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Blockchain e smart contract: applicazione della “nuova” tecnologia ai contratti “intelligenti”

dell’Avv. Barbara Bussiglieri del 22/03/2021

http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/blockchain-e-smart-contract-applicazione-della-nuova-tecnologia-ai-contratti-intelligenti-avv-barbara-bussiglieri

Premessa

La blockchain è una tecnologia informatica, le cui caratteristiche peculiari ne permettono l’impiego in settori eterogenei della società contemporanea, nelle attività umane innovative, ma anche in quelle cosiddette tradizionali. Ancorché la blockchain nasca nell’ambito delle criptovalute, come contestazione al sistema bancario e finanziario considerato il responsabile della crisi economica del 2008, essa è una tecnologia a se stante.

La blockchain può essere utilizzata in sinergia con gli smart contract, protocolli informatici che facilitano l’esecuzione di accordi vincolanti.

Quotidianamente ogni individuo conclude contratti per beni e servizi eterogenei, dalla compravendita di generi alimentari all’acquisto di immobili, ma più questi negozi giuridici sono complessi più i tempi e i costi di realizzazione sono significativi.

La blockchain permette la realizzazione di sistemi decentralizzati e disintermediati che garantiscono ai fruitori/utenza certezza, trasparenza e immutabilità delle operazioni poste in essere, con tempi e costi di gestione minimizzati, indipendentemente dalla complessità dell’operazione.

I vantaggi che la suddetta tecnologia può offrire sono molteplici, molti dei quali ancora inesplorati.

La dissertazione si pone come obiettivo l’esame della dicotomia blockchain e smart contract, l’esecuzione di vincoli contrattuali mediante modalità automatiche, cioè senza l’intervento umano, nel rispetto delle garanzie previste dalle normative vigenti e riducendo significativamente sia i costi sia i tempi.

Infine, un esame completo non può non concludersi con una panoramica sia dei problemi tecnici attualmente esistenti sia degli elementi ostativi di natura umana.

L’Italia presenta un deficit tecnologico rispetto a molti paesi dell’area occidentale, l’utilizzo della blockchain e degli smart contract nella vita delle persone, potrebbe essere la carta vincente per ridurre se non addirittura eliminare questo gap tecnologico.

Le problematiche e le potenzialità

Nel corso della presente dissertazione sono già state accennate, seppur brevemente, alcune problematiche applicative inerenti agli smart contract e alla blockchain, che in questo capitolo verranno più attentamente esaminate. Entrambi i nuovi strumenti informatici, debbono essere conformi alle leggi vigenti, nazionali ed europee. Il principale problema è applicare l’ordinamento giuridico preesistente alle tecnologie emergenti; nel caso questo non sia possibile, il legislatore dovrà legiferare ex novo.

Ma facciamo un passo indietro. Le peculiarità della blockchain sono: un sistema decentralizzato e disintermediato; trasparenza, certezza e immutabilità delle operazioni; tempi e costi di gestione minimizzati.

Il decentralizzare un sistema, vuol dire appunto, eliminare in parte o tutti gli intermediari che intervengono nel processo. Questo favorisce la riduzione dei costi e dei tempi, ma alcuni mediatori hanno la funzione di garanti della filiera, pertanto, questi dovranno essere mantenuti. La blockchain privata[1] è forse quella che più si adatta a quanto appena osservato; comunque, indipendentemente dal tipo di blockchain scelta, coloro che dovranno garantire le operazioni, dovranno essere o organismi pubblici, ovvero soggetti privati muniti di apposite certificazioni che assicurino standard di qualità.

Per rispettare il requisito della trasparenza, dovranno essere create piattaforme il cui accesso possa avvenire solo previa identificazione. I soggetti che vorranno registrare smart contract sulla blockchain dovranno preventivamente essere identificati (es. documenti di identità, SPID, ecc.), e solo successivamente potranno essere pseudoanonimizzati. In questo modo si garantirà la privacy delle persone, senza per questo rinunciare alla trasparenza.

La certezza sull’accordo concluso, pone l’attenzione sul problema della conversione dal linguaggio umano al linguaggio macchina. Il linguaggio naturale è spesso arricchito di informazioni che non servono al funzionamento del software; se si converte solo l’esecuzione dell’accordo, come ad es. il pagamento di una somma di denaro, non sarà possibile risalire alle ragioni di quell’accordo, ad es. un contratto di locazione. Pertanto, sarà necessario inserire nel programma anche semplici comandi descrittivi, i quali avranno funzione esplicativa. È necessario un approccio multidisciplinare, l’informatico e il giurista dovranno collaborare.

Con il ricorso alla blockchain gli smart contract divengono immutabili. È possibile allora bloccarne l’esecuzione materiale? Un contratto intelligente, potrà prevedere ab origine anche questa eventualità, comunque le parti potranno sempre modificare il contratto, in tal caso dovranno trascrivere la variazione nella blockchain. In caso di mancato accordo, il ricorso ad un giudice è sempre possibile.

La conservazione degli smart contract dipenderà dal tipo di blockchain, ovvero dall’esistenza di protocolli che prevedano modi e tempi di conservazione e registri di sicurezza.

Infine, coloro che sono fortemente critici all’utilizzo della blockchain e degli smart contract, pongono l’accento sugli attuali limiti di utilizzo, sulla perdita di autonomia delle parti e sulla difficoltà di individuare la giurisdizione competente. Sicuramente gli attuali contratti intelligenti non possono ancora sostituirsi integralmente a quelli tradizionali, ma ciò non toglie che questi siano espressione della libertà dei contraenti. Del resto, vi è sempre la possibilità di rivolgersi ad un’autorità giudiziaria per dirimere qualsiasi conflitto possa sorgere. In merito alla competenza giurisdizionale, questo non è un problema esclusivo degli smart contract, ma di tutto ciò che accade nel web. La soluzione prospettata è la realizzazione di un’uniformità legislativa sempre più estesa, non solo nell’UE, ma anche nel resto del mondo, realizzabile grazie a convenzioni internazionali.

In conclusione, gli attuali smart contract non sostituiscono totalmente il contratto cosiddetto tradizionale, ma ne sono un’estensione. Non ci sono elementi particolarmente ostativi al loro utilizzo, anzi se ne vede una potenzialità a tutt’oggi inespressa. Comunque, in un prossimo futuro le tecnologie emergenti, potranno sostituire l’uomo in molte delle sue attività. La blockchain e gli smart contract si completano a vicenda, gli uni esaltano gli altri, ed entrambi nell’ambito dell’intelligenza artificiale potrebbero trovare le maggiori applicazioni; da questo punto di vista la loro potenzialità è enorme.


