Diritto al nome

Diritto al nome

Commento alla
Sentenza 14.10.2008 - Caso C-353/06 Grunkin Paul
Corte di giustizia UE - Sezione Grande

della Dott.ssa Barbara Bussiglieri del 21/10/2008
La sentenza in esame solleva una questione seria e meritevole di attenzione, “ il diritto al nome”.
Ogni individuo è riconosciuto con un solo ed univoco nome e cognome, tale riconoscimento costituisce un diritto inviolabile. Nella fattispecie concreta, la violazione di tale diritto ha prodotto rilevanti problematiche sociali alla persona di Leonhard Matthias Grunkin-Paul, il quale oggi, si trova ad avere un certificato di nascita che riporta il doppio cognome (rilasciato dalle autorità danesi), ed il passaporto con un solo cognome (rilasciato dalle autorità tedesche).
La giustificazione della normativa tedesca, in relazione al divieto del doppio cognome, ha fondamento nella necessità di evitare inconvenienti di ordine pratico nella vita privata e professionale.
Tuttavia, lo stesso diritto internazionale tedesco prevede un’eccezione a tale disposizione normativa (punto 34): il figlio, senza cittadinanza tedesca, di due persone, anch’esse con cittadinanza non tedesca, di cui uno dei due è residente in Germania, può ottenere il riconoscimento del doppio cognome.
Il richiamo all’art. 12 CE sulla discriminante effettuata sulla base della cittadinanza, in questo caso è evidente.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati Membri, senza per questo subire la violazione dei propri diritti, è sancito dall’art.18 CE. Invero, nella fattispecie concreta, Leonhard Matthias Grunkin-Paul ha subito e subisce danni esistenziali.
Ci troviamo di fronte ad una vera e propria conflittualità normativa, frutto dell’applicazione di due legislazioni nazionali autonome e indipendenti.
La soluzione al problema può rinvenirsi nel diritto comunitario, il quale dovrebbe indicare una giurisdizione univoca e unitaria a cui far riferimento, ogni qualvolta sorgano conflitti giurisdizionali.
La questione del cognome, ormai, necessita di una normativa ad hoc; si può prendere spunto, pertanto, dalla legislazione tedesca, la quale impone un solo cognome a scelta concorde dei genitori ed in caso di disaccordo tra questi, la decisione di un giudice, in base a parametri prefissati.
Ci troviamo di fronte al diritto del nascituro di avere un unico e inequivocabile nome per tutta la sua vita, ma anche il diritto della madre, purtroppo per secoli violato, di perpetrare il proprio cognome.