Blockchain e smart contract: applicazione della “nuova” tecnologia ai contratti “intelligenti”

Blockchain e smart contract: applicazione della “nuova” tecnologia ai contratti “intelligenti”

dell’Avv. Barbara Bussiglieri del 22/03/2021

http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/blockchain-e-smart-contract-applicazione-della-nuova-tecnologia-ai-contratti-intelligenti-avv-barbara-bussiglieri

Premessa

La blockchain è una tecnologia informatica, le cui caratteristiche peculiari ne permettono l’impiego in settori eterogenei della società contemporanea, nelle attività umane innovative, ma anche in quelle cosiddette tradizionali. Ancorché la blockchain nasca nell’ambito delle criptovalute, come contestazione al sistema bancario e finanziario considerato il responsabile della crisi economica del 2008, essa è una tecnologia a se stante.

La blockchain può essere utilizzata in sinergia con gli smart contract, protocolli informatici che facilitano l’esecuzione di accordi vincolanti.

Quotidianamente ogni individuo conclude contratti per beni e servizi eterogenei, dalla compravendita di generi alimentari all’acquisto di immobili, ma più questi negozi giuridici sono complessi più i tempi e i costi di realizzazione sono significativi.

La blockchain permette la realizzazione di sistemi decentralizzati e disintermediati che garantiscono ai fruitori/utenza certezza, trasparenza e immutabilità delle operazioni poste in essere, con tempi e costi di gestione minimizzati, indipendentemente dalla complessità dell’operazione.

I vantaggi che la suddetta tecnologia può offrire sono molteplici, molti dei quali ancora inesplorati.

La dissertazione si pone come obiettivo l’esame della dicotomia blockchain e smart contract, l’esecuzione di vincoli contrattuali mediante modalità automatiche, cioè senza l’intervento umano, nel rispetto delle garanzie previste dalle normative vigenti e riducendo significativamente sia i costi sia i tempi.

Infine, un esame completo non può non concludersi con una panoramica sia dei problemi tecnici attualmente esistenti sia degli elementi ostativi di natura umana.

L’Italia presenta un deficit tecnologico rispetto a molti paesi dell’area occidentale, l’utilizzo della blockchain e degli smart contract nella vita delle persone, potrebbe essere la carta vincente per ridurre se non addirittura eliminare questo gap tecnologico.

Le problematiche e le potenzialità

Nel corso della presente dissertazione sono già state accennate, seppur brevemente, alcune problematiche applicative inerenti agli smart contract e alla blockchain, che in questo capitolo verranno più attentamente esaminate. Entrambi i nuovi strumenti informatici, debbono essere conformi alle leggi vigenti, nazionali ed europee. Il principale problema è applicare l’ordinamento giuridico preesistente alle tecnologie emergenti; nel caso questo non sia possibile, il legislatore dovrà legiferare ex novo.

Ma facciamo un passo indietro. Le peculiarità della blockchain sono: un sistema decentralizzato e disintermediato; trasparenza, certezza e immutabilità delle operazioni; tempi e costi di gestione minimizzati.

Il decentralizzare un sistema, vuol dire appunto, eliminare in parte o tutti gli intermediari che intervengono nel processo. Questo favorisce la riduzione dei costi e dei tempi, ma alcuni mediatori hanno la funzione di garanti della filiera, pertanto, questi dovranno essere mantenuti. La blockchain privata[1] è forse quella che più si adatta a quanto appena osservato; comunque, indipendentemente dal tipo di blockchain scelta, coloro che dovranno garantire le operazioni, dovranno essere o organismi pubblici, ovvero soggetti privati muniti di apposite certificazioni che assicurino standard di qualità.

Per rispettare il requisito della trasparenza, dovranno essere create piattaforme il cui accesso possa avvenire solo previa identificazione. I soggetti che vorranno registrare smart contract sulla blockchain dovranno preventivamente essere identificati (es. documenti di identità, SPID, ecc.), e solo successivamente potranno essere pseudoanonimizzati. In questo modo si garantirà la privacy delle persone, senza per questo rinunciare alla trasparenza.