[1]Blockchain pubblica permissionless (senza autorizzazioni)… Questo tipo di rete permette l’accesso ad ogni utente che decida di connettersi e partecipare, generando nuove transazioni, effettuando il compito di miner o semplicemente leggendo il registro delle transazioni memorizzate. In questo sistema i minatori sono anonimi, e quindi non vengono considerati individui affidabili. Blockchain pubblica permissioned (autorizzata)… Si tratta di una rete che opera per conto di una comunità che condivide un interesse comune, dove l’accesso al ruolo di miner è limitato ad un numero esiguo di individui considerati fidati. Il livello di lettura del registro e partecipazione nella generazione di nuove transazioni possono essere soggetti a limitazioni o no a seconda dell’organizzazione che controlla la Blockchain. Blockchain privata permissioned (autorizzata)… In questo caso possono accedere alla rete solo utenti autorizzati ed autenticati poiché la Blockchain in questione opera esclusivamente entro i limiti di una comunità ben definita dove tutti i partecipanti sono noti. Solitamente a capo di questi sistemi si trovano istituti finanziari o agenzie governative che definiscono chi possa accedere o meno alla rete. Questo vuol dire che tutti i miner sono considerati fidati”.Valsecchi, (2018).

Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)

Introduzione

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 di seguito è possibile leggere un articolo da me pubblicato e visionare gli attestati ai corsi sull’argomento a cui ho partecipato.

Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)

Il testo del regolamento è stato pubblicato sulla G.U. Europea il 4 maggio 2016 e sarà attuativo, senza necessità di una legge di recepimento nazionale, il 25 maggio 2018 in tutta l’Unione Europea. Il regolamento si compone di 99 articolo e di 173 considerando. Le finalità sono l’uniformità normativa e il rafforzamento della protezione dei dati personali dei cittadini e dei residenti nell’UE.

Si passeranno in rassegna gli articoli più significativi del testo normativo.

L’art. 6 descrive ed elenca le condizioni di liceità del trattamento. È necessario che il consenso sia libero, espresso ed informato. Non è ammesso il silenzio assenso. Non è richiesta la forma scritta (che si consiglia), ma è necessario un consenso dimostrabile. È richiesto il consenso dei genitori per i minori di 16 anni.

Gli artt. 13 e 14 definiscono il contenuto dell’informativa. L’informativa, in linea di massima deve essere raccolta prima dell’utilizzo dei dati e deve contenere i seguenti requisiti: la finalità del trattamento nonché la sua base giuridica; i dati di contatto del titolare del trattamento (o suo rappresentante) e dell’eventuale responsabile della protezione dei dati; l’eventuale trasferimento dei dati in paesi terzi; il periodo di conservazione dei dati; l’eventuale ricorso alla profilassi (processo decisionale automatizzato); i diritti dell’interessato (accesso,  ratifica, cancellazione e portabilità dei dati, limitazione del trattamento, revoca del consenso, presentazione reclami, ecc.). Nel caso in cui i dati non vengano raccolti direttamente dall’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un mese, ovvero al momento della comunicazione. Il considerando 58 chiarisce che, l’informativa deve essere concisa, facilmente accessibili e di facile comprensione e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice. È consigliata la forma scritta (anche se non obbligatoria) e preferibilmente nel formato elettronico (specie per i servizi on-line). L’esonero dell’informativa si ha nei seguenti casi: quando l’informativa risulta impossibile o necessita di uno sforzo sproporzionato, quando vi sono fini specifici come l’archiviazione di pubblico interesse, la ricerca scientifica o storica, la raccolta di dati statistici, ecc.

L’art. 12 dispone che “Il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile…”. La risposta, qualunque essa sia, alle richieste dell’interessato deve pervenire entro un mese, il termine può essere prorogato di due mesi. La risposta deve essere scritta e deve essere gratuita, potrà essere onerosa nel caso in cui la richiesta sia manifestatamente infondata o eccessiva (pluri richieste).

L’art. 15 descrive il diritto di accesso, il quale consiste nel diritto dell’interessato ad ottenere da parte del titolare del trattamento una copia dei dati oggetto del trattamento ed un insieme di informazioni, come ad es. la sua finalità, la categoria di dati conservati, i destinatari, il periodo di conservazione, l’informativa al diritto di rettifica, cancellazione, limitazione e/o opposizione del trattamento dei dati, ecc.

L’art. 16 delinea il diritto di rettifica da parte dell’interessato, il quale può richiede al titolare del trattamento la correzione dei dati inesatti senza ingiustificato ritardo.

L’art. 17 si occupa del diritto alla cancellazione, ovvero il cosiddetto diritto all’obblio. Detto diritto, nel regolamento in esame viene rinforzato rispetto alle normative previgenti,  poiché oltre al diritto dell’interessato di richiedere la cancellazione dei dati in qualsiasi momento e, indipendentemente da detta richiesta, l’obbligo del titolare del trattamento di disporne la cancellazione dopo il tempo strettamente necessario alla loro conservazione; sussiste da parte del titolare del trattamento l’ulteriore obbligo di chiedere a tutti gli altri titolari, di cancellare i dati da qualsiasi link, copia o riproduzione, nell’eventualità egli li abbia resi pubblici e abbia ricevuto una richiesta di cancellazione.

La limitazione del trattamento dei dati è regolata dall’art. 18, il quale dispone che l’interessato ha diritto di limitare il trattamento dei propri dati in determinate ipotesi come: nel caso in cui i dati siano inesatti per il periodo della loro correzione, nel caso che il trattamento sia illecito, nel caso in cui benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno vi siano specifiche necessità dell’interessato, ed infine, nel caso in cui sia necessario verificare il legittimo utilizzo dei dati per il periodo appunto della verifica.

Il diritto alla portabilità viene disciplinato dall’art. 20, e prevede la possibilità dell’interessato, previa richiesta al titolare del trattamento, di ricevere in un formato strutturato i propri dati per poterli poi trasmettere ad un diverso titolare. Si pensi a quando si decide di cambiare il proprio gestore di telefonia senza dover cambiare il proprio numero di telefono. I dati portabili sono solo quelli trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto sottoscritto. Inoltre, l’interessato può richiede che il trasferimento venga fatto direttamente dal vecchio titolare al nuovo titolare sempre che ciò sia tecnicamente fattibile.

