Stalking

Stalking

Commento All’Art. 612-bis (Atti persecutori) della legge 23 aprile 2009, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

Lo Stalking, anche in Italia, è diventato un reato.
La scelta del Legislatore, dal punto di vista normativo, è stata quella di introdurre nel codice penale una nuova figura di reato. Tale condotta delittuosa, è stata collocata nella sezione dei delitti contro la libertà morale (sezione III, capo III, Titolo XII, libro secondo del c.p.).
La scelta, di riconoscere le condotte moleste, come reato, è un segno di civiltà giuridica e sociale.
L’escalation e/o l’emersione, delle violenze fisiche e psichiche reiterate nel tempo, ha evidenziato un malessere
sociale di alcuni individui avverso altri.
In una società dell’essere e dell’apparire, del sopraffare, del prevaricare sugli altri, come requisiti per essere considerarti migliori e capaci; il rifiuto di una persona, nei confronti di un’altra, non è tollerabile né accettabile,
pertanto, con l’utilizzo della forza, della coartazione, si “deve” riportare l’oggetto del desiderio a noi.
E’ importante capire, come questo nuovo fenomeno negativo, stia prendendo piede nella nostra società, al fine d’intervenire incisivamente, a livello giuridico e non solo, per contrastarlo e combatterlo.
La legge in esame, così definisce lo Stalking: “… Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.
Interessante è notare, la scelta dei lemmi, “condotte reiterate”, cioè comportamenti che se presi singolarmente, non costituiscono né reato, né tanto meno pericolo per taluno. La reiterazione, difatti, rappresenta l’ossessione incontrollata di una persona nei confronti di un’altra.
Un ossessione, che ingenera nel destinatario, una reale e concreta paura per la sua incolumità.
Ulteriori considerazioni, riguardano la costrizione della vittima, di cambiare, e in alcuni casi stravolgere, le proprie abitudini di vita per contrastare lo Stalking. Non si è più padroni della propria esistenza.
“… La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
L’inasprimento delle pene, in caso di molestie poste in essere da parte di alcuni soggetti, è dovuta a due fattori: il primo, è l’alta percentuale di Stalking in caso di pregressa relazione affettiva; il secondo, è la maggiore facilità di colpire una persona conosciuta.
“… La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
L’inasprimento della pena si giustifica dal fatto che il reato è commesso ai danni di un individuo, che si trovi in condizioni di maggiore vulnerabilità.
“ … Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Si è scelta la via della querela ad istanza di parte, salvo talune condizioni in cui si procede d’ufficio. Tale scelta, sarà l’applicazione pratica, a dimostrare se sia stata quella opportuna, ovvero se sia necessaria una modifica.
In merito agli interventi da porre in essere per prevenire e bloccare l’escalation della persecuzione delle molestie, si è scelta la via di una prima ammonizione, una sorta di avvertimento ufficiale, con il quale l’autorità pubblica richiama il persecutore e lo invitano a cessare la condotta molesta (art. 8). E’ importante sottolineare, che tale intervento “Ufficiale” è una novità significativa introdotta nel nostro ordinamento. Un istituto che nasce in un ottica nuova rispetto al passato.
Le ulteriori modifiche (artt. 9, 10), introdotte nel c.p.c. e nel c.c., non introducono nulla di nuovo, ma vanno solo a riconfigurare istituti già esistenti nel nostro ordinamento.
Gli ultimi due articoli (artt. 11, 12), della legge in esame, si occupano di regolamentare misure a sostegno delle vittime di Stalking. Prima, con l’informare e mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza. Secondo, istituendo un numero verde al quale rivolgersi. Anche tale scelta assistenziale, sottolinea un nuovo approccio normativo: prevenzione e repressione delle condotte illegali, ma soprattutto aiuto e supporto alla vittima.
Già l’introduzione della normativa in esame, dimostra una sensibilizzazione, al problema dello Stalking.
L’applicazione pratica, aiuterà il legislatore ad apportare le migliorie normative necessarie per rendere la legge sempre più efficace e adatta allo scopo.

Pubblico il 07/06/ 2007 sul sito www.laprevidenza.it