione dei reclami, collaborazione con le autorità degli altri Stati membri, istruttorie ecc. Viene istituito il Comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica (art. 68). Infine, il Regolamento si conclude con la disciplina dei reclami (artt. 77 e ss).
Pubblicato il 23/04/2018 su il sito www.laprevidenza.it
Avv. Barbara Bussigleri
Disegno di legge S. 1324
Cosa cambia: la creazione di nuove figure professionali, di nuovi albi e ordini, la responsabilità professionale, ecc..
Il ddl Lorenzin, che prendeva il nome dell’allora Ministro della salute in carica Beatrice Lorenzin, introduce una vera e propria rivoluzione in ambito medico.
Il Senato della Repubblica ha già esaminato il testo di legge, il quale è passato con il voto favorevole di 164 Senatori contro 27 Senatori contrari. Pertanto, l’esame della futura normativa passa allo studio dell’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati.
Un primo scoglio è stato superato con un ampio voto favorevole, ora spetta ai parlamentari di Monte Citorio esprimersi sulla riforma sanitaria.
Ma facciamo un passo indietro, tutto inizia all’incirca due anni fa con la delega al Governo, da parte del Parlamento, in materia di sperimentazione clinica sui medicinali, di aggiornamento e adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, di riassetto e identificazione delle professioni sanitarie ed, infine, di riorganizzazione e riqualificazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Atto della Camera n. 3868).
Tuttavia, l’originario progetto di legge è stato più volte modificato fino ad arrivare all’attuale versione definitiva che viene identificata nel disegno di legge S. 1324 intitolato “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
Le novità maggiori sono: il riconoscimento di due nuove figure professionali come l’osteopata e il chiropratico, la creazione di nuovi ordini professionali e conseguentemente dei rispettivi albi professionali. Ma il disegno di legge, in realtà è una vera e propria rivoluzione in ambito medico, poiché non si limita a riconoscere nuove figure di personale sanitario e a disciplinarle, ma aggiorna e riordina le disposizioni previgenti, rendendo quest’ultime contemporanee ed idonee al loro attuale contesto socio-sanitario.
Attualmente esistono soltanto tre Federazioni di Ordini Nazionali in ambito sanitario e sono: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Federazione Nazionale Ordini Farmacisti e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari.
Solo queste tre Federazioni incorporano Ordini professionali, con propri codici deontologici che disciplinano la condotta degli iscritti e, conseguentemente, ne determinano la responsabilità professionale.
Ovviamente, soltanto gli appartenenti a tali corporazioni, come è logico che sia, possono essere sottoposti ad un procedimento disciplinare, come anche, dal punto di vista normativo solo coloro che svolgono determinate professioni mediche, e cioè quelle ufficialmente riconosciute, possono violare normative ad hoc ed essere, conseguentemente, sottoposti a processi civili e penali in tale ambito.
Viene da se che la creazione ex novo di figure professionali e dei relativi ordini professionali, farà nascere in capo a questi neo operatori sanitari specifiche responsabilità sia in ambito deontologico, sia in ambito giudiziario.
Ma esaminiamo più attentamente la nuova riforma, le novità e cosa cambia.
Il disegno di legge consta di 15 articoli, l’art. 1 riguarda la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Tale revisione deve essere realizzata coordinando le disposizioni vigenti con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.
Va notato come sia obbligatorio per il nostro Legislatore, nell’ottica di uno “Stato Europa” di cui l’Italia fa parte, dover ormai sistematicamente riferirsi a normative comunitarie come punto di partenza per l’elaborazione di leggi nazionali.
Viene rivista la sperimentazione a largo raggio, dai requisiti dei centri autorizzati ai protocolli da seguire, dalla metodologia da applicare sino ad arrivare all’aggiornamento del personale coinvolto nella sperimentazione.
L’art. 2 riguarda l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l’inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti. In tal caso, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, deve tener conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 3 si occupa del riassetto ed ammodernamento della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.
Come già anticipato prevede la creazione di nuovi albi professionali e conseguentemente dei rispettivi ordini, in ispecie: delle professioni infermieristiche (che comprenderà gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia), della professione di ostetricia, della professione dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest’ultimo ordine dovrebbe confluisce anche la professione di osteopata).
Vengono definiti i requisiti di iscrizione e di mantenimento negli albi e negli ordini. Gli ordini territoriali vengono riuniti in federazioni nazionali con sede a Roma.