Gli articoli che seguono, evidenziano una innovazione peculiare del Regolamento europeo e cioè la cosiddetta “responsabilizzazione” (accountability) del titolare e del responsabile del trattamento. Il regolamento, infatti, lascia ai soggetti sopra menzionati la libertà di scegliere e adottare gli strumenti che reputano più idonei per la messa in sicurezza dei dati trattati. Tuttavia, in caso di data breach e/o di verifiche da parte delle autorità competenti sarà onere del titolare e del responsabile dimostrare che i mezzi di sicurezza prescelti siano stati la soluzione più idonea a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati (principio di proporzionalità tra il livello di rischio di violazione dei dati e la tipologia degli strumenti di sicurezza adottati).

L’art. 4 definisce il titolare del trattamento dei dati (data controller) come “La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente od insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o dagli Stati membri”. Il titolare del trattamento è colui che mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, e in caso di necessità essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto del regolamento (privacy by desing). In sostanza, il titolare del trattamento è colui che decide come e perché devono essere trattati i dati ed è anche colui che risponde giuridicamente dell’ottemperanza degli obblighi di legge. Infine, è possibile la presenza di contitolari del trattamento i quali attraverso un accordo interno determinano le rispettive competenze, in tal caso l’interessato può comunque esercitare i propri diritti nei confronti di ogni titolare (art. 26).

Il responsabile del trattamento dei dati (data processor) è invece la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4). Il responsabile del trattamento è designato dal titolare del trattamento attraverso un contratto scritto o atto giuridico il cui contenuto è indicato nell’art. 28. Il responsabile del trattamento può: trattare i dati solo su istruzioni scritte del titolare, garantisce che il personale autorizzato al trattamento dei dati sia vincolate ad obblighi legali di riservatezza, assiste il titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, assiste il titolare nel garantire gli obblighi previsti dal regolamento, deve cancellare o restituire al titolare tutti i dati trattati al termine della sua prestazione lavorativa, deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del regolamento, deve contribuire alle attività di revisione disposte dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento non può designare altri responsabili se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento, i designati hanno gli stessi obblighi del responsabile che li ha nominati. Il responsabile iniziale risponde nei confronti del titolare dell’operato degli altri responsabili da lui incaricati.

Art. 30. Il registro delle attività di trattamento contiene le seguenti informazioni: i dati del titolare del trattamento e dei contitolari, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; le categorie di interessati e il tipo di dati trattati; i destinatari dei dati; l’eventuale trasferimento di dati in paesi terzi; i termini di cancellazione dei dati; la descrizione dei sistemi di sicurezza. Il registro è tenuto in forma scritta, anche elettronica, dal titolare del trattamento o dal suo rappresentante. Il registro è obbligatorio per le imprese e le organizzazioni in due casi: che abbiano più di 250 dipendenti o nel caso in cui il trattamento dei dati presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

La sicurezza del trattamento è onere del titolare e del responsabile del trattamento i quali pongono in essere misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio (art. 33). Nell’eventualità si verifichi una violazione dei dati (data breach) il titolare del trattamento deve darne comunicazione, entro 72 ore dalla venuta a conoscenza della violazione, all’autorità di controllo competente (per l’Italia è il Garante della privacy), salvo che detta violazione non presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La comunicazione deve specificare il tipo di violazione, le possibili conseguenze e i provvedimenti adottati. Il titolare deve, altresì, comunicare il suddetto evento anche agli interessati senza ingiustificato ritardo (art. 34).

Quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare prima del trattamento dovrà effettua una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati. La valutazione di impatto è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati. All’esito della valutazione il titolare potrà decidere se trattare o no i dati, ovvero quali mezzi di sicurezza utilizzare per ridurre il rischio, ovvero consultare l’autorità di controllo (art. 35 e 36).

Il responsabile della protezione dei dati (DPO data protection officer) è un esperto delle norme in materia di privacy e viene nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento (art. 37). Il DPO può essere alle dipendente del titolare ovvero essere un consulente esterno che sottoscrive un contratto di servizi. La sua nomina è obbligatoria quando: il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni); i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; il trattamento riguarda categorie particolari di dati su larga scala. L’art. 39 descrive i compiti del DPO: informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento; sorvegliare l’osservanza del regolamento; fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; cooperare con l’autorità di controllo; fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo.

Gli artt. 40-43 (codici di condotta e certificazione) sono disposizioni ancora non attuate.

Un punto focale del regolamento è il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (artt. 44-50). “Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati ad essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento, verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni previste nel presente capo” (capo V del regolamento). La Commissione Europea è colei che decide se un paese terzo garantisca o no un livello di protezione adeguata dei dati. Sulla G.U. Europea e sul sito web è pubblicato periodicamente un elenco aggiornato dei paesi terzi che garantiscono, appunto, un idoneo livello di protezione. Pertanto, il trasferimento di dati ai paesi presenti nell’elenco non richiede particolari autorizzazioni. Nel caso in cui, invece, la Commissione non si sia espressa su un paese terzo, il titolare o il responsabile del trattamento dovrà fornire garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia per poter trasmettere i dati a paesi terzi. In conclusione, in mancanza di una decisione della Commissione o di garanzie adeguate da parte del titolare non è ammesso il trasferimento di dati, salvo che si verifichino specifiche condizioni (l’interessato abbia espressamente acconsentito; il trasferimento: sia necessario per l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare e tra il titolare e una persona fisica o giuridica a favore dell’interessato, sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico, per accertare esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali dell’interessato, sia effettuato a partire da un registro che mira a fornire informazioni al pubblico).

Gli articoli che seguono dal 51 al 99, disciplinano le autorità di controllo le quali dovranno vigilare sul rispetto del regolamento. Ogni Stato membro dovrà prevederne almeno una. Questa autorità avrà piena autonomia. Alle autorità di controllo sono attribuiti compiti di sorveglianza, sensibilizzazione pubblica, consulenza alle istituzioni nazionali, decisione dei reclami, collaborazione con le autorità degli altri Stati membri, istruttorie ecc. Viene istituito il Comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica (art. 68). Infine, il Regolamento si conclude con la disciplina dei reclami (artt. 77 e ss).