La certezza sull’accordo concluso, pone l’attenzione sul problema della conversione dal linguaggio umano al linguaggio macchina. Il linguaggio naturale è spesso arricchito di informazioni che non servono al funzionamento del software; se si converte solo l’esecuzione dell’accordo, come ad es. il pagamento di una somma di denaro, non sarà possibile risalire alle ragioni di quell’accordo, ad es. un contratto di locazione. Pertanto, sarà necessario inserire nel programma anche semplici comandi descrittivi, i quali avranno funzione esplicativa. È necessario un approccio multidisciplinare, l’informatico e il giurista dovranno collaborare.

Con il ricorso alla blockchain gli smart contract divengono immutabili. È possibile allora bloccarne l’esecuzione materiale? Un contratto intelligente, potrà prevedere ab origine anche questa eventualità, comunque le parti potranno sempre modificare il contratto, in tal caso dovranno trascrivere la variazione nella blockchain. In caso di mancato accordo, il ricorso ad un giudice è sempre possibile.

La conservazione degli smart contract dipenderà dal tipo di blockchain, ovvero dall’esistenza di protocolli che prevedano modi e tempi di conservazione e registri di sicurezza.

Infine, coloro che sono fortemente critici all’utilizzo della blockchain e degli smart contract, pongono l’accento sugli attuali limiti di utilizzo, sulla perdita di autonomia delle parti e sulla difficoltà di individuare la giurisdizione competente. Sicuramente gli attuali contratti intelligenti non possono ancora sostituirsi integralmente a quelli tradizionali, ma ciò non toglie che questi siano espressione della libertà dei contraenti. Del resto, vi è sempre la possibilità di rivolgersi ad un’autorità giudiziaria per dirimere qualsiasi conflitto possa sorgere. In merito alla competenza giurisdizionale, questo non è un problema esclusivo degli smart contract, ma di tutto ciò che accade nel web. La soluzione prospettata è la realizzazione di un’uniformità legislativa sempre più estesa, non solo nell’UE, ma anche nel resto del mondo, realizzabile grazie a convenzioni internazionali.

In conclusione, gli attuali smart contract non sostituiscono totalmente il contratto cosiddetto tradizionale, ma ne sono un’estensione. Non ci sono elementi particolarmente ostativi al loro utilizzo, anzi se ne vede una potenzialità a tutt’oggi inespressa. Comunque, in un prossimo futuro le tecnologie emergenti, potranno sostituire l’uomo in molte delle sue attività. La blockchain e gli smart contract si completano a vicenda, gli uni esaltano gli altri, ed entrambi nell’ambito dell’intelligenza artificiale potrebbero trovare le maggiori applicazioni; da questo punto di vista la loro potenzialità è enorme.


[1]Blockchain pubblica permissionless (senza autorizzazioni)… Questo tipo di rete permette l’accesso ad ogni utente che decida di connettersi e partecipare, generando nuove transazioni, effettuando il compito di miner o semplicemente leggendo il registro delle transazioni memorizzate. In questo sistema i minatori sono anonimi, e quindi non vengono considerati individui affidabili. Blockchain pubblica permissioned (autorizzata)… Si tratta di una rete che opera per conto di una comunità che condivide un interesse comune, dove l’accesso al ruolo di miner è limitato ad un numero esiguo di individui considerati fidati. Il livello di lettura del registro e partecipazione nella generazione di nuove transazioni possono essere soggetti a limitazioni o no a seconda dell’organizzazione che controlla la Blockchain. Blockchain privata permissioned (autorizzata)… In questo caso possono accedere alla rete solo utenti autorizzati ed autenticati poiché la Blockchain in questione opera esclusivamente entro i limiti di una comunità ben definita dove tutti i partecipanti sono noti. Solitamente a capo di questi sistemi si trovano istituti finanziari o agenzie governative che definiscono chi possa accedere o meno alla rete. Questo vuol dire che tutti i miner sono considerati fidati”.Valsecchi, (2018).