Gli ordini e le federazioni vengono definiti enti pubblici non economici, pertanto, inquadrati come persone giuridiche di diritto pubblico e conseguentemente ad essi si applica la normativa specifica per tali soggetti di diritto.
L’articolo 3, altresì, specifica tutti gli organi direttivi e la composizione degli stessi, in particolar modo prevede organi di vigilanza che oltre a verificare il rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti hanno il potere di instaurare procedimenti disciplinari ed irrogare le rispettive sanzioni.
E’ necessario evidenziare come quest’articolo, che appare inizialmente riguardare esclusivamente l’aspetto meramente riorganizzativo, racchiuda in realtà, una innovazione particolarmente significativa, che è appunto quella della responsabilità professionale.
A questo punto vale, la pena sottolineare come tale innovazione consista nel riconoscere una responsabilità professionale in capo a coloro che in precedenza non avevano alcuna responsabilità e/o obbligo, non dovendosi iscrivere ad un albo e ad un ordine professionale, ancorché esercitassero a tutti gli effetti una professione sanitaria, poiché ufficialmente e formalmente non risultava tale.
Attualmente i medici, i farmacisti e i veterinari sono prestatori d’opera intellettuale, ciò vuol dire che, dal punto di vista legale, sono soggetti la cui prestazione lavorativa si fonda sulle proprie competenze, raggiunte grazie ad un percorso formativo tassativamente disciplinato da norme statali.
Il professionista risponde del proprio operato sulla base dell’esecuzione e non del risultato. Nessun sanitario può assicurare il successo di un intervento medico, ma può deve assicurarne la corretta esecuzione. Ed è sul protocollo e la sua attuazione, negli interventi medici, che si può parlare di responsabilità professionale. Il mancato rispetto delle procedure porta ad una responsabilità in capo al sanitario che va valutata caso per caso. La responsabilità del sanitario deve risultare dal suo specifico operato, tuttavia, non può non tenersi conto del momento storico e delle contestuali conoscenze scientifiche; se in passato un errore poteva essere scusabile oggi potrebbe non esserlo più.
Attualmente, in ambito deontologico, abbiamo gli organi di vigilanza in seno ai rispettivi ordini professionali e, la magistratura in campo civile e penale, che interviene in caso di responsabilità professionale; ma questo è possibile proprio perché per gli operatori sanitari esistono disposizioni di legge che disciplinano il loro operato, ma per coloro che non sono identificabili nella qualifica di operatore sanitario cosa accade?
Non di rado, sino ad oggi, si sono verificati casi in cui il paziente sottoposto a cure ed interventi sanitari, da parte di operatori non formalmente sanitari, ha riportato lesioni psico-fisiche più o meno gravi, e non solo il paziente non ha ricevuto un equo risarcimento, ma addirittura in alcuni casi, il responsabile dell’illecito non ha subito alcuna conseguenza disciplinare e giudiziaria.
Va aggiunto, che tali soggetti, hanno continuato ad esercitare arrecando danni anche ad altre persone.
Se, pertanto, in passato non era possibile perseguire e punire adeguatamente coloro che esercitavano una professione che ufficialmente non era definita medica, ma che di fatto lo era, a causa di lacune normative, oggi grazie alla riforma questo non sarà più possibile.
I pazienti potranno verificare se il professionista che si vanta di essere tale, è veramente uno specialista. Inoltre, gli organi di vigilanza degli ordini professionali potranno valutare caso per caso l’operato degli iscritti ed intervenire, ove necessario, irrogando sanzioni.
Infine, e non per ultimo, vi sarà una certa “pubblicità” sia a livello professionale (nel proprio ambiente lavorativo) che mediatico, di comportamenti inappropriati e/o illeciti, grazie all’intervento degli organi disciplinari e giudiziari, i quali, appunto, saranno dotati di strumenti appropriati per combattere le condotte contra legem.
Responsabilizzando gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale si è voluto ridare valore alla centralità della persona malata e dei suoi bisogni. La tutela della salute del paziente risulta essere un punto focale e essenziale all’interno di questa nuova riforma.
L’art. 4 prevede l’istituzione e definizione della professione dell’osteopata, inserendola nelle professioni sanitarie e stabilendone i requisiti di accesso. Istituisce, inoltre, il relativo albo, contestualizzandolo nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione all’albo, la quale può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).