Pubblicato il 23/04/2018 su il sito www.laprevidenza.it

Avv. Barbara Bussigleri

RUBRICA DIRITTO DELL’INFORMATICA

1. Genesi
2. Che cos’è l’informatica?
3. Che cos’è internet?
4. Di cosa si occupa il diritto dell’informatica
5. Le “libertà” di/in Internet
6. Diritto di libertà informatica
7. Come si è arrivati al GDPR
8. Regolamento UE 2016/267 o GDPR
9. Informatica e democrazia diretta
10. Diritto attivo/passivo di accesso ad internet
11. Chi commette i reati nel ciberspazio?
12. Computer crime e vittime
13. Virus informatici: come difenderci
14. Gli illeciti commessi ai danni delle aziende
15. Tecniche criminali informatiche

16. Che cosa sono i cookie?
17. La posta elettronica personale e di lavoro
18. La pec: posta elettronica certificata
19. Dal telefono al cellulare
20. I social network
21. Che cos’è il software?
22. Il software, diritto d’autore e brevettabilità
23. Autenticità di un messaggio informatico
24. Il dominio
25. Blockchain
26. Bitcoin
27. Smart contract
28. Firma digitale
29. Free software e software open source

1. Genesi

Ho iniziato a masticare l’informatica all’età di 14 anni, al primo anno di superiori, avendo scelto un istituto tecnico per l’informatica. Certo, poi ho scelto di abbandonare la “retta” via, ma ho continuato a masticare l’informatica. Il mio vero punto di svolta, lo ebbi un pomeriggio in cui stavo preparando la mia tesi di laurea e dovevo ricercare dei testi. In un solo pomeriggio sono riuscita a fare quello che non sarei mai riuscita a fare in una vita. Ho consultato tutte le biblioteche di Roma, e vi assicuro che sono centinaia. Ho trovato i miei libri e telefonando appunto alle biblioteche li ho fatti mettere da parte e nel giro di una settimana ero in possesso di tutti i documenti che mi servivano. L’informatica mi aveva reso un compito impossibile possibile, e me lo aveva anche enormemente semplificato. È stato come se mi si aprisse un nuovo mondo e a distanza di anni, ricordo quell’evento sempre con grande piacere. Ora non voglio dire che sia tutto rose e fiore e che la tecnologia sia uno strumento usato solo per buone azioni, ma questo dipende esclusivamente dagli uomini. Non è l’informatica il diavolo del ventunesimo secolo è l’uomo con l’utilizzo che ne fa a renderlo tale. Se si pensa a Fermi e alla bomba atomica, il nostro straordinario scienziato non ha certo sacrificato la sua intera esistenza perché i suoi studi sul nucleare fossero finalizzati a che gli americani gettassero la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Lui credeva che le sue ricerche e le sue scoperte aiutassero l’uomo, non ne avrebbe mai auspicato un uso così nefasto.

Considerate la vostra semenza: fatti non foste per viver come brutti, ma per seguir virtute e canoscenza.

Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, XXVI 118-120.


2. Che cos’è l’informatica?

L’enciclopedia Treccani definisce l’informatica come la “Scienza che studia l’elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni; più precisamente l’informatica si occupa della rappresentazione, dell’organizzazione e del trattamento automatico della informazione. Il termine informatica deriva dal francese informatique (composto di INFORMATion e automatIQUE, «informazione automatica») e fu coniato da P. Dreyfus nel 1962. L’informatica è indipendente dal calcolatore che ne è solo uno strumento, ma è chiaro che lo sviluppo dell’informatica è stato ed è tuttora strettamente legato all’evoluzione del calcolatore; è proprio per questo stretto legame tra informatica e calcolatore che l’informatica, pur avendo radici storiche antiche, si è sviluppata come disciplina autonoma solo a partire dagli anni 1960, sulla spinta del progresso dei sistemi di elaborazione e della formalizzazione del concetto di procedura di calcolo, che possiamo datare al 1936, allorché A.M. Turing presentò un modello di calcolo, oggi noto come macchina di Turing”. L’informatica è, sintetizzando detta definizione, l’informazione attraverso il personal computer. Del resto, quotidianamente noi ci informiamo ed informiamo per mezzo del calcolatore. Le email che inviamo e riceviamo, le notizie che leggiamo, i filmati che vediamo, i social network che utilizziamo, sono tutti strumenti di informazione. Ogni giorno usiamo il pc per interagire con gli altri. L’informatica è un nuovo strumento finalizzato a soddisfare un vecchio bisogno delle persone che quello di comunicare. L’informatica è, come la stessa definizione ci dice, una scienza distinta dal calcolare, ma che non può esistere senza quest’ultimo. Del resto, l’informatica si evolve di pari passo con il pc, il software e l’hardware si compensano e progrediscono in simbiosi. Possiamo, pertanto, rispondere alla domanda iniziale, dicendo che l’informatica è lo strumento di informazione per eccellenza che esiste oggi nel mondo.

 3. Che cos’è internet?

Internet “rete delle reti” nasce negli anni sessanta negli U.S.A. in ambito militare e solo successivamente viene adattato ed utilizzato in ambito civile. L’enciclopedia Treccani definisce Intenet come la “rete di elaboratori a estensione mondiale, mediante la quale le informazioni contenute in ciascun calcolatore possono essere messe a disposizione di altri utenti che possono accedere alla rete in qualsiasi località del mondo. I. rappresenta uno dei più potenti mezzi di raccolta e diffusione dell’informazione su scala globale. Ciascun calcolatore può essere connesso alla rete mediante una varietà di mezzi (fibre ottiche, cavi coassiali, collegamenti satellitari, doppino telefonico), anche se più spesso comunica con una rete locale (per es. la rete locale aziendale), che a sua volta è connessa a I. (di cui costituisce una sottorete); le organizzazioni che offrono servizi I. sono detti ISP (Internet service provider)”. Internet è la rete delle rete, è lo strumento per eccellenza per comunicare in ogni parte del globo abbattendo le barriere del tempo e dello spazio.

 4. Di cosa si occupa il diritto dell’informatica?

Il diritto dell’informatica nasce con l’informatica e si evolve di pari passo con quest’ultima. Il diritto dell’informatica si occupa prevalentemente delle vicende giuridiche nel contesto telematico: la libertà di espressione, la libertà di comunicazione, la tutela e la gestione dei dati personali, i contratti commerciali in internet, la consumazione di nuovi e vecchi reati nell’ambiente tecnologico, il documento informatico e le firme elettroniche, la tutela della proprietà intellettuale, ecc. Il mondo del web è nato e si è evoluto solo sulla base dell’iniziativa dei singoli, questo ha determinato un vuoto di regole comuni e sociali. Il diritto ha dovuto, pertanto, adattarsi e adeguarsi ad un ambiente virtuale totalmente nuovo ed ostile. È da pochi anni che nasce il diritto dell’informatica, un diritto che è la commistione tra i principi e le norme del diritto tradizionale e gli strumenti informatici.

 5. Le “libertà” di/in Internet

Internet è uno strumento di comunicazione/rapporto bidirezionale tra il fornitore/utente e l’utente. Una nuova forma di comunicazione sociale. Gli scambi tra fornitore ed utente sono di natura economica, commerciale, politica ecc., mentre gli scambi tra utente ed utente sono di natura culturale, sociale, personale ecc.. Inizialmente si è considerato Internet come un mondo avulso dalla realtà ove era possibile “vivere” senza regole. Con il tempo invece ci si è resi conto che internet fa parte della nostra vita, pertanto, anche nel cyberspazio necessitano delle regole. Le leggi commerciali, contrattuali sono ormai applicabili anche per internet, come anche le regole di condotta, di comportamento. Internet non è altro che uno strumento creato ed utilizzato dall’uomo e come tale deve essere subordinato alle leggi dell’uomo.

 6. Diritto di libertà informatica

“Diritto all’autodecisione sull’impiego di dati personali raccolti ed elaborati in sistemi elettronici, il diritto all’ispezione, al controllo, alla rettifica e/o alla cancellazione dei dati per proteggere la riservatezza della vita intima o privacy”, questa definizione coniata già negli anni ’80 (tratta da Il giurista e le tecnologie dell’informazione di V. Frosini), evidenzia sin dalla nascita di internet l’esigenza di tutelare e proteggere “il dato che ci identifica”. È di oggi l’entrata in vigore del GDPR, un regolamento europeo che uniforma, dal punto di vista normativo l’UE in materia di privacy. Ma facciamo un passo indietro, infatti già nei decenni passati si parlava del dato come un bene informatico avente valore economico. Sin da subito ci si è resi conto del nuovo potere che il connubio pc internet creava, che è quello di poter, raccogliere, immagazzinare ed incrociare un numero infinito di dati personali (ognuno di noi ha un’identità informatica dettagliata e peculiare). Questo potenziale, già si comprendeva e si temeva negli anni ’80. Purtroppo, non solo l’evolversi delle tecnologie ha amplificato detto potere, ma soprattutto si è fatto poco per limitarne gli effetti nefasti. In conclusione, se vogliamo tutelare i nostri dati e, pertanto noi stessi, centelliniamo la distribuzione delle nostre informazioni. Chiediamoci sempre, è necessario dare questi dati?

 7. Come si è arrivati al GDPR

La Convenzione “Per la protezione delle persone in relazione alla elaborazione automatica dei dati a carattere personale” approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel lontano 1980 fu la pietra miliare del diritto europeo sulla privacy. L’Italia per un insieme di circostanze, pur avendo partecipato ai lavori preparatori, non poté sottoscriverla. Tuttavia, la pubblicazione della Convenzione spinse il nostro Paese a creare una Commissione, in seno all’allora Ministero di Grazia e Giustizia, la quale elaborò un disegno di legge sul diritto di libertà informatica. Nacque così la L. 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Nel contempo la Comunità Europea emanava, ad integrazione della Convenzione, la Direttiva 95/46/CE. Alla legge italiana del ’96 seguirono un numero significativo di leggi integrative, pertanto, dopo diversi anni si sentì la necessità di uniformare ed armonizzare la materia. Venne così alla luce, il D.Lgs. 196/2003 che sostituì ed abrogò la L. 675/1996. Nel corso degli anni, tuttavia, la Comunità Europea ha sentito la necessità di unificare la disciplina sulla privacy all’interno dei suoi confini. I Paesi membri dopo anni di discussioni e di proposte, hanno realizzato un unico testo, il Regolamento UE 2016/679, pubblicato sulla G.U. dell’U.E. il 04.05.2016 ed entrato in vigore il 25.05.2018. Per quanto riguarda la disciplina italiana, il D.lgs. 196/2003 resta in vigore solo nelle parti in cui non è in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 …, e che abroga la direttiva 95/46/CE”).

 8. Regolamento UE 2016/267 o GDPR

(si veda in pubblicazioni)

 9. Informatica e democrazia diretta

La democrazia diretta in passato un’utopia nel presente e/o prossimo futuro una realtà. Ma cos’è la democrazia diretta, è la partecipazione di ogni individuo al governo del proprio paese. I problemi logistici del passato che erano di ostacolo alla realizzazione della democrazia diretta, sono ormai superati grazie agli strumenti informatici. L’agorà informatica permette la consultazione in tempo reale domanda/risposta dell’intera popolazione, inoltre tramite essa si possono impartire comandi, ordini, istruzioni a milioni di soggetti. Da diversi anni, seppur in via sperimentale, molti paesi del mondo già hanno iniziato a far ricorso ad una consultazione diretta per il governo della res publica. Come ogni cosa c’è il rovescio della medaglia, le obiezioni mosse sono: insufficiente sicurezza, violazione della libertà e della segretezza. Come ogni strumento umano ha dei limiti che possono essere superati solo grazie all’evoluzione tecnologica e al rispetto di norme sociali che l’uomo deve darsi e ovviamente rispettare.

10. Diritto attivo/passivo di accesso ad internet

Il diritto passivo è il diritto alla riservatezza, alla privacy quando si naviga su internet e di questo me ne sono occupata ampiamente nei paragrafi precedenti. Il diritto attivo è invece la facoltà di trasmettere e ricevere liberamente informazioni attraverso l’etere. Noi occidentali, molto probabilmente, non ci rendiamo neanche conto che utilizzare internet corrisponde ad esercitare un diritto. In Italia il suddetto diritto è garantito dall’art. 21 della Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”. Viceversa, ci sono paesi come la Cina, Cuba, l’Egitto, l’Iran, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Siria, la Tunisia, l’Eritrea, lo Zimbabwe, lo Yemen, la Birmania, la Bielorussia, il Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Vietnam, la Malaysia, la Tailandia, la Corea del Sud e solo per citarne alcuni, dove l’accesso ad internet è limitato, controllato o addirittura totalmente vietato. Pertanto, l’utilizzo di internet non può essere ricondotto semplicemente ad un mero interesse personale, ma è un diritto che deve essere garantito e tutelato, perché internet è informazione e senza l’informazione non esiste democrazia.