L’art. 5 prevede l’istituzione della professione sanitaria del chiropratico, inserendo anche tale operatore in ambito sanitario e disponendo che, per l’esercizio della professione è necessaria l’iscrizione al registro istituito, con apposito decreto, presso il Ministero della salute, la cui iscrizione può avvenire soltanto se in possesso della formazione universitaria in osteopatia (laurea abilitante o titoli equipollenti).
L’art. 6 si occupa delle figure del chimico e del fisico. Il Consiglio nazionale dei chimici, già preesistente, va a convogliare in un unico organo che include anche i fisici e che assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
La figura specifica del fisico medico, tuttavia, non viene riconosciuta, ancorché tale professione ricopra ormai da diverso tempo un ruolo importante e fondamentale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Tale figura, permette alla medicina di assicurare un corretto utilizzo delle nuove tecnologie sul paziente. Del resto il fisico medico, oltre a conseguire la laurea magistrale, deve specializzarsi presso la scuola di specializzazione in fisica medica (decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015).
Tale riflessione, potrebbe essere lo spunto per migliorare e perfezionare una riforma che ormai da più parti viene considerata necessaria.
L’art. 7 fa confluire le già riconosciute professioni di psicologo e biologo in ambito sanitario (attualmente gli ordini delle due professioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, con tale riforma passeranno sotto la supervisione del Ministero della salute), tuttavia, mentre per gli psicologi restano in vigore le disposizioni previgenti, la professione di biologo viene inserita nell’albo dei chimici.
L’art. 8 istituisce presso l’ordine degli ingegneri, l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, una figura professionale da diverso tempo presente in ambito medico e il cui importante contributo viene così riconosciuto. I requisiti di iscrizione in tale sezione speciale saranno stabiliti a mezzo di regolamento ministeriale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute.
L’art. 9 inasprisce le sanzioni nel settore penale, in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Destinatario di tale disposizione è, per l’appunto, colui che svolge una professione sanitaria. Oggi ci sono persone che sostanzialmente svolgono professioni mediche, ma che formalmente non sono inquadrate in tale ambito. La riforma sanerà tale lacuna normativa. Si veda, inoltre, quanto già escusso precedentemente sull’art. 3.
L’art. 10 è una disposizione normativa che estende ai farmacisti le sanzioni previste nell’art. 9 dalla legge n. 376 del 2000, sulla “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, e consiste nell’applicazione di una sanzione penale detentiva e pecuniaria, nel caso in cui il farmacista procuri, somministri ad altri o favorisca comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, senza prescrizione medica.
L’art. 11 prevede l’inserimento nell’art. 61 del codice penale “Circostanze aggravanti comuni”, di una nuova circostanza aggravante, concernente i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.
Gli ultimi due articoli esaminati, l’art.10 e l’art. 11, confermano quanto già espresso precedentemente, l’obiettivo fondamentale della riforma consiste nel tutelare il paziente e la sua salute, mettendolo al centro della riforma stessa.
L’art. 12 si occupa della materia di formazione medica specialistica e dispone che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie.
L’art. 13 apporta modifiche sia all’art. 102 del testo unico delle leggi sanitarie, sia alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie. “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro”.
Pur permettendo l’esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, si conferma l’incompatibilità e la sovrapposizione tra le professioni sanitarie mediche che vendono i medicinali, come i farmacisti, e coloro che li prescrivono, come i medici, sulla base di un evidente conflitto di interessi a discapito della salute del paziente.
L’art. 14 istituisce la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, indicandone le modalità di costituzione e di funzionalità.
L’art. 15 è una norma finale di chiusura per il coordinamento tra le diverse regioni, tra le regioni a statuto speciale e tra delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Concludendo, la riforma vuole dare un assetto innovativo al vecchio sistema, rendendolo capace di dare risposte alle problematiche attuali. Le innovazioni sono nate sulla base delle nuove necessità che sia gli operatori del settore sia i pazienti hanno evidenziato. In particolar modo, si è tenuto conto del ruolo del paziente e dei suoi diritti. Inoltre, si è data dignità ed un ruolo ai nuovi professionisti, riconoscendoli come operatori sanitari con tutto ciò che ne consegue, come si è tentato di evidenziare in questo breve excursus esplicativo.
Ogni riforma è migliorabile, ma solo la sua attuazione pratica potrà concretamente permettere di evidenziarne i limiti e conseguentemente gli interventi modificativi da apportare.
Pubblicato il 22/03/2017 sul sito www.laprevidenza.it