11. Chi commette i reati nel ciberspazio?

Il ciberspazio è lo spazio virtuale nel quale si svolge la “vita” informatica e/o telematica, pertanto, è anche il luogo dove vengono consumati i reati informatici. Fino a pochi anni fa, l’alfabetizzazione informatica (capacità nell’utilizzare il pc) era dominio di pochi. Invece, oggi grazie all’evoluzione degli strumenti tecnologici e alla loro diffusione tra la popolazione, sono aumentati i fruitori del ciberspazio e conseguentemente il numero di potenziali soggetti che potrebbero commettere crimini informatici. Infatti, mentre determinati reati come ad esempio, la violazione di sistemi informatici più o meno complessi, restano tutt’oggi realizzati da soggetti altamente specializzati; altri crimini, come ad esempio la diffamazione, sono posti in essere anche da persone con competenze informatiche limitate. La società informatizzata, ormai, non è più composta solo da professionisti qualificati, ma da tutti noi, del resto è sufficiente possedere un cellulare per diventare un “cittadino” del ciberspazio.

 12. Computer crime e vittime

I crimini informatici vengono commessi sia da soggetti in cerca di emozioni, il cui scopo è quello di dimostrare la propria bravura e le proprie capacità, sia da soggetti che invece vogliono ottenere per se stessi un ingiusto vantaggio a danno di terzi. La maggioranza delle vittime, proprio per quanto appena detto, sono in genere imprese, banche, enti governativi. Questi ultimi possono non aver interesse a denunciare i reati di cui sono vittime poiché denunciando il reato renderebbero pubbliche le loro debolezze/vulnerabilità informatiche. Se invece, ad essere colpita è una persona fisica, in genere l’autore del delitto è spinto da motivazioni di carattere personali, il suo fine è quello di ledere proprio quell’individuo. Questo tipo di vittime spesso non si rendono nemmeno conto di essere vittime di un crimine, nel caso in cui invece se ne rendano conto, spesso non denunciano il fatto poiché hanno poca fiducia nelle istituzioni. Anche se le cose stanno cambiando il numero dei reati informatici non denunciati è significativamente alto.

 13. Virus informatici: come difenderci

L’obiettivo dei virus informatici può essere di diversa natura: distruttiva, disturbante, spionistica, controllante, ecc.. Gli effetti di un virus nel pc, pertanto, dipendono dal fine per cui sono stati creati. Per evitare che i virus entrino nei nostri computer, ovviamente, dobbiamo rispettare le normali regole di difesa. Non si lascia la porta di casa aperta. Prima cosa da fare quando si utilizza un computer che naviga in rete è munirsi di tutti quei strumenti che la stessa scienza informatica mette a disposizione: antivirus, password complesse (composte da caratteri alfanumerici e simboli), modifica periodica delle password, permettere l’utilizzo del pc al solo personale autorizzato in modi e termini prestabiliti, ecc.. Tuttavia, va rilevato che, la maggior parte dei virus entrano nei sistemi informatici delle aziende grazie alle azioni dei dipendenti; si pensi a quando questi scaricato giochi, visitato siti e quant’altro. Insomma, è spesso lo stesso operatore a far entrare i virus informatici e non questi che riescono ad insinuarsi nel sistema. In conclusione, muniamoci di tutti quei strumenti di protezione necessari per navigare in sicurezza su internet, ma poniamo noi stessi in essere tutte quelle accortezze che impediscono l’ingresso dei virus nei nostri pc.

 14. Gli illeciti commessi ai danni delle aziende

I crimini commessi ai danni delle aziende possono essere inquadrabili in due tipologie di condotte: intraziendali e interaziendali. Nella prima tipologia rientrano le azioni illecite commesse da dipendenti e/o soggetti collegati a vario titolo all’azienda. La seconda tipologia di crimini è, invece, posta in essere da soggetti estranei all’impresa il cui operato è spesso commissionato da terzi. Gli illeciti di prima fascia sono sicuramente più difficili da prevenire e da gestire, in quanto l’autore agisce in una posizione di vantaggio, poiché ha accesso più o meno facilitato alle informazioni della società. Gli interventi, per prevenire la sottrazione di informazioni e/o danni all’azienda dovranno, pertanto, essere calibrati in base al tipo di illecito che si vuole contrastare. Ad es. limitare e verificare periodicamente nei dipendenti l’utilizzo degli strumenti aziendali per combattere le condotte illecite intraziendali; fornire software di sicurezza sui pc per combattere le condotte illecite interaziendali.

 15. Tecniche criminali informatiche

Le vittime come sappiamo possono essere il pc, l’utente e l’informazione contenuta in esso. A seconda dell’obiettivo dell’autore del crimine questi utilizza la tecnica più idonea: data diddling (manipolazione dei dati prima dell’introduzione nel pc); troian hourse (inserimento di programmi che svolgono determinate operazioni); salami techniques (introduzione di programmi finalizzati a dirottare dati da un sistema ad un altro); trap door (accessi liberi nei pc lasciati dai programmatori per interventi di manutenzione che vengono usati dagli haker); buco nel web (accessi liberi sul web lasciati dai programmatori per interventi di manutenzione che vengono usati dagli haker); trashing scavering (rovistare nella spazzatura sia fisica che telematica); logic bomb e/o time bomb (software che iniziano ad agire in un determinato contesto e/o tempo); furto di identità (utilizzo di dati di terzi); vampiri e sniffer (strumenti finalizzati a carpire/rubare informazioni); ecc.

 16. Che cosa sono i Cookie?

I cookie sono “piccole porzioni di dati conservata all’interno del dispositivo dell’utente” anche se personalmente li definisco molto più semplicemente “memorizzatori”. Ci sono cookie prettamente tecnici la cui funzionalità è quella di permettere la navigazione su internet e, altri che hanno invece la finalità di raccogliere dati per gli usi più disparati (monitorare e analizzare i dati di traffico per conoscere il comportamento dell’utente). I cookie di quest’ultima categoria possono essere utili per impostare la lingua utilizzata, ma anche per indirizzare all’utente pubblicità mirate. I cookie possono essere disattivati, ma questa scelta determina nella maggior parte dei casi l’impossibilità di accedere ai siti. In definitiva, i cookie sono necessari per la navigazione nel web, ma possono e sono utilizzati anche per finalità che nulla hanno a che vedere con la tecnologia.

 17. La posta elettronica personale e di lavoro

Come faremmo se non ci fossero le email? In realtà noi persone adulte ne abbiamo fatto a meno per decenni, ma bisogna ammettere che è uno degli strumenti più innovativi ed utili degli ultimi tempi. Ma cos’è un email? È una comunicazione/lettera di natura privata, che viaggia attraverso la rete. Ci sono email personali (utilizzate per soddisfare necessità individuali) e email di lavoro (utilizzata per svolgere un’attività lavorativa). Quest’ultima, pur essendo impiegata in via esclusiva da un lavoratore è di proprietà del datore di lavoro. Egli mette a disposizione dei propri dipendenti un insieme di strumenti finalizzati allo svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui appunto la posta elettronica. Ciò premesso, non solo le email aziendali sono di proprietà del datore di lavoro, ma questi può disporre controlli sul contenuto della posta elettronica pur con i dovuti limiti.

 18. La pec: posta elettronica certificata

L’email potrebbe essere equiparata ad una cartolina, poiché ci permette di contattare chiunque in qualsiasi parte del mondo, ma è anche facile che nel suo percorso venga intercettata e letta da altri. Il contenuto delle email non ha un livello di sicurezza elevato. Inoltre, l’email può essere richiesta da chiunque senza particolari accortezze e chi la rilascia non ha certezza del reale fruitore del servizio. Ciò premesso, si è sentita la necessità di assicurare ad alcuni tipi di comunicazione un elevato livello di riservatezza. È importante garantire ai soggetti coinvolti, il mittente ed il destinatario, che le loro trasmissioni non vengano captate da terzi. Ma detta necessità ha fatto sorgere un secondo problema, qual è l’utilizzo della pec? Legale o no? Per evitare che le pec, visto il loro alto livello di inaccessibilità, vengano utilizzate per finalità illecite sono stati introdotte delle norme di garanzia. Ad esempio, il rilascio di un indirizzo di pec viene fatto solo da soggetti autorizzati e a persone identificate. Inoltre, se la P.S. sta svolgendo indagini, questa può richiedere direttamente ai gestori del servizio, l’accesso al contenuto delle comunicazioni. Si è cercato di trovare un punto di incontro tra la necessità di garantire a due soggetti la riservatezza nelle loro comunicazione e la necessità che dette comunicazioni non vengano usate per azioni illecite.

 19. Dal telefono al cellulare

Il telefono, una delle innovazione scientifiche più rivoluzionarie del secolo scorso, si è oggi evoluto nel cellulare. Infatti, quest’ultimo non è più solo uno strumento di comunicazione basato su una trasmissione point to point, ma è divenuto un mezzo di interazione e di informazione utilizzabile ovunque. Oggi noi li chiamiamo smartphone, ibridi tra un telefono ed un computer. Pertanto, l’uso che ne facciamo dei e con i cellulari di oggi può avere dei risvolti legali significativi, in particolar modo nell’ambito del diritto dell’informatica. È opportuno riflettere sul fatto che la tecnologia si evolve con una velocità tale per cui le persone non si rendono spesso conto del suo potenziale sia esso positivo che negativo.

 20. I social network

“Con l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro. Generalmente i s.n. prevedono una registrazione mediante la creazione di un profilo personale protetto da password e la possibilità di effettuare ricerche nel database della struttura informatica per localizzare altri utenti e organizzarli in gruppi e liste di contatti. … La rete sociale diventa un ipertesto interattivo tramite cui diffondere pensieri, idee, link e contenuti multimediali. … Il social networking costituisce oggi una delle forme più evolute di comunicazione on line e, anche se è pressoché impossibile fornire un numero complessivo, gli utenti sono in costante crescita” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). La descrizione è chiara e completa. I s.n. sono uno strumento straordinario di socializzazione, ma attenzione agli abusi da parte di chi gestisce il servizio e anche da parte degli stessi utenti. Si ripete il solito avvertimento, l’etere non è un mondo astratto, avulso da regole, ma è parte del mondo reale. Ciò che accade in internet ha ripercussioni nella vita delle persone. Se usate i s.n. sappiate che è come se foste ospiti di una trasmissione televisiva, quello che dite e fate è visto e registrato da milioni di persone anche se voi non ne avete diretta percezione.

 21. Che cos’è il software?

Il software è quell’insieme di programmi, applicativi, istruzioni o più semplicemente dati necessari al funzionamento del pc (hardware). Esistono migliaia di software con funzioni diverse. Il software esecutivo (per il funzionamento del pc), funzionale (es. videoscrittura, posta elettronica), applicativo (modellato sulle necessità dell’utente, es. azienda o privato), coperto o no da copyright, connesso al sistema operativo (windows, linux) ecc. Il software o programma non è altro che un insieme di istruzioni scritte utilizzando un linguaggio di programmazione. Nel corso degli anni i linguaggi di programmazione si sono evoluti; si è partiti dal Basic, per poi passare al Pascal e successivamente al C, per arrivare ai nostri giorni ai più complessi Java o Javascript. Senza il software nessun computer può funzionare e senza un software specifico, il nostro pc non potrà soddisfare le nostre necessità. Ho bisogno di scrivere un testo, necessito di un software di scrittura come ad esempio Word.

 22. Il software, diritto d’autore e brevettabilità

La legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore e s.m.i. è applicabile anche al software come prodotto dell’intelletto umano, art. 1, c.2, “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.  Il successivo art. 2, n. 8, specifica ulteriormente che: “Sono comprese nella protezione …8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”. Premesso quanto sinora detto, possiamo ulteriormente chiederci: ma il software è brevettabile? Nel corso degli anni si è passati dal negare il brevetto ai programmi informatici per poi successivamente concederlo, anche se a determinate condizioni. L’EPO (European Patent Office – Ufficio Europeo dei brevetti) attualmente concede il brevetto al software a patto che questo “…faccia parte di un sistema più complesso finalizzato a fornire una soluzione tecnica ed innovativa ad un determinato problema”. In conclusione, se il software non potrà essere brevettato è comunque tutelato dalla legge sul diritto d’autore nei termini sopra indicati.

 23. Autenticità di un messaggio informatico

Un messaggio è analizzabile in tre fasi: la creazione, la trasmissione e la recezione. Mentre l’uomo crea un messaggio per comunicare pensieri, idee, desideri; il pc lo recepisce semplicemente come un insieme di dati informatici (impulsi elettrici) che nulla hanno a che vedere con il significato intrinseco delle parole. La seconda fase quella della trasmissione è il trasferimento del messaggio da un pc all’altro attraverso l’etere, che comprende il messaggio stesso criptato e le cosiddette informazioni di accompagnamento, informazioni sull’informazione. Infine, la terza fase consiste nel ricevimento del messaggio decriptato da parte del destinatario. In ogni momento può avvenire una modifica al messaggio originario o all’involucro di esso, sia per ragioni tecniche sia per volontà dell’uomo (artt. 491 bis e 617 bis cp). Tuttavia, per evitare modifiche al messaggio originario, qualunque ne sia la causa, è necessario dare sicurezza all’intero processo. La pec, la firma digitale sono strumenti che garantiscono l’autenticità del messaggio (art. 1 lett. p d.lgs. 82/2005); le email così comunemente usate non hanno e non danno alcuna certezza del mittente, del contenuto e del ricevimento.

 24. Il dominio

“Elemento strutturale nell’organizzazione degli indirizzi Internet a livelli gerarchici. I d. Internet si distinguono in d. primari e d. secondari (o sottodomini) e sono identificati da caratteri alfanumerici. La sequenza ordinata dei d. e sottodomini costituisce l’indirizzo con il quale si identifica un singolo sito della rete. La struttura a d. è anche utilizzata nella identificazione degli indirizzi di posta elettronica” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). In parole semplici il dominio è il nome/indirizzo con cui si identifica un sito ad es. www.nome.it. Non possono esiste siti con nomi identici. A tal fine esistono vere e proprie anagrafi dei domini in tutto il mondo. In Italia abbiamo il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che gestisce il registro dei domini con estensione .it. Il CNR conserva un database con il dominio registrato ed i dati connessi al registrante. Ognuno di noi può ottenere un dominio se disponibile, può far modificare o cancellare il proprio dominio o anche solo verificare l’esistenza di un dominio. Il CNR, semplificando, può essere equiparato al nostro PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

25. Blockchain

Che cos’è la blockchain? La blockchaincatena di blocchi” è una struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “pagine” (dette blocchi), concatenate in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura” (definizione tratta da Wikipedia). In poche parole, le tecnologie blockchain si caratterizzano per l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche. Inizialmente la blockchain è stata identificata con i bitcoin, in realtà può essere utilizzata in tantissimi ambiti; negli ultimi tempi si è parlato anche di applicarla alla politica. Infatti, l’immutabilità degli archivi permette di dare certezza e trasparenza alle transazioni e/o agli scambi di informazione.  Per capire come funziona la blockchain si deve fare un passo indietro e rifarsi ad una delle caratteristiche del mondo informatico che è quella di duplicare perfettamente ed illimitatamente un documento, tanto da non potersi più parlare di un originale e tot copie, ma semplicemente di infiniti originali. Ciò ovviamente, fa perdere il controllo del documento. Con la blockchain accade proprio l’inverso, si ha un documento informatico unico e non duplicabile. In attesa di una normativa ad hoc, si rammenta che i principi generali dell’ordinamento giuridico sono applicabili a qualsiasi manifestazione dell’essere umano, pertanto, anche alla blockchain.

26. Bitcoin

Il bitcoin è una moneta virtuale utilizzata nella rete e basata sulla tecnologia della blockchain. Il creatore è Satoshi Nakamoto (pseudonomo di una persona ancor oggi anonima). Il funzionamento dei bitcoin non avviene tramite un sistema bancario, ma attraverso la rete e sistemi di crittografia che permettono la creazione delle monete, la loro distribuzione e la loro tracciabilità. Il sistema tradizionale bancario diffida di questo nuovo sistema monetario, ma la cryptoeconomy e conseguentemente il bitcoin sono una realtà che non si può ignorare o sottovalutare. Il legislatore, e non solo quello italiano, non è ancora intervenuto in alcun modo. Certo è che la moneta del futuro, lo strumento di scambio delle generazioni a venire è solo l’inizio di una trasformazione epocale di cui il sistema economico/bancario e i Governi di tutti gli Stati dovranno tener conto, e non tra chissà quanti anni, ma in tempi brevi.

27. Smart contract

Gli smart contract sono i primi esperimenti di contrattazione informatica. Non sono attualmente contratti nel senso tradizionale del termine, ma funzioni if/them che si trovano nei programmi: se accade un determinato evento allora si esegue una determinata operazione. Attraverso gli smart contract possono realizzarsi le condizioni previste negli accordi conclusi in modo tradizionale. Dette condizioni si concretizzano attraverso operazioni informatiche (es. trasferimento di denaro ad una certa data). I smart contract (strumento/concetto da tempo presente, già dagli ‘90, in ambito informatico) sono attualmente funzionanti nella tecnologia dei blockchain. Tuttavia, le prime applicazioni a livello sperimentale, le troviamo in ambito assicurativo. Si pensi ai viaggi aerei, di terra, in mare in cui il ritardo di un aereo/treno/nave ecc. è riscontrato in automatico dal sistema e il possibile rimborso viene disposto, appunto dal sistema, in tempi brevissimi senza alcun intervento umano. Allo stato attuale, gli smart contract, presentano limiti sia tecnici che giuridici; per ora si possono utilizzare solo per singole clausole interne ad un contratto tipico, ma non si esclude che in futuro le cose possano cambiare.

28. Firma digitale

“La firma elettronica consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; la firma elettronica qualificata è la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (definizione estratta dall’enciclopedia Treccani). La firma digitale non è altro che la nostra firma di pungo, quest’ultima la utilizziamo nel mondo analogico (apponendola con la mano) mentre la prima nel mondo digitale (utilizzando ad es. una pennetta usb, una scheda, un programma). Ha lo stesso potere e valore. Ci permette di concludere contratti, sottoscrivere dichiarazioni, moduli, formulari e qualsiasi altro documento. Pertanto, l’utilizzo della firma digitale deve avvenire con le stesse modalità di quando si appone la firma amanuense, con attenzione e vigilanza. Restiamo responsabili di cosa abbiamo firmato nella stessa maniera di come lo eravamo prima.

28. Free software e software open source

 Il mondo dell’informatica non sempre distingue i due tipi di programmi, anzi non di rado utilizza le due parole come sinonimi. Free e Open significano libero e aperto, la libertà di contribuire con le proprie capacità al miglioramento dell’informatica per aiutare il prossimo. La nascita del free software e software open source avviene nei anni 80-90, per motivi etici/ideologici piuttosto che tecnici. È una questione di libertà. Attualmente, pertanto, in ambito informatico non sempre come ho già detto esiste una vera e propria differenza tra i due tipi di software, lo stesso non può dirsi in ambito giuridico. Infatti, negli ultimi anni ha preso piede la definizione di software libero come quel programma che chiunque può utilizzare, eseguire, ma non modificare e migliorare; mentre il software open source viene descritto come un programma modificabile in quanto il suo codice sorgente è accessibile a chiunque. Allora, la domanda da porci è come distinguere l’uno dall’altro se gli stessi informatici non lo fanno? La realtà è che ci troviamo di fronte ad un problema di comunicazione tra informatici e giuristi.